Circolare numero 116 del 01-08-2013
Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ha riordinato la normativa in materia di apprendistato. Si forniscono le indicazioni proprie del settore agricolo e si affrontano gli aspetti contributivi connessi all’istituto contrattuale. La legge 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto, all’articolo 22, l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le indicazioni già fornite sulla disciplina generale dell’apprendistato, concentrandosi sugli aspetti specifici del settore agricolo e sulle modalità di compilazione del modello DMAG. Introduce nuovi codici tipo contratto per l’apprendistato ex D.Lgs. 167/2011, per l’apprendistato agevolato ex legge 183/2011 e per l’apprendistato di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità, precisando compatibilità, decorrenze e adempimenti documentali. Vengono inoltre disciplinate le modalità di regolarizzazione delle denunce già scadute e gli obblighi delle aziende e delle sedi INPS, con richiamo al regime de minimis e alle condizioni per lo sgravio contributivo.
Apprendistato nel settore agricolo: istruzioni DMAG e nuovi codici contratto
Apprendistato nel settore agricolo: istruzioni DMAG e codici contratto
La circolare interviene sull’apprendistato nel settore agricolo richiamando integralmente i principi già fissati dalla circolare n. 128 del 2 novembre 2012 e fornendo le istruzioni operative per la denuncia della manodopera tramite modello DMAG. L’intervento si concentra soprattutto sulla nuova codifica dei rapporti di apprendistato, sugli adempimenti documentali e sulle modalità di regolarizzazione delle denunce già scadute.
Richiamo alla disciplina generale e ambito di applicazione
La circolare precisa che i principi già enunciati nella circolare n. 128/2012 si intendono integralmente richiamati anche per la contribuzione agricola unificata. Il contenuto attuale è quindi limitato agli aspetti specifici del settore agricolo e alle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG relative alla manodopera assunta con contratto di apprendistato.
Accordo del 30 luglio 2012 sull’apprendistato professionalizzante
Per dare attuazione al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, le parti sociali hanno sottoscritto il 30 luglio 2012 l’accordo che rende operativa, nel settore agricolo, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’accordo, con decorrenza dalla stessa data, definisce gli elementi demandati alla contrattazione collettiva e individua alcuni profili essenziali del rapporto:
- durata minima non inferiore a 6 mesi;
- durata massima variabile da 24 mesi per gli operai della terza area a 36 mesi;
- percorso di crescita professionale articolato in 3 blocchi, con livelli di inquadramento iniziale, intermedio e finale e relativi trattamenti economici;
- possibilità di apprendistato stagionale, già noto nel settore turistico, mediante rapporti a termine di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi da svolgere entro 48 mesi dall’instaurazione del primo rapporto.
Nuovi codici DMAG per l’apprendistato ex D.Lgs. 167/2011
A decorrere dalle dichiarazioni DMAG relative al 3° trimestre 2013 vengono istituiti i codici 94, 95, 96 e 97 per l’apprendistato disciplinato dal D.Lgs. 167/2011. In particolare:
- 94: operaio apprendista ex D.Lgs. 167/2011;
- 95: apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%;
- 96: apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%;
- 97: apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%.
Tali codici sono compatibili con il tipo manodopera OTI (2) e OTD (1) e devono essere utilizzati per dichiarare rapporti di apprendistato instaurati a decorrere dalla competenza del III trimestre 2012.
Codici DMAG per l’apprendistato agevolato ex legge 183/2011
Per applicare anche nel settore agricolo l’incentivo previsto per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2016, la circolare istituisce tre ulteriori codici tipo contratto, utilizzabili dal 3° trimestre 2013:
- 98: apprendista con sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, primo anno;
- 99: sgravio del 100%, secondo anno;
- 100: sgravio del 100%, terzo anno.
I codici sono compatibili con i tipi manodopera OTD (1) e OTI (2) e devono essere usati per rapporti instaurati dal 1 gennaio 2012 per gli OTI e dal terzo trimestre 2012 per gli OTD, in forza dell’accordo del 30 luglio 2012. L’accesso allo sgravio è subordinato alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare in DMAG di aver presentato la relativa dichiarazione de minimis, pena lo scarto della denuncia da parte del sistema.
Codici DMAG per apprendisti provenienti dalle liste di mobilità
Per l’apprendistato dei lavoratori provenienti dalle liste di mobilità ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011, la circolare introduce i codici 101, 102 e 103:
- 101: primi 18 mesi dall’assunzione, con aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore, per lavoratori provenienti dalle liste di mobilità ex legge 223/1991;
- 102: primi 18 mesi dall’assunzione, con le medesime aliquote, per lavoratori provenienti dalle liste di mobilità ex art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993 e disposizioni analoghe; il codice è utilizzabile solo per assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2012;
- 103: dal 19° mese in poi, con aliquota piena a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico del lavoratore.
Tali codici sono compatibili solo con il tipo manodopera OTI (2) e si applicano ai rapporti instaurati a decorrere dal III trimestre 2012. Anche in questo caso il datore di lavoro deve inviare all’INPS una dichiarazione di responsabilità che attesti le condizioni dell’agevolazione; senza tale adempimento la denuncia viene scartata. Per i rapporti già instaurati prima, i lavoratori continuano ad essere denunciati con i codici precedentemente utilizzati.
Adempimenti delle aziende per denunce già scadute o già presentate
Per i rapporti di apprendistato che richiedono l’uso dei nuovi codici ma riguardano trimestri già scaduti, la circolare indica tre ipotesi operative:
- se il datore di lavoro ha già presentato DMAG senza denuncia di apprendisti, deve presentare un DMAG di tipo “V”;
- se presenta per la prima volta una denuncia DMAG, deve inviare un DMAG di tipo “P”;
- se ha denunciato apprendisti nel III e IV trimestre 2012 e nel I trimestre 2013 con i vecchi codici, deve presentare un’apposita istanza con i dati dell’azienda e del lavoratore per correggere il codice tipo contratto, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 153/2002, allegato b), paragrafo “COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI”.
La tardiva denuncia dei nuovi rapporti di apprendistato instaurati dal III trimestre 2012 non comporta l’applicazione di sanzioni.
Obblighi documentali e gestione da parte delle sedi INPS
Per gli apprendisti provenienti dalle liste di mobilità, il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS una specifica dichiarazione di responsabilità, corredata dall’autocertificazione del lavoratore e dalle copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e del sottoscrittore. La documentazione va inviata all’indirizzo di posta elettronica Anagraficaflussi.XXXXX@inps.it, dove XXXXX indica il nome della sede competente per territorio.
Per accedere allo sgravio contributivo, il datore di lavoro deve inoltre inviare la dichiarazione de minimis, compilata secondo i criteri e le modalità già richiamati dalla circolare n. 128/2012, al medesimo indirizzo di posta elettronica della sede competente.
Le unità organizzative Anagrafica e flussi delle sedi devono stampare e conservare sia le dichiarazioni di responsabilità sia le dichiarazioni de minimis nei fascicoli di iscrizione delle aziende, ai fini dei successivi controlli.
Conferma delle regole già contenute nella circolare n. 128/2012
La circolare conclude ribadendo che, per quanto non espressamente previsto nel nuovo testo, restano integralmente confermati i principi della circolare n. 128 del 2 novembre 2012, con particolare riferimento a criteri, modalità, limiti, durata e condizioni del rapporto di apprendistato.
Punti principali
Finalità della circolare e richiamo alla disciplina generale
La circolare richiama integralmente i principi già illustrati nella circolare n. 128 del 2 novembre 2012 sull’apprendistato, estendendone l’applicazione alla contribuzione agricola unificata. L’obiettivo è fornire istruzioni operative specifiche per il settore agricolo e per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG relative alla manodopera apprendista.
Accordo del 30 luglio 2012 sull’apprendistato professionalizzante
Le parti sociali hanno sottoscritto il 30 luglio 2012 l’accordo di attuazione del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere nel settore agricolo, con decorrenza dalla stessa data. L’accordo definisce la durata minima di 6 mesi e quella massima, variabile da 24 mesi per gli operai della terza area a 36 mesi, il percorso di crescita professionale in tre blocchi e la disciplina dell’apprendistato stagionale, con rapporti a termine non inferiori a 4 mesi consecutivi da svolgere entro 48 mesi dal primo rapporto.
Nuovi codici DMAG per apprendistato ex D.Lgs. 167/2011
Dal periodo di trasmissione DMAG relativo al terzo trimestre 2013 sono istituiti i codici 94, 95, 96 e 97 per l’apprendistato ex D.Lgs. 167/2011, rispettivamente per operaio apprendista e per apprendista soggetto ad aliquote del 1,5%, 3% o 10%. I codici sono compatibili con il tipo manodopera OTI (2) e OTD (1) e devono essere utilizzati per rapporti instaurati a decorrere dalla competenza del terzo trimestre 2012.
Nuovi codici DMAG per apprendistato agevolato ex legge 183/2011
Per gli apprendisti assunti nel periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2016, ai fini dello sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, sono introdotti i codici 98, 99 e 100 per il primo, secondo e terzo anno di sgravio. I codici sono compatibili con i tipi manodopera OTD (1) e OTI (2) e si applicano agli apprendistati instaurati dal 1 gennaio 2012 per gli OTI e dal terzo trimestre 2012 per gli OTD. L’agevolazione richiede la dichiarazione de minimis e il rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Codici DMAG per apprendisti provenienti dalle liste di mobilità
Per i lavoratori in mobilità assunti in apprendistato ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011 sono previsti i codici 101, 102 e 103, riferiti rispettivamente ai primi 18 mesi, al caso particolare di provenienza da specifiche liste di mobilità con assunzioni entro il 31 dicembre 2012, e al periodo dal 19° mese in poi. I codici sono compatibili solo con il tipo manodopera OTI (2). Per tali rapporti il datore di lavoro deve trasmettere una dichiarazione di responsabilità attestante le condizioni dell’agevolazione e, per lo sgravio, anche la dichiarazione de minimis.
Adempimenti delle aziende e regolarizzazione delle denunce
Per denunciare rapporti di apprendistato relativi a trimestri già scaduti, il datore di lavoro deve utilizzare un DMAG di tipo "V" se ha già presentato la denuncia senza apprendisti, oppure un DMAG di tipo "P" se presenta per la prima volta la denuncia. Se sono stati utilizzati i vecchi codici per apprendisti denunciati nel terzo e quarto trimestre 2012 e nel primo trimestre 2013, occorre presentare un’istanza di variazione con i dati dell’azienda e del lavoratore. La tardiva denuncia dei nuovi rapporti instaurati dal terzo trimestre 2012 non comporta sanzioni.
Obblighi documentali verso l’INPS
Per gli apprendisti provenienti dalle liste di mobilità, la dichiarazione di responsabilità e l’autocertificazione del lavoratore, insieme alle copie dei documenti di riconoscimento, devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica della sede competente. Analogamente, la dichiarazione de minimis deve essere trasmessa alla medesima casella di posta. Le sedi INPS, tramite l’unità Anagrafica e flussi, provvedono alla stampa e conservazione delle dichiarazioni nei fascicoli aziendali per i successivi controlli.
Conferma della disciplina della circolare n. 128/2012
Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati, restano confermati i criteri, le modalità, i limiti, la durata e le condizioni del rapporto di apprendistato già illustrati nella circolare n. 128 del 2 novembre 2012.
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