Sentenza n. 10162/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 8167/2023, pubblicata il 25 settembre 2023, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 18925/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero a provvedere. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa applicabile all'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione; il giudice ha richiamato, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il principio secondo cui il creditore deve allegare l'inadempimento mentre il debitore deve provare l'adempimento. Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso e con ulteriori 60 giorni per provvedere decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una futura richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, per quanto di eventuale competenza, in ragione della reiterata inerzia amministrativa e del rilevante contenzioso analogo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile, la cui attribuzione non può essere rimessa in discussione nel giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni il cui decorso consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato l'avvenuto decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata e riconosciuta dal giudicato, dovendo l'amministrazione limitarsi a darvi integrale attuazione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, spetta all'amministrazione debitrice fornire la prova dell'avvenuto adempimento o indicazioni concrete sulle modalità di esecuzione; la mera costituzione formale non è sufficiente.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere negata quando, allo stato, non risultino sussistenti i relativi presupposti e restando possibile una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.
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