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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della nota a firma del dirigente del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della finanza locale Ufficio II – trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali del 09/04/2021. Nonché per l'accertamento dell'obbligo del Ministero degli Interni a corrispondere al Comune di Falerone le somme per gli anni dal 2010 al 2014 a titolo di contributo erariale ai sensi dell'art. 1 comma 4 della l. n. 554/88 es.m.i., in ragione dell'intervenuto espletamento delle procedure di cui all'ex art. 6 comma 20 del d.p.r. n. 268/87 e s.m.i. nonché in conformità delle previsioni per le medesime procedure di mobilità dettate dal d.p.c.m. n. 325/88 e dal d.p.c.m. n. 428/89, con specifico riguardo della posizione del dipendente Sig. Nicola Cataletto. Nello specifico la quantificazione delle somme richieste e' la seguente: - per l'anno 2010 € 19.010,02; - per l'anno 2011 € 19.010,02; - per l'anno 2012 € 19.010,02; - per l'anno 2013 € 19.010,02; - per l'anno 2014 € 13.148,53 sino al pensionamento avvenuto in data 09/09/2014. Con conseguente condanna del predetto Ministero dell'Interno al pagamento in favore del Comune di Falerone della complessiva somma di euro 89.188,61 maggiorata di interessi legali dalla data di singola debenza al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202100313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: nota ministeriale del 9 aprile 2021 relativa al mancato riconoscimento di contributi erariali per la mobilità di un dipendente comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Falerone ha impugnato la nota del dirigente del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione centrale della finanza locale, chiedendone l'annullamento e l'accertamento dell'obbligo ministeriale di corrispondere contributi erariali riferiti agli anni dal 2010 al 2014, in relazione all'espletamento delle procedure di mobilità riguardanti un dipendente comunale. Il Comune ha chiesto il pagamento complessivo di euro 89.188,61, oltre interessi legali, deducendo che le procedure sarebbero state svolte ai sensi della disciplina richiamata nel ricorso, concernente l'art. 1, comma 4, della legge n. 554/1988, l'ex art. 6, comma 20, del d.P.R. n. 268/1987 e i d.P.C.M. n. 325/1988 e n. 428/1989. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità della nota né le difese sostanziali del Ministero.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ritenuta l'opportunità di acquisire un quadro completo della vicenda, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione intimata di depositare al più presto una dettagliata relazione sui fatti dedotti in giudizio, nonché ogni altro atto o documento utile alla decisione. Le parti non hanno quindi ottenuto, con questa ordinanza, né l'annullamento della nota né l'accertamento dell'obbligo di pagamento. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione da parte della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di richiedere all'amministrazione intimata una relazione e la produzione degli atti e documenti necessari per l'istruzione della causa; la norma è stata applicata per acquisire una dettagliata ricostruzione della vicenda e la documentazione utile alla decisione.

  • art. 1, comma 4, l. n. 554/1988

    È indicato dal ricorrente quale fondamento dell'obbligo di corresponsione del contributo erariale richiesto; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 6, comma 20, d.P.R. n. 268/1987

    È richiamato dal ricorrente con riferimento alle procedure di mobilità del dipendente; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • d.P.C.M. n. 325/1988

    È richiamato dal ricorrente quale disciplina delle procedure di mobilità; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • d.P.C.M. n. 428/1989

    È richiamato dal ricorrente quale disciplina delle procedure di mobilità; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia richiede una ricostruzione dettagliata dei fatti e l'acquisizione della documentazione amministrativa, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito da parte dell'amministrazione intimata di una relazione illustrativa e di ogni atto o documento utile, rinviando la definizione del merito all'esito dell'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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