Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento relativa a nove cartelle, per un importo complessivo molto elevato, deducendo originariamente la prescrizione dei crediti. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle, il difetto di giurisdizione per una cartella relativa a sanzioni del codice della strada e, per il resto, aveva annullato la decisione di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, ritenendo inscindibili le posizioni dell'agente della riscossione e degli enti creditori. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha censurato tale statuizione denunciando violazione delle norme sul litisconsorzio e sul rapporto tra concessionario della riscossione ed ente impositore, sostenendo che non ricorresse alcun litisconsorzio necessario e che l'eventuale assenza dell'ente creditore non imponesse l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle controversie promosse contro l'agente della riscossione che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, ma la sua mancata chiamata non determina litisconsorzio necessario né impone l'integrazione del contraddittorio da parte del giudice. Pertanto la CTR aveva erroneamente annullato la sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per l'esame del merito della controversia e per le spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 D.Lgs. 112/1999
«il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validitar degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»
La norma pone a carico del concessionario della riscossione l'onere di chiamare in causa l'ente creditore nelle controversie che investono il merito della pretesa, ma la sua omissione non introduce un litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore.
art. 59, comma 10, lett. b), D.Lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata in relazione alla decisione sul contraddittorio nel processo tributario.
art. 14 D.Lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'affermazione di inscindibilità delle posizioni processuali e l'omessa integrazione del contraddittorio.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi sul contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di litisconsorzio necessario; la Corte esclude che fosse configurabile nella specie.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato come vizio processuale per la nullità della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a cartelle o intimazioni di pagamento, il contribuente può agire indifferentemente contro l'agente della riscossione o contro l'ente impositore quando le censure investono la notificazione o la validità degli atti presupposti, senza che tra i due soggetti si configuri litisconsorzio necessario.
- Quando la lite promossa contro l'agente della riscossione investe anche il merito della pretesa tributaria, l'art. 39 D.Lgs. 112/1999 impone al concessionario di chiamare in causa l'ente creditore, ma l'eventuale omissione produce solo conseguenze processuali o sostanziali a carico del concessionario, non l'obbligo per il giudice di integrare il contraddittorio.
- L'eventuale difetto di legittimazione dell'agente della riscossione rispetto all'accertamento del credito non comporta di per sé la necessità della partecipazione dell'ente titolare del credito al giudizio, ma integra una questione di legittimazione da risolvere nel processo già instaurato.
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