Sentenza del 31/03/2015 n. 1292 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Accertamento sintetico - Ente impositore - Contraddittorio preventivo - Obbligo - Assenza di contraddittorio preventivo - Illegittimità della pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava la sentenza della CTP, lamentando principalmente che fosse stata pronunciata nei confronti di un soggetto ormai estinto. La controversia riguardava inoltre la legittimità dell'avviso di accertamento, emesso senza instaurare preventivamente un contraddittorio con il contribuente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale (CTR) ha respinto l'appello dell'Ufficio. Pur rilevando la questione relativa all'estinzione della società, ha ritenuto decisiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio preventivo. Tale principio, di matrice comunitaria e posto a tutela del diritto di difesa, è stato considerato generale e fondamentale, applicabile ai procedimenti di accertamento anche in assenza di una specifica previsione nazionale. La pretesa impositiva è quindi rimasta annullata.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio preventivo di matrice comunitaria
Il mancato rispetto del principio del contraddittorio preventivo determina l'illegittimità della pretesa impositiva.
Il contribuente deve avere la possibilità di conoscere e contestare preventivamente gli elementi posti a fondamento dell'accertamento. Il principio è stato ritenuto generale e fondamentale, applicabile anche quando la normativa nazionale non lo preveda espressamente.
Diritto di difesa
Principio generale e fondamentale del diritto, a tutela del diritto alla difesa.
L'Amministrazione finanziaria non può fondare validamente la pretesa impositiva senza garantire al contribuente un'effettiva possibilità di partecipazione e replica nel procedimento.
Massime di principio
- Quando l'accertamento richiede un confronto preventivo con il contribuente, l'omissione del contraddittorio può comportare l'illegittimità dell'atto impositivo.
- Il contraddittorio preventivo opera come garanzia sostanziale del diritto di difesa e non è necessariamente escluso dall'assenza di una previsione nazionale espressa.
- In una controversia tributaria occorre distinguere i profili processuali, come l'estinzione del contribuente, dai vizi sostanziali dell'accertamento: un vizio autonomo dell'atto può essere sufficiente a confermarne l'annullamento.
- La violazione del contraddittorio è particolarmente rilevante quando avrebbe potuto consentire al contribuente di fornire chiarimenti o documenti idonei a incidere sulla pretesa fiscale.
- La portata concreta del principio deve essere verificata alla luce del tipo di accertamento e della disciplina applicabile al momento dell'atto, poiché non ogni omissione procedimentale produce automaticamente l'annullamento.
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