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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23391/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da una occupazione d'urgenza di un suolo edificabile di proprietà dei ricorrenti, durata oltre cinque anni e seguita dalla mancata emissione del decreto di esproprio, con conseguente contenzioso sul risarcimento per perdita della proprietà e sull'indennità per l'occupazione legittima. Dopo precedenti gradi di giudizio e due interventi della Cassazione, la Corte d'appello di rinvio aveva liquidato: il valore venale del bene con rivalutazione e interessi; l'indennità di occupazione legittima per cinque anni e sei mesi; un maggior danno ex art. 1224 c.c. applicando il criterio del rendimento medio dei titoli di Stato, ritenendo non provato un danno maggiore fondato su esposizioni bancarie e su un asserito mancato preliminare di vendita. I ricorrenti censuravano: 1) la violazione degli artt. 1218, 1224, 1226 e 2697 c.c. e dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il maggior danno dovesse essere liquidato in base agli interessi passivi bancari documentati al 21%, non con il criterio dei titoli di Stato; 2) la violazione degli artt. 1224, 1219 e 1282 c.c., deducendo che interessi e maggior danno sull'indennità di occupazione dovevano decorrere dall'inizio dell'occupazione o, al più, da ciascuna annualità maturata, e non dalla fine dell'occupazione; 3) la violazione delle norme sulla motivazione e delle spese di lite, lamentando la compensazione integrale delle spese nonostante l'accoglimento delle loro pretese. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge, mentre ha accolto parzialmente il secondo motivo, rilevando che l'indennità di occupazione matura anno per anno e che il maggior danno e gli interessi dovevano essere calcolati su ciascuna annualità dal momento della sua maturazione sino al soddisfo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la cassazione con rinvio impone una nuova regolazione anche delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente al criterio di decorrenza e di calcolo del maggior danno e degli interessi sull'indennità di occupazione legittima, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, affinché ricalcoli il maggior danno sull'obbligazione di valuta da occupazione legittima secondo il principio per cui ogni annualità costituisce un capitale autonomo e proceda a nuovi conteggi tenendo conto dei pagamenti già eseguiti dal Comune, oltre a provvedere sulle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    La sola evocazione della norma non era sufficiente a fondare una censura di legittimità, perché la doglianza tendeva in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e non l'erronea ricognizione della fattispecie astratta.

  • art. 1224 c.c.

    Il maggior danno da ritardo sull'obbligazione pecuniaria va provato dal creditore; in difetto di prova di un pregiudizio superiore, può applicarsi il criterio presuntivo del rendimento medio dei titoli di Stato a breve scadenza, se più favorevole del tasso legale.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è utilizzabile solo quando il pregiudizio non sia dimostrabile nel preciso ammontare, ma non esime dall'allegazione e dalla prova del danno maggiore ove possibile.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte d'appello non ha violato l'onere della prova, avendo ritenuto non dimostrato il maggior danno ulteriore rispetto al criterio presuntivo adottato.

  • art. 384, secondo comma, c.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto la Corte territoriale lo aveva rispettato, ma con errore successivo sul momento di decorrenza del calcolo.

  • art. 1224, primo comma, c.c.

    Gli interessi e il maggior danno sulle somme dovute a titolo di indennità di occupazione devono essere calcolati con riferimento alla maturazione di ciascuna annualità e sino al soddisfo.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato per sostenere la decorrenza del ritardo; la Corte ha precisato che, per l'indennità di occupazione, la maturazione segue il compimento di ogni annualità.

  • art. 1282 c.c.

    La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni pecuniarie si collega al momento in cui il credito diviene esigibile; per l'indennità di occupazione ciò avviene anno per anno.

  • art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c.

    La censura sulla motivazione è stata assorbita per effetto dell'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 373 c.p.c.

    Il ricorso menzionava anche il procedimento cautelare/sospensivo ai fini delle spese, ma la relativa questione è stata assorbita dal rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto o la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di rinvio si conforma al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e rivaluta il materiale istruttorio, la censura in cassazione è ammissibile solo se si dimostra un vero errore di diritto, non una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • Sul maggior danno da ritardo ex art. 1224 c.c. grava sul creditore l'onere di provare un pregiudizio superiore rispetto al parametro presuntivo; in mancanza, il giudice può applicare il criterio del rendimento medio dei titoli di Stato a breve scadenza se più favorevole del tasso legale.
  • Nelle obbligazioni aventi ad oggetto indennità di occupazione maturanti periodicamente, ogni annualità costituisce un capitale autonomo; interessi e maggior danno devono essere calcolati separatamente per ciascuna rata/annualità dal momento della sua maturazione fino al pagamento.
  • L'errore sul dies a quo di decorrenza degli accessori in una prestazione periodica può giustificare la cassazione con rinvio per il nuovo ricalcolo del credito e la conseguente nuova regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

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