Cassazione Penale, Ordinanza n. 16042/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nel ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che fosse stata erroneamente negata la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ha inoltre denunciato un vizio di motivazione, prospettando anche un travisamento della prova. La doglianza, secondo la Corte, si risolveva nella mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di questioni già vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, senza confutazione delle argomentazioni di appello. È stata quindi confermata la valutazione secondo cui il fatto era espressivo di un habitus operandi, e dunque di una sostanziale abitualità di mancato rispetto delle regole, circostanza incompatibile con la particolare tenuità dell'offesa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata come base del reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile; il testo non specifica la condotta concreta oltre al riferimento alla violazione contestata.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta, per le sue caratteristiche, sia sintomatica di un habitus operandi o di una sostanziale abitualità nel mancato rispetto delle regole, incompatibile con la minima offensività richiesta dalla causa di non punibilità.
art. 111 Cost.
È stato evocato a sostegno della censura motivazionale; la Corte non svolge un autonomo approfondimento della norma, limitandosi a ritenere il motivo privo di specifico confronto con la motivazione di appello.
Cassa delle ammende
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere legittimamente respinta se il fatto, per le modalità della condotta, rivela un habitus operandi o una sostanziale abitualità incompatibile con la particolare tenuità dell'offesa.
- Il vizio di motivazione non è utilmente dedotto quando la doglianza si esaurisce in affermazioni generiche o in un preteso travisamento della prova non specificamente argomentato rispetto alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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