Cassazione Penale, Sentenza n. 43366/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gentile, quale legale rappresentante della Tel Service Srl, era accusato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali finalizzata all'evasione fiscale per importi di €305.332,00 (imposte dirette) e €196.074,00 (IVA) per il periodo 2015. In Cassazione deduceva: 1) assenza del dolo specifico di evasione perché aveva assunto la carica solo il 9/08/2015 e aveva incaricato un professionista per gli adempimenti, che avrebbe dovuto predisporre le dichiarazioni; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), sostenendo che tenendo conto dell'IVA a credito l'ammontare evaso sarebbe stato inferiore (€108.381,11); 3) errata determinazione del prezzo/profitto del reato e della confisca ai sensi dell'art.12-bis d.lgs.74/2000, per non aver considerato l'IVA a credito e l'utile civilistico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione di merito (la condanna era stata già confermata in appello). Motivazione: il dolo specifico di evasione è stato ritenuto provato sulla base di elementi fattuali rilevanti, in particolare l'omesso pagamento postumo delle imposte dovute e la mancata esibizione della documentazione contabile richiesta dall'Agenzia delle Entrate; la nomina di un professionista non esonera il legale rappresentante perché l'obbligo dichiarativo è personale e indelegabile; le censure sull'IVA a credito e sulla determinazione dell'imponibile sono generiche e richiederebbero accertamenti di fatto non proponibili in Cassazione; la causa di non punibilità per tenuità è esclusa per l'entità dell'imposta effettivamente evasa che supera di gran lunga le soglie di rilevanza penale. Inoltre, il capo relativo alla confisca non era stato impugnato in appello e quindi non poteva essere riesaminato. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna al pagamento delle spese processuali e versamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p., incremento ex lege n.103/2017).
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma delinea il reato di omessa dichiarazione e richiede, per la rilevanza penale, il dolo specifico di evasione. La Corte afferma che non basta la consapevolezza dell'obbligo dichiarativo: occorre il quid pluris della volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte, desumibile da elementi quali l'omesso pagamento postumo, la reiterazione, e il disinteresse verso richieste dell'amministrazione.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che consente la confisca per equivalente. La Corte rileva che il relativo capo non era stato impugnato in appello e quindi non era rivedibile in Cassazione.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa perché l'entità dell'imposta evasa, così come accertata, supera ampiamente le soglie di esiguità configurate dalla norma.
art. 8-bis d.P.R. n. 322 del 1998
Regola la comunicazione annuale dei dati IVA. La Corte distingue la comunicazione dai sensi della dichiarazione annuale: la comunicazione non equivale all'autodeterminazione definitiva dell'imposta né sostituisce gli oneri formali necessari per la detrazione dell'IVA.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il diritto alla detrazione IVA. La Corte ricorda che il diritto nasce quando l'imposta è esigibile e che la detrazione deve essere esercitata con le dichiarazioni nei termini e alle condizioni previste; l'allegazione di fatture passive senza prova del rispetto degli oneri formali non è sufficiente.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere di spese e sanzione per ricorso inammissibile. La Corte ha applicato la norma e, valutata la colpa del ricorrente, ha aumentato la sanzione fino a €3.000 esercitando la facoltà prevista dalla legge n.103/2017.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferito nella contestazione originaria per la determinazione della pena: la sentenza di merito aveva irrogato la pena principale di nove mesi di reclusione, con applicazione delle pene accessorie.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
Ha introdotto la facoltà per il giudice di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. per ricorsi inammissibili; la Corte l'ha esercitata per fissare la somma a €3.000.
Massime di principio
- Per i reati di omessa dichiarazione (art.5 d.lgs.74/2000) non è sufficiente la mera consapevolezza dell'obbligo dichiarativo: è necessario provare il dolo specifico di evasione, cioè la volontà deliberata di sottrarsi al pagamento delle imposte.
- Elementi indiziari rilevanti per provare il dolo specifico includono l'omesso pagamento successivo dell'imposta dovuta, la reiterazione dell'omissione, il disinteresse o la mancata collaborazione verso le richieste dell'amministrazione finanziaria e la mancata esibizione della documentazione contabile.
- La nomina di un professionista per la predisposizione o l'invio delle dichiarazioni non esonera penalmente il legale rappresentante: l'obbligo di presentare la dichiarazione è personale e indelegabile, per cui l'affidamento al professionista può anzi dimostrare la consapevolezza dell'obbligo.
- Le contestazioni relative all'IVA a credito richiedono prova del rispetto degli oneri formali e sostanziali (periodiche, versamenti e decorrenze); la sola esibizione di fatture passive non è sufficiente a escludere l'imponibile accertato senza approfonditi accertamenti di fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non opera quando l'ammontare dell'imposta evasa supera le soglie rilevanti: bisogna considerare l'imposta effettivamente accertata e non solo calcoli ipotetici.
- Questioni di fatto non decise in grado di appello o nuovi elementi probatori non possono essere risolte in Cassazione: i motivi devono essere specifici e attinenti a vizi di diritto o a contraddittorieta' nella motivazione.
- Il mancato impugnazione di specifici capi (es. confisca) nei gradi precedenti preclude il riesame di quei capi in Cassazione.
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