Sentenza n. 46/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione della determina dirigenziale n. 37 del 15 gennaio 2018, con cui il Comune le aveva ingiunto la demolizione di uno scavo, di un massetto in calcestruzzo e di un fabbricato di circa 64 mq, ampliato di ulteriori 20 mq, realizzati senza permesso di costruire. Il primo motivo d'appello deduceva la nullità dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, per impossibilità giuridica dell'oggetto, assumendo che il sequestro penale dell'immobile, disposto e convalidato prima dell'ordinanza, ne avesse sottratto la disponibilità materiale e giuridica. Il secondo motivo deduceva l'inefficacia dell'ordine di demolizione per la pendenza, o comunque in vista della presentazione, di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. L'appellante sosteneva di avere incaricato un tecnico di fiducia di presentare la domanda di sanatoria e richiamava l'orientamento secondo cui la presentazione dell'istanza impone la sospensione del procedimento sanzionatorio.
La decisione
L'appello è stato integralmente respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto al sequestro penale, il Collegio ha escluso che esso incida sulla legittimità dell'ordine di demolizione o ne determini la nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto. L'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, adottabile al ricorrere dell'abuso edilizio, e la sua legittimità non dipende da vicende estranee alla disponibilità dell'amministrazione, quale il sequestro penale. Il sequestro produce invece una temporanea sospensione dell'esecutività dell'ordine e impedisce la decorrenza del termine per ottemperare fino al dissequestro e alla restituzione del bene al proprietario. Nel caso concreto, l'ordine stabiliva espressamente che il termine di novanta giorni decorresse dal dissequestro, sicché la posizione del privato risultava già tutelata. Quanto alla sanatoria, il Collegio ha riconosciuto che la presentazione effettiva e formale di un'istanza di accertamento di conformità determina un arresto procedimentale e rende temporaneamente inefficace o quiescente l'ordine di demolizione fino alla definizione della domanda. Tuttavia, tale effetto presuppone l'effettiva presentazione dell'istanza all'amministrazione competente. La proprietaria non ha fornito alcuna prova della presentazione della domanda, limitandosi ad affermare di avere incaricato un tecnico di presentarla: un mero proposito privo di rilevanza giuridica. Le spese del grado sono state dichiarate irripetibili per la mancata costituzione dell'amministrazione appellata.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Il sequestro penale dell'immobile non determina l'impossibilità giuridica dell'oggetto dell'ordine di demolizione né la nullità del provvedimento.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il termine per ottemperare all'ordine di demolizione non decorre durante il sequestro e inizia dal dissequestro e dalla restituzione del bene alla disponibilità del proprietario.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione effettiva e formale dell'istanza di accertamento di conformità può determinare l'arresto procedimentale e la temporanea inefficacia dell'ordine di demolizione; il mero intento di presentarla non produce tale effetto.
art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo penale incide sull'eseguibilità dell'ordine di demolizione, ma non sulla sua legittimità.
Massime di principio
- Il sequestro penale di un immobile abusivo non rende nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto l'ordine amministrativo di demolizione, il quale resta legittimo se sussistono i presupposti dell'abuso edilizio.
- Il sequestro penale sospende l'esecutività dell'ordine di demolizione e impedisce la decorrenza del termine per ottemperare fino al dissequestro e alla restituzione del bene nella disponibilità del proprietario; solo da quel momento può configurarsi l'inottemperanza con i relativi effetti sanzionatori.
- L'ordine di demolizione di opere realizzate senza permesso di costruire è un atto dovuto e vincolato e la sua legittimità non è subordinata a vicende estranee al dominio dell'amministrazione, come il sequestro penale.
- La sospensione o quiescenza dell'ordine di demolizione conseguente alla sanatoria edilizia presuppone la presentazione effettiva e formale di un'istanza di accertamento di conformità all'amministrazione competente; il semplice incarico conferito a un tecnico o l'intenzione di presentare la domanda sono privi di effetti giuridici.
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