Cassazione Penale, Ordinanza n. 36319/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre rilevato che l'inammissibilità preclude la possibilità di far valere o rilevare d'ufficio, ex art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello contestando la sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, assumendo che la condotta di fuga non fosse stata adeguatamente descritta e che non integrasse una violenza nei confronti dei pubblici ufficiali. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e sostanzialmente riproduttiva di quella già confutata in appello, evidenziando che la Corte territoriale aveva valorizzato un inseguimento per oltre tre chilometri lungo una via molto trafficata, idoneo a mettere a repentaglio l'incolumità sia degli agenti verbalizzanti sia degli utenti della strada.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La condotta di fuga, se connotata da un inseguimento prolungato e pericoloso, può integrare la resistenza a pubblico ufficiale, in quanto idonea a mettere a repentaglio l'incolumità degli inseguitori e degli utenti della strada.
art. 129 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre una censura già specificamente esaminata e confutata dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di fuga può assumere rilievo penalmente tipico quando, per modalità e durata, si traduca in una situazione di concreto pericolo per gli operanti e per terzi.
- L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo, anche officioso, della prescrizione maturata successivamente alla decisione di appello.
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