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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02536/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 27/05/2025, censurava la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, cioè la richiesta di riconoscere la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere ricondotta al comma 5 per la modesta entità delle sostanze trattate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'ipotesi di lieve entità valorizzando non solo i quantitativi esigui di cocaina, ma anche le concrete modalità della cessione/spaccio: ricorso a corrieri sempre differenti, uso del telefono, linguaggio criptico e inserimento della condotta in un'attività delittuosa più ampia, radicata, protratta nel tempo e organizzata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità è ravvisabile solo quando la condotta presenti minima offensività, da valutare in concreto alla luce del dato qualitativo e quantitativo della sostanza e degli altri parametri normativi, come mezzi, modalità e circostanze dell'azione; non è configurabile in base a valutazioni astratte o automatismi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata per delimitare la diversa ipotesi di lieve entità rispetto alla fattispecie ordinaria.

Massime di principio

  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e concreta della condotta, non essendo sufficiente il solo dato della modesta quantità della sostanza.
  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rilevano oltre al dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente anche le modalità esecutive, i mezzi impiegati e le circostanze dell'azione.
  • La presenza di modalità organizzate, l'utilizzo di corrieri, di strumenti telefonici e di linguaggio criptico può escludere la minima offensività e quindi l'applicazione della fattispecie lieve.
  • La decisione sulla qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, deve essere compiuta dal giudice di merito in base alle circostanze concrete, senza automatismi e senza che la valutazione possa essere svolta in astratto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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