Sentenza del 29/05/2023 n. 15009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ricorrente ha notificato una rinuncia al ricorso per cassazione (atto regolarmente notificato e accettato dalla resistente). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che non si applica il D.P.R. n. 115/2002, art.13, comma 1‑quater, in caso di rinuncia al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento e sanzioni emesso dalla Regione Toscana per il mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime relativo all'anno 2006 (imposta prevista dalla L. n. 281/1970 e istituita in Toscana con L.R. n. 2/1971). In primo grado la CTP di Firenze aveva deciso a favore della società; la Regione aveva vinto in appello davanti alla CTR Toscana che aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva.
Norme richiamate
L. n. 281 del 1970, art. 2
Stabilisce l'imposta sulle concessioni demaniali marittime; nella controversia è la fonte primaria richiamata per la pretesa impositiva della Regione.
L.R. n. 2 del 1971, art. 1
Norma regionale di attuazione dell'imposta prevista dalla L. 281/1970: utilizzata per fondare l'applicazione dell'imposta sul territorio toscano.
L.R. n. 85 del 1995 (art. unico) e succ. mod.
Richiamata come normativa regionale integrativa/interpretativa in materia di canoni per concessioni demaniali; allegata nel motivo di impugnazione ma non valutata in sede di legittimità per effetto della rinuncia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2 e art. 61
Norme processuali tributarie citate nei motivi di cassazione (per questioni di competenza, motivazione e decadenze/procedura di impugnazione). Le censure basate su tali disposizioni sono state proposte ma non esaminate nel merito a causa della rinuncia.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 2,3,4,5)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e di diritto, contrasto tra motivazione e dispositivo, omesso esame di fatto decisivo, ecc.): usato come quadro per formulare i sei motivi di cassazione, non valutati per effetto della rinuncia.
D.L. n. 400 del 1993, artt. 1, 3 e 7 conv. con L. n. 494 del 1993
Richiamato nei motivi di impugnazione (presunte violazioni derivanti da atti normativi/deleghe), ma le censure non sono state esaminate a causa della estinzione del processo.
Cost., artt. 3, 23 e 53
Richiamati per profili di rilevanza costituzionale (eguale trattamento, principio del giusto processo, competenze), contestati dalla ricorrente ma non valutati dalla Corte di legittimità a seguito della rinuncia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1‑quater
La Corte ha chiarito che la sanzione/obbligo aggiuntivo previsto da questa norma (contributo unificato supplementare a carico del ricorrente soccombente) non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione riservata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente notificata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità senza pronuncia nel merito; di conseguenza le censure proposte non vengono valutate.
- In caso di estinzione per rinuncia le spese di giudizio possono essere compensate integralmente su richiesta concorde delle parti; non deriva automaticamente una condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo ex D.P.R. 115/2002, art.13, comma 1‑quater.
- Le questioni di merito relative all'applicabilità dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali (L. 281/1970 e L.R. 2/1971) sono normalmente decise dai giudici tributari ai sensi della normativa nazionale e regionale e dalla giurisprudenza di legittimità; tuttavia, se il ricorso in cassazione non viene proseguito, non si ottiene un pronunciamento di legittimità utile come precedente.
- Quando si contestano omissioni motivazionali o vizi procedurali (art. 360 c.p.c.), è importante portare avanti il giudizio fino alla decisione di merito in cassazione; la rinuncia rende vani i profili di censura non ancora esaminati.
- Se si vuole evitare l'applicazione di oneri accessori o rischi processuali, valutare attentamente le conseguenze della rinuncia, tenendo conto che in casi concordati le parti possono ottenere la compensazione delle spese.
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