Sentenza n. 3540/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 14 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 14 settembre 2025, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a definire le istanze entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. L’istanza riguardava il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la sede diplomatica aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto al giorno 11 novembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento dell’amministrazione, che si era adoperata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche alla luce dell’elevato numero di istanze ricevute. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente, in presenza dei presupposti, di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, anche con eventuale nomina di un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento o tiene una condotta pienamente satisfattiva della pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e all’attivazione del procedimento può integrare piena soddisfazione della pretesa quando l’obbligo dedotto in giudizio consisteva nell’avvio del procedimento amministrativo.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, ove integralmente satisfattiva rispetto alla domanda proposta contro il silenzio, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalla ragionevole tempestività dell’attività sopravvenuta; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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