Sentenza n. 6265/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, notificato il 31.08.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dalla condanna per il reato di atti persecutori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2017 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dopo il preavviso di rigetto e la presentazione di osservazioni, il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza nel 2022, valorizzando una condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse fondato su un unico fatto penale e non considerasse adeguatamente il grado di integrazione raggiunto, la durata della permanenza in Italia e l'assenza di ulteriori precedenti penali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione e il potere di valutare l'effettivo e definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale, considerando il rispetto delle regole giuridiche, civili e culturali, nonché gli elementi personali, economici e patrimoniali rilevanti. Ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, correlata alla condanna per atti persecutori, qualificati come reato abituale lesivo della libertà personale e morale, idoneo a evidenziare una non piena adesione ai valori dell'ordinamento e a suscitare allarme sociale. La condotta era stata commessa nell'ultimo decennio, periodo ritenuto congruo per valutare l'integrazione, e poteva quindi essere legittimamente valorizzata. La durata della permanenza sul territorio nazionale e l'assenza di ulteriori precedenti penali non sono state ritenute decisive né idonee a dimostrare l'irragionevolezza del diniego. Il giudice ha escluso i vizi di difetto di istruttoria, illogicità e carenza motivazionale. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, chiamata a verificare l'effettivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
art. 6 l. 91/1992
È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione autonoma.
art. 612-bis c.p.
La condanna per atti persecutori è stata ritenuta elemento penale legittimamente valorizzabile nel giudizio sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale; il giudice amministrativo può sindacare la valutazione ministeriale solo nei limiti dei vizi di illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o motivazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare complessivamente l'integrazione del richiedente attraverso il rispetto delle regole giuridiche, civili e culturali, oltre agli elementi personali, economici e patrimoniali rilevanti.
- Una condanna definitiva per atti persecutori, in ragione della natura abituale del reato e della lesione della libertà personale e morale, può costituire autonomo e sufficiente elemento per negare la cittadinanza quando sia riferibile al periodo temporale assunto come significativo per valutare l'integrazione.
- Il cosiddetto ultimo decennio costituisce un periodo congruo per la valutazione dell'integrazione del richiedente, sicché l'Amministrazione può valorizzare condotte penalmente rilevanti commesse in tale arco temporale e, secondo la decisione, anche fatti risalenti a periodi più ampi.
- La motivazione del diniego di cittadinanza deve essere adeguata alla natura, gravità e distanza temporale del fatto ostativo; quando il diniego si fonda su una condanna penale definitiva di particolare gravità, l'obbligo motivazionale può essere assolto mediante l'indicazione del reato, della sua rilevanza per l'integrazione e delle ragioni ostative alla concessione.
- La durata della permanenza dello straniero in Italia e l'assenza di ulteriori precedenti penali non prevalgono necessariamente sulla valutazione negativa derivante da una condanna ritenuta incompatibile con la piena integrazione nella comunità nazionale.
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