Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18213/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva condannato il ricorrente per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) per essersi "associato abitualmente" con persone pregiudicate tra aprile e maggio 2016. Il difensore ha dedotto: (i) vizio di violazione di legge per mancata valutazione dell'elemento dell'abitualità, sostenendo che tre incontri in un mese in un piccolo comune sono episodici e non costituiscono modus comportamentale abituale; (ii) difetto di motivazione in materia di determinazione della pena, lamentando che l'esclusione della recidiva in appello avrebbe dovuto ridimensionare ulteriormente il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che, in un arco temporale ristretto (11 aprile, 3 maggio e 7 maggio 2016), ha accertato plurimi incontri con soggetti pregiudicati idonei a integrare l'abitualità/serialità richiesta dall'art. 75 d.lgs. 159/2011, escludendo che l'affermazione della difesa circa il carattere casuale degli incontri fosse altro che semplice congettura. In ordine alla dosimetria della pena, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale: l'esclusione della recidiva è stata correttamente considerata e la diminuzione delle attenuanti è stata applicata coerentemente alla pena base determinata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; inoltre, la pena risultava prossima al minimo edittale, con conseguente attenuazione dell'onere motivazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2

    La norma punisce la violazione della prescrizione della sorveglianza speciale che impone di "non associarsi abitualmente" a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione; la Corte ha interpretato l'elemento dell'abitualità come esigente una pluralità di contatti stabili o seriali, valutabili anche in relazione alla concentrazione temporale degli incontri e alle modalità.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4

    Richiamata nella sentenza come norma che prevede la prescrizione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente; la violazione trova sanzione nell'art. 75 del medesimo decreto.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena base; la Corte ha confermato che la pena base è stata determinata con riferimento all'art. 133 c.p. e non come effetto della recidiva, la quale ha avuto incidenza solo nella fase successiva.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020

    Giurisprudenza richiamata che afferma come il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011 richieda pluralità e stabilità dei contatti; la sentenza conferma che numero degli incontri, concentrazione temporale e modalità possono evidenziare la non occasionalità.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013

    Principio secondo cui, se la pena irrogata è prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice è attenuato e può essere sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, che incorpora gli elementi dell'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Per integrare la violazione della prescrizione "di non associarsi abitualmente" non è necessario un lungo arco temporale: plurimi incontri concentrati in un breve periodo possono dimostrare l'abitualità o serialità richiesta dalla norma.
  • L'affermazione difensiva che incontri ripetuti siano "casuali" è, di per sé, una mera congettura se non supportata da elementi fattuali concreti che provino l'occasionalità; il giudice può valorizzare il numero, la concentrazione temporale e le modalità degli incontri.
  • La determinazione della pena base deve essere motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; l'esclusione di un'aggravante (es. recidiva) nella fase successiva non annulla automaticamente la determinazione della pena base se questa è stata esplicitamente calcolata secondo i criteri legislativi.
  • Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'onere motivazionale del giudice sul quantum si attenua: è sufficiente richiamare il criterio di adeguatezza della pena che incorpora gli elementi valutativi previsti dall'art. 133 c.p.
  • In sede di Cassazione il carattere meramente congetturale delle eccezioni difensive (senza prova o riscontri) porta spesso all'inammissibilità del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.