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Sentenza

Sentenza n. 902/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale da una stazione dei Carabinieri a un’altra, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d’autorità disposto dopo un acceso diverbio con un altro militare della medesima stazione. Gli approfondimenti interni avevano evidenziato una situazione di conflittualità nell’ufficio; due militari avevano riferito di avere udito la discussione, pur senza comprenderne il contenuto. Il trasferimento è stato disposto nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 21-octies l. 241/1990, degli artt. 238 e 732 d.P.R. 90/2010, del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Il ricorrente ha sostenuto che non ricorresse una particolare esigenza di celerità e che, trattandosi di un trasferimento per incompatibilità ambientale connotato da discrezionalità, non fosse applicabile l’art. 21-octies l. 241/1990. Con il secondo motivo sono stati dedotti ulteriori profili di illogicità e irrazionalità manifeste, difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio e del giusto procedimento, travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed equità, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto o insufficienza della motivazione, assumendo che il provvedimento fosse stato adottato senza adeguato contraddittorio e senza riscontri oggettivi.

La decisione

Il TAR ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha qualificato i trasferimenti d’autorità dei militari, compresi quelli per incompatibilità ambientale, come ordini strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’amministrazione e alla disciplina del rapporto di servizio. Ne consegue, secondo il giudice, che l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede è normalmente un interesse di mero fatto e che tali provvedimenti sono sottratti all’applicazione della disciplina generale sul procedimento amministrativo, comprese le norme sulla partecipazione procedimentale. Il trasferimento può quindi essere adottato senza previa comunicazione di avvio e non richiede una particolare motivazione, poiché l’interesse pubblico alla disciplina e al regolare svolgimento del servizio prevale sugli interessi del militare. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità posta a fondamento del trasferimento e della proporzionalità della misura. Nel caso concreto, la situazione conflittuale era stata accertata mediante un’istruttoria ritenuta congrua, sicché non residuavano profili di illegittimità sindacabili. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Le norme sulla partecipazione procedimentale non trovano applicazione ai trasferimenti d’autorità dei militari qualificati come ordini connessi alle esigenze organizzative e disciplinari del servizio.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta illegittimità derivante dalla mancata partecipazione; il giudice fonda tuttavia il rigetto sulla sottrazione del trasferimento d’autorità alla disciplina generale del procedimento amministrativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è respinta poiché il trasferimento per incompatibilità ambientale non richiede una particolare motivazione, secondo la qualificazione del provvedimento come ordine.

  • artt. 238 e 732 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Sono richiamati tra le disposizioni asseritamente violate, senza che la sentenza attribuisca loro una specifica autonoma interpretazione decisiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, la base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • I trasferimenti d’autorità dei militari, compresi quelli disposti per incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini connessi alle esigenze organizzative dell’amministrazione e alla disciplina del rapporto di servizio; l’interesse del militare a permanere in una determinata sede ha, di regola, natura di mero fatto.
  • Ai trasferimenti d’autorità dei militari per incompatibilità ambientale non si applicano le regole generali sulla partecipazione procedimentale, sicché il provvedimento può essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento.
  • Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale non richiede una particolare motivazione, poiché l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e al regolare svolgimento del servizio prevale sugli interessi individuali del militare.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui trasferimenti d’autorità dei militari è limitato alla verifica dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità posta a fondamento della misura e della proporzionalità del rimedio adottato.
  • La situazione di incompatibilità ambientale può ritenersi adeguatamente accertata quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria congrua, anche mediante l’acquisizione di testimonianze che confermino l’esistenza di una conflittualità, pur senza ricostruire integralmente il contenuto del diverbio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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