Cassazione Penale, Sentenza n. 34555/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'appello che ha riqualificato il capo A) in lesioni personali semplici dichiarandone poi l'estinzione per prescrizione, ha rideterminato la pena di Giuseppe Scaglione per i reati residui e ha confermato le statuizioni civili. I motivi dedotti riguardano (i) presunta violazione dell'art.627 c.p.p. e vizi motivazionali nella valutazione del materiale probatorio e nella ricostruzione dei fatti; (ii) richiesta di dichiarazione immediata della prescrizione senza accertare responsabilità; (iii) censura per mancata motivazione nel confermare le statuizioni civili (art.538 c.p.p.); (iv) violazione del divieto di reformatio in peius e obbligo di rideterminazione del risarcimento in ragione della riforma delle imputazioni (art.597 comma 3 c.p.p. e art.574 c.p.p.). Inoltre vi erano ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili che chiedevano conferma o estensione delle condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi limitatamente al profilo della liquidazione del danno: ha ritenuto illegittimo il mantenimento inalterato del risarcimento civile nonostante la riqualificazione/assoluzione di parte delle imputazioni e ha annullato la sentenza impugnata soltanto con riguardo alla quantificazione del danno, rinviando la questione al giudice civile competente per valore. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. In sostanza la Cassazione ha confermato la valutazione di responsabilità operata in sede di rinvio (e la declaratoria di prescrizione per il reato riqualificato), ha ritenuto corretto il procedimento istruttorio e il sindacato sulla motivazione, ma ha censurato il mancato adeguamento della liquidazione del danno in conseguenza della riforma delle imputazioni.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie originaria di rissa: la Corte d'appello ha operato una riqualificazione del capo A) in lesioni personali semplici (modificando la qualificazione originaria come rissa) e la Cassazione ha esaminato la correttezza di tale valutazione.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la pretesa omissione di un riesame degli estremi del reato; la Cassazione ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia compiuto una nuova e autonoma valutazione del materiale probatorio nei limiti consentiti.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nello stesso ambito di cui al motivo su 627 c.p.p.; usato per contestare presunte omissioni istruttorie o di accertamento, non ritenute fondate dalla Cassazione.
art. 157 cod. pen.
Richiamato nei motivi relativi alla prescrizione e alle cause di estinzione/impunità; la Corte ha rilevato che la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza di annullamento e che il giudice del rinvio ha proceduto correttamente ad accertare la responsabilità e poi dichiarare l'estinzione.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferito alle cause di non punibilità diverse dalla prescrizione; la Corte ha verificato l'assenza di altre cause di non punibilità oltre alla prescrizione.
art. 538 cod. proc. pen.
Censurato dai ricorrenti per la conferma delle statuizioni civili senza motivazione adeguata; la Cassazione ha ritenuto fondate tali censure nella parte in cui la sentenza di rinvio non ha rideterminato il risarcimento dopo la riforma delle imputazioni.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius e all'obbligo del giudice di riconsiderare gli effetti civili a seguito di mutamento delle imputazioni: la Corte ha affermato l'obbligo di rideterminazione della somma liquidata a titolo risarcitorio in primo grado.
art. 574, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per l'effetto devolutivo dell'appello: la Corte ha ricordato che il giudice d'appello, quando riforma la sentenza di primo grado, incide anche sulla quantificazione del risarcimento e deve procedere alla sua rideterminazione.
art. 81 cod. pen.
Applicato dalla Corte d'appello per il cumulo giuridico ai fini del calcolo della pena di Giuseppe Scaglione (aumento di un mese ai sensi dell'art.81 per il reato aggiuntivo).
art. 572 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta delle parti civili (istanza ai sensi dell'art.572 c.p.p.) e al ricorso del Procuratore Generale che aveva chiesto annullamento dell'assoluzione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sul ricorso per cassazione; i motivi sono stati valutati alla luce dei limiti di sindacato di legittimità, con esclusione delle disputæ di merito non ammissibili in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte d'appello, in sede di rinvio, può procedere a una nuova e autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito; la Cassazione non può però rimettere in discussione, con un riesame di merito, la valutazione probatoria effettuata salvo macroscopici vizi di logicità o contraddittorietà.
- Se la prescrizione matura dopo l'annullamento della sentenza, il giudice del rinvio può prima accertare la responsabilità penale e poi dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, purché motivi adeguatamente entrambe le fasi.
- Quando la sentenza di appello modifica le imputazioni o riconosce attenuanti che incidono sulla responsabilità penale, il giudice che decide deve rideterminare la somma liquidata a titolo risarcitorio originariamente dal primo giudice; il mancato adeguamento della liquidazione civile comporta annullamento parziale per la sola quantificazione del danno.
- Il divieto di reformatio in peius e l'effetto devolutivo dell'appello impongono l'obbligo del giudice d'appello di rideterminare le statuizioni civili conseguenti alle modifiche delle imputazioni penali.
- In Cassazione le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio o a chiedere una rivalutazione del peso degli elementi di prova sono, di regola, inammissibili; sono sindacabili solo vizi di motivazione di evidente macroscopica illogicità.
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