Corte di giustizia, Sentenza C-704/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2020. — Procedimento penale a carico di Nikolay Kolev e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Attuazione di una pronuncia pregiudiziale della Corte – Potere d’ingiunzione di un giudice di grado superiore quanto alle modalità di attuazione – Autonomia processuale degli Stati membri – Principio di effettività – Rispetto dei diritti della difesa. — Causa C-704/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i limiti dell'obbligo del giudice nazionale di conformarsi alla propria precedente sentenza pregiudiziale nello stesso procedimento. La sentenza afferma che il diritto dell'Unione non impedisce, in linea di principio, che il giudice segua un'ingiunzione del giudice superiore di restituire gli atti al pubblico ministero, se ciò non compromette i diritti di difesa riconosciuti dalla direttiva 2012/13/UE. Resta ferma l'esigenza che tali diritti siano garantiti in una delle fasi processuali rilevanti e che il procedimento rispetti anche il termine ragionevole.
Articolo 267 TFUE e attuazione di una precedente sentenza pregiudiziale: il giudice nazionale può essere tenuto a conformarsi a un'ingiunzione del giudice superiore di restituire gli atti al pubblico ministero, purché siano comunque garantiti i diritti di informazione sull'accusa e di accesso al fascicolo riconosciuti dalla direttiva 2012/13/UE.
La questione giuridica
Se l'articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che autorizza il giudice nazionale a disapplicare una sentenza resa dalla Corte in via pregiudiziale nel medesimo procedimento, sulla base del fatto che il giudice superiore ha emesso un'ingiunzione di restituire gli atti al pubblico ministero dopo la chiusura della fase giudiziale, quando la Corte avrebbe già tenuto conto di tali circostanze di fatto nella precedente pronuncia.
Principio di diritto
L'articolo 267 TFUE non osta a una norma processuale nazionale che obblighi il giudice del rinvio a conformarsi all'ingiunzione del giudice superiore di restituire gli atti al pubblico ministero dopo la chiusura della fase giudiziale, anche se ciò incide sulle modalità di attuazione della precedente sentenza pregiudiziale, purché i diritti dell'imputato a essere informato in modo dettagliato dell'accusa e ad accedere tempestivamente al fascicolo, come interpretati dalla Corte ai sensi della direttiva 2012/13/UE, siano effettivamente garantiti nella fase delle indagini preliminari o nella successiva fase giudiziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2012/13/UE, articolo 6, paragrafo 3
- Direttiva 2012/13/UE, articolo 7, paragrafo 3
- Direttiva 2013/48/UE, articolo 3, paragrafo 1
- Articolo 325 TFUE
- Articolo 249 del codice di procedura penale bulgaro
- Articoli 368 e 369 del codice di procedura penale bulgaro
Attuazione di una precedente sentenza pregiudiziale e restituzione degli atti al pubblico ministero
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunale speciale bulgaro nell'ambito di un procedimento penale a carico di Nikolay Kolev e altri imputati. La Corte è chiamata a precisare se l'articolo 267 TFUE osti a una regola processuale nazionale che impone al giudice del rinvio di conformarsi a un'ingiunzione del giudice superiore di restituire gli atti al pubblico ministero dopo la chiusura della fase giudiziale, nonostante una precedente sentenza della Corte resa nello stesso procedimento.
Contesto normativo e precedente sentenza Kolev
La controversia si colloca nel quadro della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, in particolare:
- articolo 6, paragrafo 3, relativo al diritto di essere informati dettagliatamente sull'accusa;
- articolo 7, paragrafo 3, relativo al diritto di accesso alla documentazione dell'indagine.
La Corte richiama inoltre la precedente sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C-612/15), nella quale aveva già interpretato, da un lato, l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e, dall'altro, gli articoli 6 e 7 della direttiva 2012/13/UE. In quella sentenza la Corte aveva affermato che i diritti di informazione sull'accusa e di accesso al fascicolo devono essere garantiti, in linea di principio, al più tardi prima dell'esame del merito dell'accusa da parte del giudice penale.
Fatti e iter interno
Nel procedimento principale gli imputati erano perseguiti dal 2012 per reati commessi come funzionari doganali bulgari. Il giudice del rinvio aveva riscontrato irregolarità negli atti di accusa e aveva restituito gli atti al pubblico ministero. Successivamente, applicando il meccanismo interno previsto dagli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale bulgaro, aveva nuovamente restituito gli atti al pubblico ministero per sanare vizi procedurali.
Con ordinanza del 22 maggio 2015 il giudice aveva accertato la mancata eliminazione delle violazioni e la commissione di nuove irregolarità, ritenendo maturate le condizioni per l'archiviazione. Tuttavia, con successiva ordinanza del 14 settembre 2018, aveva deciso di disapplicare l'articolo 249 del codice di procedura penale, che gli impediva di modificare la precedente decisione definitiva di chiusura della fase giudiziale, per poter dare attuazione alla sentenza Kolev. Il giudice d'appello aveva però annullato tale ordinanza e gli aveva ingiunto di restituire gli atti al pubblico ministero.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se l'articolo 267 TFUE consenta al giudice nazionale di lasciare inapplicata la sentenza pregiudiziale pronunciata nel medesimo procedimento, quando il giudice superiore gli ordini di seguire una diversa soluzione processuale fondata su circostanze di fatto già considerate dalla Corte.
Ragionamento della Corte
La Corte rileva anzitutto che la propria precedente sentenza Kolev non aveva imposto modalità procedurali vincolanti e dettagliate per l'attuazione dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2012/13/UE, né aveva individuato un'unica autorità nazionale tenuta a garantirli. Aveva invece lasciato al giudice nazionale la scelta delle misure idonee, nel rispetto di un giusto equilibrio tra diritti della difesa, effettività dell'azione penale e durata ragionevole del procedimento.
La Corte precisa poi che l'autonomia procedurale degli Stati membri consente di fissare le modalità processuali di attuazione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Il giudice nazionale può quindi essere vincolato alle indicazioni del giudice superiore quanto all'interpretazione del diritto processuale interno, purché ciò non renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.
Nel caso di specie, la restituzione degli atti al pubblico ministero non compromette di per sé l'effettività dei diritti di cui agli articoli 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE, a condizione che tali diritti siano garantiti durante le indagini preliminari o, eventualmente, nella successiva fase giudiziale. La Corte osserva inoltre che le preoccupazioni relative alla durata ragionevole del procedimento non impediscono questa soluzione, poiché anche il pubblico ministero è tenuto a un corretto bilanciamento tra difesa ed effettività dell'azione penale.
Decisione
La Corte dichiara che l'articolo 267 TFUE non osta a una norma di diritto processuale nazionale che obbliga il giudice del rinvio a conformarsi all'ingiunzione del giudice superiore di restituire gli atti al pubblico ministero, dopo la chiusura della fase giudiziale, per sanare le irregolarità commesse nella fase delle indagini preliminari, purché i diritti di informazione sull'accusa e di accesso al fascicolo, come interpretati nella sentenza Kolev, siano rispettati nella fase preliminare o in quella giudiziale successiva.
Principi affermati
- Il giudice nazionale deve dare piena attuazione all'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte in una precedente sentenza pregiudiziale resa nello stesso procedimento.
- La scelta delle modalità concrete di attuazione rientra nell'autonomia processuale nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
- La restituzione degli atti al pubblico ministero non è di per sé incompatibile con la direttiva 2012/13/UE se non pregiudica l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.
- La ragionevole durata del procedimento resta un parametro da garantire, ma non impedisce automaticamente la restituzione degli atti per sanare vizi procedurali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 feb 2020Tribunale, Sentenza T-163/18
- Sentenza · 12 feb 2020Tribunale, Sentenza T-170/18
- Sentenza · 12 feb 2020Tribunale, Sentenza T-605/18
- Sentenza · 13 feb 2020Corte di giustizia, Sentenza C-688/18
- Sentenza · 13 feb 2020Corte di giustizia, Sentenza C-252/18
- Sentenza · 13 feb 2020Corte di giustizia, Ordinanza C-606/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →