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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-605/18

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 febbraio 2020. — ZF contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione – Decisione che fissa i diritti a pensione – Bollettini di pensione – Ricorso di annullamento – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Atto meramente confermativo – Irricevibilità parziale – Ripetizione dell’indebito – Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto – Fattore di moltiplicazione – Revoca di un atto viziato da illegittimità – Legittimo affidamento – Termine ragionevole. — Causa T-605/18

Giurisprudenza europea62018TJ0605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge quasi integralmente il ricorso di un ex agente temporaneo contro la rettifica retroattiva della propria pensione e il recupero di somme ritenute indebitamente percepite. Dichiara irricevibile, per tardività e natura meramente confermativa, la censura contro il primo credito già emerso nel bollettino di pensione del novembre 2015. Nel merito, ritiene legittima la correzione del fattore di moltiplicazione e il conseguente ricalcolo pensionistico, escludendo violazioni dell’articolo 85 dello Statuto, dei principi sulla revoca degli atti e dell’obbligo di motivazione.

Impugnazione di una rettifica pensionistica e di recuperi di somme indebitamente percepite da un agente temporaneo, con verifica della tardività del ricorso e della legittimità della revoca retroattiva di un fattore di moltiplicazione applicato in assenza di promozione.

La questione giuridica

Se le note del 30 novembre 2017 e del 31 gennaio 2018 fossero impugnabili oppure meramente confermative di un atto divenuto definitivo; se il recupero delle somme e la rettifica retroattiva della pensione fossero contrari all’articolo 85 dello Statuto, ai principi sulla revoca di atti legittimi o illegittimi, all’obbligo di motivazione e al divieto di errore manifesto di valutazione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, in materia di funzione pubblica dell’Unione, un bollettino di pensione che faccia apparire per la prima volta e con chiarezza l’esistenza di una decisione a contenuto puramente pecuniario fa decorrere il termine per reclamo e ricorso; la successiva nota che si limiti a confermare tale decisione è irricevibile. Ha inoltre ritenuto legittima la rettifica retroattiva della pensione e il recupero delle somme indebitamente versate, poiché il ricorrente avrebbe dovuto accorgersi dell’errore evidente nell’applicazione del fattore di moltiplicazione (da 0,9426565 a 1) e, mancando un legittimo affidamento, l’amministrazione poteva revocare entro cinque anni l’atto illegittimo avente oggetto puramente pecuniario.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 44 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 66 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 107 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 10 del Regime applicabile agli altri agenti
  • Articolo 20 del Regime applicabile agli altri agenti
  • Articolo 45 del Regime applicabile agli altri agenti
  • Allegato del Regime applicabile agli altri agenti sulle misure transitorie
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004

Rettifica pensionistica e recupero di somme indebite di un agente temporaneo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da ZF, ex agente temporaneo dell’Unione, contro due note del PMO della Commissione: la nota del 30 novembre 2017, con cui è stata rettificata retroattivamente la pensione di anzianità, e la nota del 31 gennaio 2018, con cui è stato comunicato il saldo dei crediti dell’Unione nei suoi confronti. La controversia si colloca nel quadro del regime statutario dei funzionari e degli altri agenti, in particolare delle disposizioni transitorie introdotte dalla riforma del 2004.

Fatti essenziali e sviluppo amministrativo

Il ricorrente era stato assunto nel 1999 come agente temporaneo e, dopo la riforma del 2004, il suo inquadramento e la sua retribuzione erano stati adattati al nuovo sistema di gradi e scatti, con applicazione del fattore di moltiplicazione previsto dall’allegato XIII dello Statuto. Al momento del collocamento a riposo, il PMO aveva fissato i diritti pensionistici sulla base di uno stipendio base calcolato con un fattore di moltiplicazione pari a 1, poi corretto dalla nota del 30 novembre 2017 sulla base del fattore 0,9426565. Il PMO aveva inoltre rilevato tre crediti dell’Unione: uno per somme retributive percepite in eccesso tra ottobre 2011 e marzo 2015, uno per assegni familiari indebitamente percepiti, e uno derivante dalla rettifica pensionistica. Il ricorrente aveva contestato le note del 30 novembre 2017 e del 31 gennaio 2018, ma aveva poi rinunciato all’impugnazione relativa al secondo credito.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, in particolare:

  • l’articolo 85 dello Statuto, in materia di ripetizione dell’indebito;
  • gli articoli 90 e 91 dello Statuto, sui termini di reclamo e ricorso;
  • l’articolo 296 TFUE e l’articolo 25 dello Statuto, sull’obbligo di motivazione;
  • gli articoli 44 e 66 dello Statuto e l’allegato XIII, che disciplinano il sistema di gradi, scatti e fattori di moltiplicazione dopo la riforma del 2004;
  • le disposizioni del RAA e del suo allegato sulle misure transitorie, applicabili per analogia agli agenti temporanei.

Ricevibilità: tardività e atto meramente confermativo

Quanto al primo credito, il Tribunale osserva che il bollettino di pensione del novembre 2015 faceva apparire per la prima volta, in modo chiaro, l’esistenza e la portata della decisione che accertava un credito dell’Unione per somme retributive indebitamente versate. Poiché si trattava di una decisione di oggetto puramente pecuniario, la comunicazione del bollettino faceva decorrere i termini di reclamo e di ricorso. Poiché il ricorrente non aveva contestato tempestivamente tale decisione, la successiva nota del 31 gennaio 2018, nella parte in cui menzionava quel medesimo credito, è stata qualificata come mera decisione confermativa e quindi irricevibile. Il Tribunale precisa che gli elementi successivamente invocati dal ricorrente non costituivano fatti nuovi e sostanziali idonei a riaprire i termini.

Esame nel merito: legittimità della rettifica del fattore di moltiplicazione

Sulla parte ricevibile del ricorso, il Tribunale si concentra sul terzo credito, derivante dalla rettifica della pensione. Ricostruisce il meccanismo previsto dall’allegato XIII dello Statuto: il fattore di moltiplicazione viene calcolato al 1o maggio 2004 e continua ad applicarsi agli scatti e agli adeguamenti successivi, salvo la prima promozione. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva subito alcuna promozione tra il 2004 e il pensionamento; il fattore corretto restava dunque 0,9426565. L’applicazione, nel febbraio 2013, di un fattore pari a 1 non trovava base giuridica e costituiva un errore dell’amministrazione. Di conseguenza, il PMO poteva rettificare nel 2017 la pensione calcolandola sullo stipendio base che sarebbe risultato dall’applicazione del fattore corretto. Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il trasferimento del ricorrente al SEAE avrebbe comportato la cessazione dell’applicabilità delle disposizioni transitorie: si trattava di un trasferimento di personale nell’ambito di una riorganizzazione, non di una nuova assunzione o di una nuova carriera.

Articolo 85 dello Statuto: ripetizione dell’indebito

Il Tribunale ritiene integrati i presupposti dell’articolo 85 dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei. L’errore era evidente per un agente normalmente diligente, tenuto conto dell’entità dell’aumento stipendiale e della rettifica retroattiva percepita nel febbraio 2013, dell’assenza di promozioni o avanzamenti di scatto che potessero giustificarlo, dell’anzianità e delle responsabilità del ricorrente e della possibilità di constatare l’incoerenza tra fogli paga e fascicolo personale. Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto nutrire dubbi e chiedere chiarimenti all’amministrazione; non avendolo fatto, non poteva opporsi al recupero. La negligenza amministrativa non esclude l’applicazione dell’articolo 85.

Revoca di atti legittimi e illegittimi; legittimo affidamento

Il Tribunale esclude innanzitutto che le note impugnate abbiano revocato un atto legittimo che fissava grado e scatto del ricorrente: esse hanno inciso soltanto sullo stipendio base e sulla pensione, mentre la decisione sullo scatto risultava dalla nota del 6 marzo 2015, non impugnata tempestivamente. Quanto alla revoca di un atto illegittimo, il Tribunale ricorda che essa è ammessa se avviene entro un termine ragionevole e nel rispetto del legittimo affidamento. Tuttavia, quando l’errore era riconoscibile da un funzionario diligente, il legittimo affidamento non può sorgere. In più, trattandosi di un atto di oggetto puramente pecuniario, il termine ragionevole si identifica, nella logica dell’articolo 85, con il termine di cinque anni. La rettifica intervenuta dopo circa due anni e nove mesi è stata quindi considerata tempestiva.

Obbligo di motivazione ed errore manifesto di valutazione

Quanto alla motivazione, il Tribunale osserva che le note del 23 novembre, 30 novembre 2017 e 31 gennaio 2018 spiegavano il nesso tra fattore di moltiplicazione, stipendio base, correttivo pensionistico e crediti dell’Unione. Pur con alcune imprecisioni terminologiche, il contesto e la documentazione disponibile consentivano al ricorrente di comprendere la ragione della rettifica. L’asserito errore manifesto di valutazione viene respinto perché la rettifica non dipendeva dalle funzioni elevate svolte dal ricorrente, bensì dall’applicazione delle regole statutarie sul fattore di moltiplicazione in assenza di promozione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge il ricorso. Tenuto conto del comportamento del PMO, che aveva inizialmente fornito motivazioni insufficienti e aveva impiegato tempo per regolarizzare la situazione, la Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del ricorrente.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaagenti temporaneipensioni e trattamento economicoripetizione dell’indebitorevoca di atti amministrativi e tutela del legittimo affidamento

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