Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-606/19

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020. — flightright GmbH contro Iberia LAE SA Operadora Unipersonal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “luogo di esecuzione” – Contratto di prestazione di servizi – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo – Volo con prenotazione unica confermata, effettuato in più segmenti da due distinti vettori aerei – Cancellazione dell’ultimo segmento di volo – Ricorso per compensazione pecuniaria diretto contro il vettore aereo incaricato dell’ultimo segmento di volo dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trova il punto di partenza del primo segmento di volo. — Causa C-606/19

Giurisprudenza europea62019CO0606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito la competenza speciale in materia contrattuale per un ricorso di compensazione pecuniaria relativo a un volo in coincidenza con unica prenotazione. Ha stabilito che, anche se la cancellazione riguarda l’ultimo segmento e il vettore convenuto opera solo tale segmento, il giudice del luogo di partenza del primo segmento può essere competente ex articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento 1215/2012. La soluzione si fonda sui criteri di prossimità e prevedibilità già affermati nella giurisprudenza sul trasporto aereo e sulla natura degli obblighi gravanti sul vettore operativo ai sensi del regolamento 261/2004.

Competenza giurisdizionale nel ricorso per compensazione pecuniaria ex regolamento 261/2004 per volo in coincidenza con unica prenotazione: rilevanza del luogo di partenza del primo segmento anche contro il vettore dell’ultimo segmento cancellato.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in un volo con unica prenotazione confermata e articolato in più segmenti operati da due diversi vettori aerei, il "luogo di esecuzione" possa essere individuato nel luogo di partenza del primo segmento quando il ricorso per compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 deriva dalla cancellazione dell’ultimo segmento ed è proposto contro il vettore incaricato di tale ultimo segmento.

Principio di diritto

Nel caso di un volo in coincidenza prenotato con un’unica prenotazione confermata e suddiviso in più segmenti, il luogo di partenza del primo segmento può costituire il "luogo di esecuzione" ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012; di conseguenza, il passeggero può adire il giudice nella cui circoscrizione si trova tale luogo anche se il ricorso ex regolamento n. 261/2004 è fondato sulla cancellazione dell’ultimo segmento ed è proposto contro il vettore aereo incaricato di quest’ultimo, poiché tale vettore è tenuto agli obblighi del trasporto in forza del contratto e dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera b), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 44/2001

Competenza giurisdizionale nel ricorso per compensazione pecuniaria per volo in coincidenza

L’ordinanza riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg in una controversia tra flightright GmbH e Iberia LAE SA Operadora Unipersonal. Il tema è la competenza del giudice adito per conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria ex regolamento (CE) n. 261/2004 relativa alla cancellazione dell’ultimo segmento di un volo in coincidenza prenotato con un’unica prenotazione confermata.

Fatti e procedimento principale

Il viaggio previsto per il 25 agosto 2018 partiva da Amburgo e aveva come destinazione San Sebastian, con tre segmenti: Amburgo-Londra operato da British Airways, Londra-Madrid e Madrid-San Sebastian operati da Iberia. Il terzo segmento fu cancellato senza preavviso sufficiente, e flightright, cessionaria dei diritti dei passeggeri, domandò EUR 500 complessivi a titolo di compensazione pecuniaria (EUR 250 per passeggero) ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio dubitava:

  • della propria competenza internazionale, poiché la cancellazione riguardava un segmento il cui luogo di partenza e di arrivo non ricadeva nella sua circoscrizione;
  • della possibilità di convenire il vettore incaricato dell’ultimo segmento davanti al giudice del luogo di partenza del primo segmento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012, sulla competenza speciale in materia contrattuale per prestazione di servizi;
  • l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 261/2004, che definiscono il vettore aereo operativo e ne disciplinano gli obblighi anche quando non è parte diretta del contratto con il passeggero;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, relativi al diritto alla compensazione pecuniaria;
  • l’articolo 267 TFUE e l’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che le norme sulla competenza speciale dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretate in modo coerente con la giurisprudenza resa sul previgente regolamento n. 44/2001, quando le disposizioni sono equivalenti.

Richiama quindi la giurisprudenza Rehder, secondo cui nel trasporto aereo diretto il luogo di partenza e quello di arrivo sono entrambi luoghi di prestazione principale del servizio; richiama inoltre la sentenza flightright del 7 marzo 2018, che ha esteso tale logica ai voli in coincidenza con due segmenti prenotati unitariamente, consentendo l’azione dinanzi al giudice del luogo di partenza del primo segmento o di arrivo dell’ultimo.

Nel caso di specie, la Corte osserva che anche un volo articolato in più segmenti, purché oggetto di unica prenotazione confermata, costituisce un’unica operazione di trasporto dal punto A al punto D. Il luogo di partenza del primo segmento è quindi uno dei luoghi di prestazione principale del servizio di trasporto e presenta un nesso sufficientemente stretto con la controversia, rispondendo alle esigenze di prossimità e prevedibilità sottese all’articolo 7.

Quanto al fatto che il vettore convenuto non fosse necessariamente il contraente diretto dei passeggeri, la Corte sottolinea che il fondamento dell’azione è pur sempre un’obbligazione giuridica liberamente assunta nel quadro del contratto di trasporto; inoltre, l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004 equipara il vettore operativo che esegue il volo per conto del contraente al soggetto tenuto agli obblighi verso il passeggero. Ne deriva che anche il vettore dell’ultimo segmento può essere convenuto davanti al giudice competente in base al luogo di partenza del primo segmento.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in un volo con unica prenotazione confermata e suddiviso in più segmenti, il luogo di partenza del primo segmento può costituire il "luogo di esecuzione" anche se il ricorso per compensazione pecuniaria deriva dalla cancellazione dell’ultimo segmento ed è proposto contro il vettore incaricato di quest’ultimo.

Principio affermato

In presenza di un unico contratto di trasporto aereo per un itinerario plurisegmento, il passeggero può radicare la competenza speciale nel foro del luogo di partenza del primo segmento, anche nei confronti del vettore operativo dell’ultimo segmento cancellato, purché l’azione sia fondata sul regolamento n. 261/2004 e sui correlati obblighi derivanti dal trasporto.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialetrasporto aereocompensazione pecuniaria dei passeggericontratti di prestazione di servizispazio di libertà, sicurezza e giustizia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.