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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-170/18

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 febbraio 2020 (Estratti). — Alex Kande Mupompa contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Proroga dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Obbligo per il Consiglio di comunicare gli elementi nuovi che giustificano il rinnovo delle misure restrittive – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Proporzionalità – Presunzione d’innocenza – Eccezione di illegittimità – Adattamento delle conclusioni. — Causa T-170/18

Giurisprudenza europea62018TJ0170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato la proroga delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti di Alex Kande Mupompa, ex governatore del Kasaï Centrale, per presunte gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. Ha ritenuto sufficiente la motivazione degli atti impugnati, ma ha riconosciuto che il Consiglio non aveva previamente comunicato al ricorrente taluni elementi nuovi considerati nel riesame. Nonostante tale violazione dei diritti della difesa, il ricorso è stato respinto perché non risultava che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Il Tribunale ha inoltre confermato la legittimità del mantenimento in elenco anche in presenza di fatti già cessati, se gli obiettivi della misura non sono stati ancora raggiunti.

Proroga delle misure restrittive UE contro un ex governatore della RDC: motivazione, diritti della difesa e legittimità del mantenimento nell’elenco per gravi violazioni dei diritti umani

La questione giuridica

Se il Consiglio abbia sufficientemente motivato la proroga dell’inserimento del ricorrente negli elenchi di persone soggette a congelamento dei capitali, se abbia rispettato i diritti della difesa e il diritto di essere sentito nel contesto del riesame periodico, se abbia commesso errori di diritto o di valutazione nel ritenere ancora sussistenti i presupposti per il mantenimento delle misure, e se le disposizioni di base del regime sanzionatorio fossero illegittime in quanto incompatibili con diritti fondamentali e principi generali.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto il ricorso: la proroga delle misure restrittive era sufficientemente motivata e il ricorrente conosceva il contesto fattuale e normativo della sua iscrizione; tuttavia, in occasione del riesame periodico, il Consiglio avrebbe dovuto comunicargli i nuovi elementi su cui aveva aggiornato la valutazione della situazione nella RDC prima di mantenere il suo nome in elenco. Tale irregolarità non ha però comportato l’annullamento, perché il ricorrente non ha dimostrato che, se avesse potuto presentare osservazioni, l’esito sarebbe potuto essere diverso. Inoltre, il mantenimento in elenco può fondarsi anche su fatti anteriori, poiché il carattere presente dei criteri di inserimento non richiede che i comportamenti illeciti siano contemporanei al rinnovo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 31 TUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1183/2005
  • Regolamento (UE) 2016/2230
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/904
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/566
  • Decisione 2010/788/PESC
  • Decisione (PESC) 2016/2231
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2017/905
  • Decisione (PESC) 2017/2282
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2018/569

Proroga delle misure restrittive contro Alex Kande Mupompa

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Alex Kande Mupompa contro atti del Consiglio che prorogano e aggiornano il suo inserimento negli elenchi relativi alle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC). Il Tribunale, nona sezione ampliata, esamina in particolare la motivazione, i diritti della difesa e la legittimità del mantenimento di misure di congelamento dei capitali e di restrizioni connesse.

Contesto normativo e fatti rilevanti

Il regime sanzionatorio trova fondamento nella decisione 2010/788/PESC e nel regolamento (CE) n. 1183/2005, come successivamente modificati dalla decisione (PESC) 2016/2231 e dal regolamento (UE) 2016/2230. La decisione 2010/788, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), consente di colpire persone implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC; gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, le restrizioni di ingresso e il congelamento dei fondi; l’articolo 7 regola comunicazione e riesame; l’articolo 9, paragrafo 2, prevede la durata e la possibile proroga delle misure.

Il nome del ricorrente era stato inserito nel 2017 negli elenchi in quanto, quale governatore del Kasaï Centrale, sarebbe stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza, di repressioni violente e di esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze di sicurezza e dalla polizia nazionale congolese, anche in relazione alle uccisioni di civili e miliziani nel 2017. Successivamente il Consiglio ha prorogato la misura con la decisione 2017/2282 e ne ha aggiornato la motivazione con la decisione di esecuzione 2018/569, precisando che il ricorrente era stato governatore fino all’ottobre 2017 e riferendo le violenze al territorio di Dibaya.

Motivi di ricorso

Il ricorrente deduceva quattro motivi principali:

  • violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito;
  • errore di diritto ed errore manifesto di valutazione circa la sua implicazione nei fatti addebitati;
  • violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità;
  • illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788 e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1183/2005.

Obbligo di motivazione

Il Tribunale ricorda che la motivazione di un atto lesivo deve consentire all’interessato di comprendere le ragioni della decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Nel caso concreto, la motivazione indicava chiaramente la base giuridica e gli elementi fattuali essenziali: la qualità del ricorrente di governatore del Kasaï Centrale, la responsabilità per l’uso sproporzionato della forza e per gravi violazioni dei diritti umani, nonché il riferimento a episodi localizzati e temporalmente determinati.

Il Tribunale osserva che il contesto era ben noto al ricorrente, anche perché egli aveva già contestato l’inserimento iniziale del suo nome. Di conseguenza, la motivazione era sufficiente a consentirgli di contestare utilmente la legittimità delle misure e a consentire al Tribunale il controllo giurisdizionale.

Diritto di essere sentito e diritti della difesa

Il Tribunale distingue tra inserimento iniziale in elenco e mantenimento successivo. In linea di principio, per il primo inserimento può valere l’"effetto sorpresa"; invece, per il rinnovo o il mantenimento, il Consiglio deve previamente comunicare all’interessato gli elementi nuovi su cui fonda l’aggiornamento della valutazione, affinché possa presentare osservazioni.

Nel caso di specie, il Consiglio aveva preso in considerazione elementi nuovi relativi alla situazione politica e di sicurezza nella RDC, in particolare informazioni contenute in un documento interno del 23 ottobre 2017 e nelle conclusioni del Consiglio dell’11 dicembre 2017. Il Tribunale accerta che tali elementi non erano stati comunicati al ricorrente prima dell’adozione delle decisioni impugnate, con conseguente violazione dei diritti della difesa.

Tuttavia, tale violazione non comporta automaticamente l’annullamento: occorre verificare se, in assenza dell’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Qui il Tribunale rileva che il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare che, se avesse potuto esprimersi sui nuovi elementi, il Consiglio avrebbe potuto decidere diversamente. Perciò l’irregolarità non incide sulla validità finale degli atti.

Il Tribunale respinge inoltre l’argomento secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto essere sentito dal BCNUDH, poiché i giudici dell’Unione non controllano la conformità ai diritti fondamentali delle indagini degli organi ONU. Respinge anche la pretesa di un diritto a un’audizione formale, non previsto dalla normativa né dai principi generali applicabili.

Errore di diritto ed errore manifesto di valutazione

Sul secondo motivo, il ricorrente sosteneva che il Consiglio non potesse mantenere le misure basandosi su fatti ormai cessati. Il Tribunale esclude questa tesi: l’uso del presente nei criteri di inserimento indica la formulazione generale della norma e non impone che gli episodi criminosi siano attuali al momento del rinnovo.

Inoltre, il fatto che gli eventi richiamati nella motivazione risalissero al passato non ne toglie rilevanza, soprattutto in un sistema sanzionatorio di natura cautelare e provvisoria. L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2010/788, come modificato, consente infatti la proroga delle misure finché il Consiglio ritenga che gli obiettivi non siano stati raggiunti. Ne consegue che il mantenimento in elenco può riguardare anche persone che non commettono nuove violazioni nel periodo di riesame, se la situazione complessiva giustifica ancora il prolungamento della misura.

Esito della causa

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. La decisione conferma la possibilità per il Consiglio di prorogare misure restrittive PESC sulla base di un riesame aggiornato della situazione, anche quando gli elementi fattuali richiamati nella motivazione concernono condotte pregresse, purché la misura resti coerente con gli obiettivi perseguiti e sia rispettato, in linea di principio, il diritto dell’interessato di conoscere e contestare gli elementi nuovi posti a base del rinnovo.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive psccongelamento dei capitalidiritti della difesaobbligo di motivazionediritto di proprietà

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