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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-688/18

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020. — Procedimento penale a carico di TX e UW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo. — Causa C-688/18

Giurisprudenza europea62018CJ0688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 8 della direttiva 2016/343 sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Stabilisce che il diritto non è violato se l’imputato rinuncia inequivocabilmente a comparire a una singola udienza, oppure se, assente per ragioni non imputabili, viene poi informato degli atti compiuti e sceglie consapevolmente di non contestarli o di farseli ripetere. In tal caso, la ripetizione delle attività processuali, inclusa una nuova audizione del testimone, neutralizza l’eventuale pregiudizio derivante dall’assenza.

Diritto dell’imputato di presenziare al processo e processo in contumacia: condizioni di compatibilità con la direttiva 2016/343 quando la mancata comparizione è volontaria o dovuta a causa non imputabile e le attività vengono eventualmente ripetute.

La questione giuridica

Se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 osti a una normativa nazionale che consente di considerare non violato il diritto di presenziare al processo quando l’imputato, pur informato tempestivamente del processo e delle conseguenze della mancata comparizione e difeso da un avvocato da lui nominato: a) decida inequivocabilmente di non comparire a una specifica udienza; oppure b) non compaia per un motivo non imputabile (come la malattia) e, dopo essere stato informato delle attività svolte in sua assenza, dichiari consapevolmente di non contestarle ovvero chieda che siano ripetute, con nuova assunzione testimoniale alla quale possa partecipare adeguatamente.

Principio di diritto

L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 non osta a una disciplina nazionale che esclude la violazione del diritto dell’imputato di presenziare al processo quando questi, pur tempestivamente informato del dibattimento e delle conseguenze dell’assenza e assistito da un difensore da lui nominato, abbia rinunciato in modo inequivocabile a comparire a una udienza specifica oppure, se assente per causa non imputabile, sia poi stato informato degli atti compiuti in sua assenza e abbia scelto consapevolmente di non contestarli o di chiederne la ripetizione; in quest’ultimo caso, se il giudice ripete le attività, l’imputato non può più essere considerato assente al processo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 9 della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 33 della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 34 della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 35 della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 36 della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 37 della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 44 della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 47 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 6 TUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • CEDU
  • Articolo 6 CEDU

Diritto di presenziare al processo e processo in contumacia

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) in un procedimento penale a carico di TX e UW, imputati di partecipazione a un’organizzazione criminale. La Corte è chiamata a chiarire l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343, relativa alla presunzione di innocenza e al diritto dell’imputato di presenziare al processo.

Contesto normativo dell’Unione

La Corte richiama l’articolo 1 e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, nonché i considerando 9, 33, 34, 35, 36, 37, 44 e 47. Tali disposizioni fissano norme minime comuni sul diritto dell’imputato a essere presente al proprio processo, ammettendo però la celebrazione del processo in assenza dell’imputato se questi sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure se sia rappresentato da un difensore incaricato. La Corte richiama anche l’articolo 6 TUE, la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 47 e 48, e la CEDU, con riferimento all’articolo 6.

Normativa nazionale e svolgimento del procedimento principale

Il codice di procedura penale bulgaro prevede il diritto dell’imputato a partecipare al procedimento, l’obbligo della difesa tecnica nei casi di processo in assenza dell’imputato e la possibilità di celebrare il processo senza l’imputato se questi è stato regolarmente citato, non ha addotto un valido motivo per l’assenza ed è stato informato delle condizioni del processo contumaciale. È prevista anche la riapertura del processo entro sei mesi dalla condanna definitiva, salvo che l’imputato si sia sottratto al processo o, dopo la regolare informazione, non sia comparso senza valido motivo.

Nel procedimento principale, TX e UW erano stati informati che il processo avrebbe potuto svolgersi anche in loro assenza e che la decisione sarebbe stata vincolante. Le udienze successive hanno visto alternarsi assenze per malattia o per scelta dell’imputato, sempre con la presenza dei difensori. In alcune occasioni, il giudice ha rinviato le udienze; in altre ha proceduto ad assumere prove in assenza dell’imputato, inviandogli poi il verbale e consentendogli di chiedere la ripetizione delle attività.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se il diritto di presenziare al processo sia violato quando una udienza si svolga in assenza dell’imputato, purché questi sia stato regolarmente informato e difeso da un avvocato, in due ipotesi:

  • assenza volontaria e inequivoca da una specifica udienza;
  • assenza per causa non imputabile, seguita da informazione sugli atti compiuti e da una scelta consapevole di non contestarli oppure di ottenerne la ripetizione con nuova assunzione testimoniale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2016/343 ha natura di armonizzazione minima e non esaurisce in modo completo la disciplina del processo in absentia. Il diritto dell’imputato di presenziare al processo, pur fondamentale, non è assoluto: può essere oggetto di rinuncia esplicita o tacita, purché inequivocabile e accompagnata da garanzie minime, senza contrastare con un interesse pubblico importante.

Quanto alla prima ipotesi, la Corte osserva che, se l’imputato è stato informato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione e ha un difensore incaricato, una scelta inequivocabile di non presentarsi a una specifica udienza integra una rinuncia valida ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2. In tale situazione, il diritto di presenziare al processo non può dirsi violato.

Quanto alla seconda ipotesi, la Corte distingue tra due possibili comportamenti dell’imputato assente per ragioni non imputabili:

  • se, dopo essere stato informato degli atti compiuti in sua assenza, dichiara di non contestarli né di chiedere la loro ripetizione, tale posizione equivale a una rinuncia inequivocabile al diritto di partecipare a quell’udienza;
  • se invece chiede la ripetizione delle attività, e il giudice la dispone, ad esempio mediante una nuova assunzione testimoniale alla quale l’imputato può partecipare effettivamente, l’interessato non può più essere considerato assente al processo rispetto a tali attività.

La Corte valorizza inoltre il collegamento tra la direttiva 2016/343 e il diritto a un equo processo, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sulla possibilità di rinuncia ai diritti di difesa, purché essa sia inequivocabile e assistita da garanzie minime.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 non osta a una normativa nazionale che escluda la violazione del diritto dell’imputato di presenziare al processo nelle due situazioni sopra descritte, a condizione che l’imputato sia stato tempestivamente informato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione ed abbia avuto un difensore da lui nominato.

Principio affermato

Il diritto di presenziare al processo non impedisce allo Stato membro di considerare legittimo lo svolgimento dell’udienza in assenza dell’imputato quando questi rinunci in modo inequivocabile a comparire oppure, se assente per motivo non imputabile, accetti consapevolmente gli atti compiuti in sua assenza o ne ottenga la ripetizione con piena possibilità di partecipazione. La ripetizione delle attività processuali, in particolare dell’esame testimoniale, neutralizza l’eventuale lesione del diritto di difesa derivante dall’assenza iniziale.

Come è indicizzato

Materieprocedimento penalepresunzione di innocenzaprocesso in contumaciadiritto di difesadiritto a un equo processo

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