Tribunale, Sentenza T-163/18
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 febbraio 2020 (Estratti). — Gabriel Amisi Kumba contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Proroga dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Obbligo per il Consiglio di comunicare gli elementi nuovi che giustificano il rinnovo delle misure restrittive – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Presunzione d’innocenza – Eccezione di illegittimità. — Causa T-163/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Gabriel Amisi Kumba contro la proroga delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del Consiglio e ha escluso che i fatti addebitati dovessero essere attuali al momento del rinnovo. Ha però riconosciuto una violazione dei diritti della difesa per mancata comunicazione di elementi nuovi nel riesame, senza annullare la decisione per assenza di incidenza sul risultato finale.
Proroga del congelamento dei capitali e mantenimento in elenco di un ufficiale della RDC: motivazione, diritti della difesa e valutazione della persistenza dei presupposti delle misure restrittive.
La questione giuridica
Se il Consiglio, nel prorogare le misure restrittive nei confronti del ricorrente, abbia violato l’obbligo di motivazione e i diritti della difesa; se avesse l’obbligo di sentire preventivamente l’interessato e di comunicargli gli elementi nuovi utilizzati nel riesame; se la proroga potesse fondarsi su fatti passati già conclusi; e se la base normativa dei criteri di inserimento fosse illegittima.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio può prorogare il congelamento dei capitali mantenendo in elenco una persona già sanzionata anche sulla base di fatti anteriori, purché la motivazione indichi in modo sufficiente i motivi specifici e concreti dell’inserimento; tuttavia, nel riesame periodico il Consiglio deve rispettare i diritti della difesa e comunicare all’interessato gli eventuali elementi nuovi utilizzati per aggiornare la valutazione. Nel caso concreto, pur essendovi stata una violazione del diritto di essere sentito per mancata comunicazione degli elementi aggiornati, tale irregolarità non ha comportato l’annullamento della decisione perché non risultava che l’esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso. È quindi legittima la proroga delle misure restrittive e corretta la conferma dell’inserimento del ricorrente in elenco.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 296 TFUE
- articolo 29 TUE
- articolo 31, paragrafo 2, TUE
- articolo 215 TFUE
- articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- decisione 2010/788/PESC
- decisione (PESC) 2016/2231
- decisione (PESC) 2017/2282
- regolamento (CE) n. 1183/2005
- regolamento (UE) 2016/2230
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/904
- decisione di esecuzione (PESC) 2017/905
Proroga delle misure restrittive nei confronti di Gabriel Amisi Kumba
La pronuncia riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro la decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, con cui è stata prorogata di un anno l’applicazione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente nell’ambito del regime sanzionatorio relativo alla Repubblica democratica del Congo. Il caso concerne il congelamento dei capitali e il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate.
Contesto normativo e regime sanzionatorio
Il Tribunale ricorda che il regime sanzionatorio discende dalla decisione 2010/788/PESC, adottata ai sensi dell’articolo 29 TUE, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2230 adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE. La decisione 2016/2231 aveva introdotto i criteri di inserimento nell’elenco, prevedendo misure nei confronti delle persone che ostacolano una soluzione consensuale e pacifica, sono implicate in gravi violazioni o abusi dei diritti umani, o sono associate a tali persone. L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2010/788 prevede che le misure si applichino fino a una certa data e possano essere prorogate o modificate se gli obiettivi non sono stati raggiunti.
Inserimento iniziale del ricorrente e decisione impugnata
Il nome di Gabriel Amisi Kumba era stato inserito nell’elenco in base alla decisione 2016/2231 e al regolamento 2016/2230, in quanto comandante della 1a zona di difesa delle FARDC, le cui forze avrebbero partecipato all’uso sproporzionato della forza e alla repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. La decisione impugnata del 11 dicembre 2017 ha prorogato tali misure fino al 12 dicembre 2018, mantenendo sostanzialmente invariata la motivazione relativa al suo coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani.
Obbligo di motivazione
Il ricorrente sosteneva che la motivazione fosse troppo generica e non gli consentisse di comprendere con precisione gli addebiti. Il Tribunale ricorda il contenuto dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE: l’atto deve indicare la base giuridica e i motivi specifici e concreti che giustificano la misura, tenendo conto anche del contesto. Nel caso di specie, la motivazione indicava chiaramente il ruolo del ricorrente e il nesso con la repressione violenta del settembre 2016 a Kinshasa; ciò era sufficiente per permettergli di contestare utilmente la decisione e per consentire al giudice di esercitare il controllo di legittimità.
Diritti della difesa e diritto di essere sentito
Il Tribunale distingue tra primo inserimento e proroga di misure già vigenti. Per il primo inserimento il Consiglio può agire con effetto sorpresa; per il rinnovo, invece, in linea di principio deve previamente comunicare gli elementi a carico e consentire all’interessato di presentare osservazioni. Nel riesame periodico, il Consiglio aveva utilizzato elementi nuovi, contenuti in un documento interno del 23 ottobre 2017 e nelle conclusioni del 11 dicembre 2017, relativi alla situazione politica e di sicurezza nella RDC, al calendario elettorale e alla repressione delle libertà pubbliche. Tali elementi avrebbero dovuto essere comunicati al ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata. Il Tribunale riconosce dunque una violazione dei diritti della difesa.
Irrilevanza della violazione ai fini dell’annullamento
Pur accertando l’irregolarità procedurale, il Tribunale applica il criterio dell’incidenza sostanziale: occorre verificare se, senza la violazione, il procedimento avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito elementi precisi per dimostrare che le osservazioni sugli aggiornamenti avrebbero potuto cambiare la decisione, né ha contestato l’esistenza di uno status quo nella RDC nel periodo considerato. Per questo motivo la violazione dei diritti della difesa non comporta l’annullamento della decisione impugnata.
Fatti passati e pretesa obsolescenza delle misure
Il ricorrente sosteneva che i fatti addebitati fossero ormai cessati e che l’uso dell’indicativo presente nei criteri di inserimento richiedesse una condotta attuale. Il Tribunale respinge tale impostazione: l’indicativo presente nei criteri dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788 riguarda la formulazione generale del criterio, non un vincolo di attualità del fatto al momento del rinnovo. Inoltre, il fatto che la motivazione faccia riferimento a eventi passati non rende di per sé obsolete le misure, poiché il rinnovo può fondarsi sulla persistenza del mancato raggiungimento degli obiettivi sanzionatori.
Eccezione di illegittimità e altre censure
Il ricorrente aveva dedotto anche l’illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788 e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1183/2005. Dal testo fornito emerge che il Tribunale, nel dispositivo finale riportato, respinge il ricorso integralmente; il passo omesso non consente di ricostruire ulteriori sviluppi di tale motivo oltre alla conferma della legittimità del quadro normativo applicato.
Dispositivo
Il Tribunale respinge il ricorso e condanna il sig. Gabriel Amisi Kumba alle spese. La decisione impugnata resta dunque valida e continua a produrre effetti nei confronti del ricorrente per il periodo stabilito dal Consiglio.
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