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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-252/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 febbraio 2020. — Repubblica ellenica contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “Garanzia”, Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Regime di aiuti per superficie – Nozione di “pascolo permanente” – Rettifiche finanziarie forfettarie. — Causa C-252/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo della Repubblica ellenica, ritenendo che il Tribunale avesse applicato un criterio errato per qualificare i pascoli permanenti, concentrandosi sul tipo di vegetazione invece che sull'uso agricolo effettivo della superficie. Di conseguenza, ha annullato la rettifica forfettaria del 25% relativa agli aiuti per superficie per gli anni di domanda 2009-2011. Per il resto, ha respinto l'impugnazione, confermando le altre rettifiche e le statuizioni del Tribunale.

Impugnazione in materia di rettifiche finanziarie FEAGA/FEASR: la Corte annulla la rettifica forfettaria del 25% relativa ai pascoli permanenti perché il Tribunale aveva applicato un criterio errato per la nozione di "pascolo permanente".

La questione giuridica

Nell'impugnazione erano dedotti, in sintesi, cinque motivi: 1) errore di diritto nell'interpretazione della nozione di "pascolo permanente" ai sensi dei regolamenti n. 796/2004 e n. 1120/2009 e conseguente illegittimità della rettifica forfettaria del 25%; 2) erronea applicazione del documento VI/5330/97 sulla misura della rettifica; 3) illegittimità della rettifica del 5% per carenze nel sistema di identificazione delle parcelle e difetto di motivazione; 4) illegittimità della rettifica del 2% per inefficacia dell'analisi dei rischi nel 2010 e presunto eccessivo formalismo del Tribunale; 5) illegittimità della rettifica del 2% per la condizionalità nel 2011 e violazione degli articoli 11 del regolamento n. 885/2006, 31 del regolamento n. 1290/2005, 11, paragrafo 2, e 53, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009.

Principio di diritto

Ai fini della nozione di "pascolo permanente" nei regolamenti applicabili agli anni di domanda 2009-2011, il criterio decisivo non è il tipo di vegetazione presente sulla superficie, ma la sua effettiva utilizzazione per un'attività agricola tipica del pascolo permanente; la presenza di vegetazione legnosa o arbustiva non esclude di per sé l'ammissibilità. Poiché la rettifica forfettaria del 25% era fondata su un insieme di irregolarità, una delle quali era viziata da tale errore di diritto e poteva aver inciso sulla valutazione complessiva, la Corte ha annullato la rettifica del 25% e, decidendo definitivamente, ha annullato in parte qua la decisione di esecuzione 2015/1119/UE. Gli altri motivi di impugnazione sono stati respinti o dichiarati irricevibili.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articoli 266 e 280 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Regolamento (CE) n. 796/2004
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Regolamento (CE) n. 885/2006
  • Regolamento (CE) n. 73/2009
  • Regolamento (CE) n. 1120/2009
  • Regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento (UE) 2017/2393
  • Decisione di esecuzione 2015/1119/UE
  • Documento VI/5330/97 della Commissione

Rettifica finanziaria FEAGA/FEASR per i pascoli permanenti

La pronuncia riguarda un'impugnazione proposta dalla Repubblica ellenica contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso avverso la decisione di esecuzione 2015/1119/UE della Commissione. La controversia concerneva l'esclusione dal finanziamento dell'Unione di spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del FEAGA e del FEASR, in particolare una rettifica forfettaria del 25% per carenze nella definizione e nel controllo dei "pascoli permanenti".

Normativa rilevante

La Corte richiama, tra le altre, le disposizioni dei regolamenti n. 1782/2003, n. 796/2004, n. 1290/2005, n. 885/2006, n. 73/2009, n. 1120/2009 e n. 1122/2009. Sono centrali la definizione di "pascolo permanente" contenuta nell'articolo 2, primo comma, punto 2, del regolamento n. 796/2004 e nell'articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009, nonché le norme sulla verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e all'articolo 11 del regolamento n. 885/2006. La Corte richiama anche l'articolo 296 TFUE e, per le spese, gli articoli 184, 138 e 140 del regolamento di procedura.

Fatti e procedimento amministrativo

Tra il giugno 2010 e il giugno 2012 la Commissione svolge due serie di indagini sulle spese greche relative agli aiuti per superficie e al regime di condizionalità per gli anni di domanda 2009-2011. Dopo la fase contraddittoria con lo Stato membro, la Commissione propone inizialmente l'esclusione di oltre 302 milioni di euro per gli aiuti per superficie e di circa 16 milioni di euro per la condizionalità. Con la decisione controversa del 22 giugno 2015 applica rettifiche forfettarie nette pari a EUR 302.577.561,08 per gli aiuti per superficie e EUR 15.383.972,53 per la condizionalità.

Dinanzi al Tribunale

La Repubblica ellenica impugna la decisione davanti al Tribunale deducendo sei motivi, relativi soprattutto alla qualificazione dei pascoli permanenti, al metodo di calcolo delle rettifiche forfettarie, al sistema di identificazione delle parcelle, all'analisi dei rischi e alla condizionalità per l'anno 2011. Il Tribunale respinge integralmente il ricorso.

Primo motivo di impugnazione: nozione di pascolo permanente

La Corte accoglie il primo motivo. Richiamando la propria sentenza del 15 maggio 2019, Grecia/Commissione, C‑341/17 P, ribadisce che il criterio determinante per qualificare una superficie come "pascolo permanente" non è il tipo di vegetazione che la ricopre, ma l'effettivo uso agricolo della superficie per un'attività tipica di pascolo permanente. La presenza di vegetazione legnosa o di arbusti non esclude di per sé la qualificazione, se l'attività agricola continua ad essere effettivamente esercitata.

La Corte rileva che il Tribunale aveva invece fondato il proprio esame sul tipo di vegetazione presente, commettendo così un errore di diritto nell'interpretazione e applicazione della nozione di pascolo permanente. Poiché la rettifica del 25% era basata su un complesso di irregolarità e una di esse era viziata da tale errore, occorreva una nuova valutazione complessiva della proporzionalità della rettifica.

Conseguenze sugli altri motivi

Il secondo motivo, relativo al documento VI/5330/97 e ai presupposti della rettifica del 25%, diventa privo di oggetto e non viene esaminato nel merito. Il terzo motivo, riferito alla rettifica del 5% per il 2009, è dichiarato in parte irricevibile perché mirava a contestare apprezzamenti di fatto del Tribunale e in parte infondato. Il quarto motivo, sulla rettifica del 2% per l'anno 2010 e sull'analisi dei rischi, è respinto: la Corte esclude che il Tribunale abbia fatto eccessivo formalismo, ritenendo invece corretta la richiesta che il motivo fosse adeguatamente documentato per consentire il controllo giurisdizionale.

Rettifica per la condizionalità e funzione di avvertimento della comunicazione

Quanto al quinto motivo, relativo alla rettifica del 2% per l'anno di domanda 2011 in materia di condizionalità, la Corte conferma che la prima comunicazione del 24 novembre 2011 soddisfaceva la funzione di avvertimento richiesta dall'articolo 11 del regolamento n. 885/2006 e dall'articolo 31 del regolamento n. 1290/2005. La comunicazione indicava sufficientemente che l'indagine riguardava gli anni 2009 e seguenti e specificava le irregolarità contestate anche per il 2011; pertanto la Grecia ebbe la possibilità di difendersi e di adottare misure correttive, irrilevante essendo l'eventuale impossibilità materiale di porvi rimedio prima della decisione finale.

Decisione finale e spese

La Corte annulla i punti del dispositivo della sentenza del Tribunale relativi al rigetto della domanda della Repubblica ellenica sulla rettifica del 25% e sulle spese, e decide definitivamente nel merito annullando la decisione di esecuzione 2015/1119/UE nella parte in cui impone quella rettifica forfettaria per gli anni di domanda 2009-2011. L'impugnazione è respinta per il resto. Le spese del primo grado e dell'impugnazione sono compensate tra Repubblica ellenica e Commissione; il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La qualificazione di una superficie come "pascolo permanente" dipende dall'uso agricolo effettivo della superficie e non dal mero tipo di vegetazione che la ricopre; una rettifica finanziaria fondata, almeno in parte, su un'erronea interpretazione di tale nozione non può essere mantenuta senza una nuova valutazione complessiva della sua giustificazione e proporzionalità.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamenti uerettifiche finanziariepascoli permanenticontrolli amministrativi e in loco

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