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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30408/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela di una società fallita aveva ottenuto in sede monitoria un decreto ingiuntivo contro un soggetto indicato come socio, per il pagamento di una somma corrispondente alla quota di capitale sociale sottoscritta ma non versata. Il debitore aveva proposto opposizione sostenendo di avere già effettuato, in data 6 agosto 2008, un versamento di 40.000 euro sul conto corrente della società e che tale pagamento dovesse essere imputato ai decimi di capitale sociale. A sostegno allegava l’estratto del conto della società, una quietanza rilasciata dall’amministratore della società e l’annotazione del versamento nel libro giornale. L’opposizione era stata rigettata dal tribunale e l’appello respinto dalla corte territoriale, la quale aveva ritenuto non provata l’avvenuta estinzione del debito: dall’estratto conto della società non risultava chi avesse eseguito il versamento né la causale; la quietanza, provenendo dall’amministratore e in un contesto di rapporto familiare, non era opponibile alla curatela; la registrazione contabile non era sufficiente senza ulteriori riscontri documentali. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo, formalmente prospettato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione di legge ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censurando la valutazione delle prove documentali e sostenendo la validità della quietanza e dell’annotazione contabile, nonché un preteso contrasto di giudicati con altra decisione emessa tra le stesse parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproponesse sostanzialmente le medesime censure già esaminate in appello, mirando a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque non ammissibile perché la decisione d’appello era conforme a quella di primo grado, operando il limite della c.d. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; il ricorrente non aveva indicato specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove; la doglianza sulla motivazione è inammissibile se non individua correttamente il vizio denunciato e, in caso di doppia conforme, il motivo ex n. 5 non è proponibile nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammesso, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 190 c.p.c.

    È richiamato solo per l’eccezione sollevata in comparsa conclusionale in appello circa il preteso contrasto tra giudicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato nel decreto ingiuntivo di primo grado per gli interessi legali/domma accessori, senza svolgere una specifica elaborazione interpretativa nella decisione di legittimità.

  • l. fall. art. 146

    Richiamato incidentalmente nella ricostruzione del diverso giudizio menzionato, relativo alla responsabilità dell’amministratore della società fallita.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito, chiedendo alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove documentali e delle risultanze istruttorie.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata come veicolo surrettizio per contestare l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti della doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di merito.
  • La prova dell’avvenuto pagamento di un debito non può fondarsi, in modo isolato, su un estratto conto della società beneficiaria se non consente di identificare il soggetto versante e la causale dell’operazione.
  • Una quietanza proveniente da un soggetto legato al debitore e non opponibile al curatore non è di per sé sufficiente a provare l’estinzione del credito, ove la controparte processuale sia la curatela fallimentare.
  • La mera registrazione contabile di un versamento non vale, da sola, come prova piena dell’adempimento se non è corroborata da ulteriori riscontri documentali oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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