Sentenza n. 1689/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, n. 734/2025 del 29 agosto 2025, passata in giudicato, che aveva liquidato somme dovute ai ricorrenti e condannato il Comune al pagamento, detratto quanto già versato, nonché alle spese di giudizio e di CTU
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza civile, notificata al Comune il 2 settembre 2025 e passata in giudicato, deducendo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione del titolo. La sentenza aveva liquidato complessivamente € 7.495,70 oltre interessi compensativi al tasso legale dalla domanda, con detrazione di € 4.938,87 già versati, e aveva condannato il Comune alle spese di giudizio, liquidate in € 2.906,00 oltre accessori e rimborso forfettario, nonché alle spese di CTU liquidate con separato decreto. I ricorrenti hanno inoltre chiesto il pagamento di € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per bolli e € 600,00 quale acconto al CTU. Hanno domandato la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del contenuto del titolo. Ha accertato la notificazione della sentenza, il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di prova dell’adempimento da parte del Comune; ha quindi ordinato all’amministrazione di eseguire il titolo entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta dei ricorrenti attestante la perdurante inottemperanza. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari al pagamento, inclusi gli eventuali adeguamenti di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; la carenza di stanziamenti o di cassa non è causa legittima d’impedimento. Il TAR ha ritenuto eseguibile anche la statuizione sulle spese di CTU, liquidate con separato decreto e anticipate dai ricorrenti. Ha invece escluso di poter integrare la sentenza civile aggiungendovi la condanna al rimborso di contributo unificato e bolli, non esplicitamente contemplata nel titolo; il giudice amministrativo dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare la statuizione del giudice ordinario, senza ampliarne o modificarne il precetto. Ha condannato il Comune alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché alla rifusione del contributo unificato del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire il titolo entro un termine e, in caso di persistente inerzia, predisporre la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 2909 c.c.
Calando le suddette coordinate nell’odierno giudizio, osserva il Collegio che mentre la sentenza di cui si chiede esecuzione, tra l’altro, “CONDANNA il Comune di Calvanico” (…) “alle spese di CTU nella misura liquidata con separato decreto” e risulta dagli atti di causa che effettivamente i ricorrenti abbiano anticipato l’acconto a tale titolo (vd. decreto di liquidazione, all. 4), al contrario nulla esplicita la suddetta sentenza riguardo al contributo unificato ed alle spese di bollo per il giudizio di opposizione alla stima, con conseguente preclusione per questo giudicante a pronunciarsi su tale domanda.
Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, quando attua una sentenza civile, non può integrare o alterare il precetto del titolo né ampliarne gli effetti; può dare esecuzione alle statuizioni espresse, ma non aggiungere voci di condanna non contemplate.
Massime di principio
- Quando è chiesta l’ottemperanza a una sentenza resa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge una funzione attuativa ed esecutiva: deve dare concreta esecuzione alle statuizioni del titolo senza modificarne o ampliarne la portata.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciute ulteriori voci di credito che non risultino dalla statuizione del giudice ordinario; il giudice amministrativo non può integrare il titolo, pur potendo eseguire le spese che esso abbia espressamente posto a carico dell’amministrazione, anche quando liquidate con separato decreto.
- Accertati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio applicabile e la mancata prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non giustifica l’inadempimento di un giudicato di condanna al pagamento; il commissario ad acta deve porre in essere gli atti contabili e organizzativi necessari a rendere possibile il pagamento.
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