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direttiva

Direttiva 2018/2002

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018L2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2012/27/UE per allinearla al quadro clima-energia 2030, introducendo un obiettivo unionale di almeno il 32,5% di efficienza energetica entro il 2030. Rafforza e proroga l’obbligo di risparmio energetico, disciplina in modo più dettagliato i regimi obbligatori e le misure alternative, e introduce nuove regole su misurazione, contabilizzazione e fatturazione del riscaldamento, del raffreddamento e dell’acqua calda. Prevede inoltre obblighi di monitoraggio, consultazione, rendicontazione e recepimento con termini distinti, soprattutto per le disposizioni su contabilizzazione e fatturazione.

Direttiva che modifica la direttiva 2012/27/UE per rafforzare il quadro UE sull’efficienza energetica, fissando l’obiettivo almeno del 32,5% al 2030 e aggiornando obblighi di risparmio, misurazione, fatturazione e finanziamento.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per il settore del SEE, agli ordinamenti nazionali chiamati a recepire le modifiche della direttiva 2012/27/UE. Incide su clienti finali, utenti finali, parti obbligate (distributori, venditori al dettaglio di energia e carburanti per trasporto), parti partecipanti o incaricate, autorità pubbliche responsabili dell’attuazione, operatori di rete, fornitori di servizi energetici e soggetti coinvolti nella misurazione, contabilizzazione, fatturazione e ripartizione dei costi di energia elettrica, gas, teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda sanitaria. Le nuove regole sulla contabilizzazione e fatturazione del riscaldamento/raffrescamento/acqua calda si applicano solo ai servizi forniti da una fonte centrale; per Cipro e Malta è previsto un regime attenuato sull’obbligo di risparmio energetico. Sono fatte salve le disposizioni specifiche e le esclusioni previste dagli articoli modificati e dagli allegati della direttiva 2012/27/UE.

Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

La direttiva interviene sulla direttiva 2012/27/UE per aggiornare il quadro europeo dell’efficienza energetica alla traiettoria 2030, rafforzando gli strumenti di riduzione dei consumi e integrando in modo più marcato il principio dell’"efficienza energetica al primo posto". La modifica si inserisce nel contesto dell’Unione dell’energia, dell’accordo di Parigi e del pacchetto clima-energia 2030, con un’attenzione specifica anche alla dimensione sociale, alla trasparenza per i consumatori e al finanziamento degli investimenti.

Obiettivi e finalità

La direttiva sostituisce l’articolo 1 della direttiva 2012/27/UE per fissare un quadro comune di misure volto a conseguire:

  • l’obiettivo principale UE del 20% al 2020;
  • l’obiettivo principale UE di almeno il 32,5% al 2030.

Il legislatore evidenzia che l’efficienza energetica deve essere considerata una priorità nelle decisioni su pianificazione, finanziamento e infrastrutture energetiche, e che la riduzione della domanda di energia genera benefici ambientali, sociali ed economici, inclusi minori costi per famiglie e imprese, maggiore sicurezza dell’approvvigionamento e contributo alla riduzione delle emissioni.

Obiettivi nazionali e governance

L’articolo 3 richiede agli Stati membri di definire contributi nazionali indicativi coerenti con il regolamento (UE) 2018/1999 e di comunicarli nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima.

La Commissione deve:

  • valutare entro il 31 ottobre 2022 il conseguimento degli obiettivi 2020;
  • valutare gli obiettivi 2030 in vista di una proposta legislativa entro il 2023, per un’eventuale revisione al rialzo in caso di cali di costo o per adempiere agli impegni internazionali di decarbonizzazione;
  • presentare una valutazione generale della direttiva entro il 28 febbraio 2024 e poi ogni cinque anni.

Resta quindi ferma una significativa discrezionalità degli Stati membri quanto alla forma dei contributi nazionali, purché il risultato complessivo UE sia compatibile con il tetto di consumo di 1 273 Mtoe di energia primaria e/o 956 Mtoe di energia finale nel 2030.

Obbligo di risparmio energetico 2021-2030

Il cuore della riforma è la riscrittura dell’articolo 7, che estende oltre il 2020 l’obbligo di conseguire risparmi energetici cumulativi nell’uso finale.

Per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2030, gli Stati membri devono assicurare nuovi risparmi annui pari almeno allo 0,8% del consumo energetico annuo finale medio del triennio precedente il 1° gennaio 2019. Per Cipro e Malta il requisito è ridotto allo 0,24%.

La direttiva consente agli Stati membri di:

  • considerare misure adottate fino al 31 dicembre 2020, purché producano nuove azioni dopo tale data;
  • distribuire il volume dei risparmi nel periodo secondo scelta nazionale, purché il totale finale sia raggiunto;
  • prorogare l’obbligo anche oltre il 2030 per periodi decennali, salvo diversa conclusione della Commissione dopo i riesami del 2027 e successivi, in funzione degli obiettivi climatici al 2050.

Regimi obbligatori e misure alternative

Gli Stati membri possono adempiere all’obbligo mediante un regime obbligatorio di efficienza energetica oppure mediante misure politiche alternative, o una combinazione dei due strumenti.

Nel caso dei regimi obbligatori, l’articolo 7 bis richiede:

  • designazione di parti obbligate tra distributori di energia, società di vendita al dettaglio di energia e operatori del carburante per trasporto, con criteri oggettivi e non discriminatori;
  • definizione del volume di risparmio per ciascuna parte obbligata in termini di energia finale o primaria;
  • sistemi di misurazione, controllo e verifica basati su campioni statisticamente significativi e rappresentativi, gestiti indipendentemente dalle parti obbligate;
  • pubblicazione annuale dei risparmi conseguiti;
  • possibilità di usare risparmi certificati di terzi o di contribuire a un fondo nazionale per l’efficienza energetica.

Nel caso delle misure alternative, l’articolo 7 ter prevede analoghi obblighi di risultato presso i clienti finali e, per le misure non fiscali, sistemi indipendenti di controllo e verifica.

L’allegato V disciplina in modo dettagliato il metodo di calcolo, imponendo addizionalità, rilevanza, trasparenza, misurabilità, assenza di doppio conteggio e coerenza con i fattori di conversione dell’allegato IV. Per le misure fiscali, i risparmi sono riconoscibili solo se eccedono i livelli minimi di tassazione previsti dal diritto UE e devono essere calcolati con basi dati recenti e rappresentative.

Flessibilità e limiti di calcolo

L’articolo 7 e l’allegato V attribuiscono agli Stati membri una flessibilità rilevante, ma entro limiti quantitativi precisi.

Possono essere considerati, a determinate condizioni:

  • risparmi nei trasporti, anche parzialmente esclusi dal benchmark;
  • risparmi nel settore della trasformazione, distribuzione e trasmissione dell’energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti;
  • risparmi da azioni individuali avviate dal 31 dicembre 2008 che producono effetti nel periodo rilevante;
  • una quota delle tecnologie rinnovabili sugli o negli edifici per uso proprio;
  • risparmi eccedenti il periodo 2014-2020, se derivanti da misure già notificate e conformi.

Le opzioni di flessibilità non possono ridurre oltre il 25% il volume dei risparmi richiesti nel periodo 2014-2020 e oltre il 35% il volume calcolato per il periodo 2021-2030. I risparmi successivi al 31 dicembre 2020 non possono essere imputati al periodo 2014-2020.

Povertà energetica e inclusione sociale

La direttiva rafforza il profilo sociale della disciplina. Gli Stati membri devono tenere conto della povertà energetica e orientare, in misura adeguata, parte delle misure verso famiglie vulnerabili, compresi i nuclei in povertà energetica e, se del caso, l’edilizia sociale.

Le relazioni nazionali intermedie devono indicare i risultati delle misure di contrasto alla povertà energetica. I considerando ribadiscono che le politiche di efficienza energetica devono essere accessibili ai consumatori in povertà energetica e che l’efficienza degli edifici è particolarmente rilevante per i gruppi vulnerabili.

Misurazione, contabilizzazione e ripartizione dei costi per energia termica

Gli articoli 9, 9 bis, 9 ter e 9 quater ridefiniscono la disciplina della misurazione e della contabilizzazione.

Per energia elettrica e gas, i clienti finali devono ricevere contatori individuali, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi potenziali.

Per teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda sanitaria:

  • i clienti finali devono ricevere contatori a prezzi competitivi che riproducano il consumo effettivo;
  • negli edifici alimentati da fonte centrale o da sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento devono essere installati contatori al punto di fornitura;
  • nei condomini e negli edifici polifunzionali devono essere installati contatori individuali per unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi;
  • se ciò non è possibile, vanno usati contabilizzatori individuali di calore, salvo prova contraria dello Stato membro;
  • gli Stati membri devono pubblicare criteri chiari per stabilire non fattibilità tecnica e inefficienza economica.

I contatori e contabilizzatori installati dopo il 25 ottobre 2020 devono essere leggibili da remoto. Quelli già installati devono essere dotati di lettura da remoto entro il 1° gennaio 2027, salvo non convenienza economica dimostrata.

Fatturazione e informazioni ai consumatori

La direttiva rafforza il diritto degli utenti a ricevere informazioni affidabili, frequenti e comprensibili su fatture e consumi.

Per elettricità e gas, le informazioni di fatturazione devono essere affidabili, precise e basate sul consumo reale quando non vi siano contatori intelligenti. I clienti finali hanno diritto a fatture e informazioni gratuite e ad accedere gratuitamente ai dati sui consumi.

Per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria, l’articolo 10 bis e l’allegato VII bis prevedono:

  • fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori almeno una volta l’anno;
  • con contatori leggibili da remoto, informazioni almeno trimestrali dal 25 ottobre 2020 per chi richiede fatturazione elettronica o almeno due volte l’anno negli altri casi;
  • dal 1° gennaio 2022, informazioni almeno mensili, con possibile pubblicazione online aggiornata con la massima frequenza consentita;
  • obblighi informativi minimi in bolletta su prezzi, consumi, mix di combustibili, emissioni, raffronti con l’anno precedente, contatti per assistenza energetica e reclami, e confronti con un utente medio di riferimento.

Le fatture non basate sul consumo effettivo devono spiegare chiaramente il metodo di calcolo e includere almeno alcune informazioni di supporto.

Costi dell’accesso alle informazioni

Gli articoli 11 e 11 bis stabiliscono che le fatture e le informazioni di fatturazione devono essere gratuite e che l’accesso ai dati di consumo deve essere appropriato e gratuito.

Per la contabilizzazione divisionale nei condomini e negli edifici polifunzionali, la ripartizione dei costi deve avvenire senza scopo di lucro; i costi dei terzi incaricati possono essere ribaltati sugli utenti finali solo se ragionevoli. Gli Stati membri possono inoltre promuovere concorrenza, interoperabilità e procedure di gara per contenere i costi.

Finanziamenti e mobilitazione degli investimenti privati

L’articolo 20 introduce obblighi di dialogo e di orientamento per mobilitare capitali privati verso efficienza energetica e ristrutturazione degli edifici.

In particolare:

  • la Commissione deve mantenere un dialogo con istituti finanziari pubblici e privati;
  • gli Stati membri devono valutare l’uso degli audit energetici per influire sul processo decisionale;
  • deve essere valorizzata l’iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti;
  • la Commissione deve fornire orientamenti agli Stati membri entro il 1° gennaio 2020.

Il testo richiama anche il sostegno potenziale di fondi UE, BEI e BERS.

Poteri delegati, coefficienti di conversione e allegati tecnici

La direttiva aggiorna il regime degli atti delegati e gli allegati tecnici della direttiva 2012/27/UE.

In particolare:

  • l’articolo 22 consente alla Commissione di modificare allegati e parametri tecnici per adattarli al progresso tecnico;
  • l’articolo 23 conferisce la delega per cinque anni dal 24 dicembre 2018, con proroga tacita salvo opposizione del Parlamento o del Consiglio;
  • la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri prima dell’adozione degli atti delegati.

L’allegato IV aggiorna il coefficiente di base per l’elettricità, prevedendo un valore di 2,1 come regola generale, salvo motivata scelta nazionale diversa; la Commissione deve rivederlo entro il 25 dicembre 2022 e poi ogni quattro anni.

Recepimento, entrata in vigore e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 25 giugno 2020.

Per le disposizioni relative agli articoli 9, 10, 10 bis, 11, 11 bis e alle corrispondenti modifiche connesse, il termine di recepimento è differito al 25 ottobre 2020.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
  • indicare nelle misure nazionali il riferimento alla direttiva;
  • trasmettere il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo unionale e principio di priorità dell’efficienza energetica

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE è sostituito per stabilire un quadro comune di misure finalizzato a conseguire gli obiettivi principali dell’Unione in materia di efficienza energetica del 20% per il 2020 e almeno del 32,5% per il 2030. La direttiva pone le basi per ulteriori miglioramenti oltre tali scadenze e ribadisce il principio dell’"efficienza energetica al primo posto". Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità nella definizione dei propri contributi nazionali indicativi, purché coerenti con il consumo UE massimo di 1 273 Mtoe di energia primaria e/o 956 Mtoe di energia finale nel 2030.

Contributi nazionali, governance e riesami della Commissione

L’articolo 3 prevede che gli Stati membri stabiliscano contributi nazionali indicativi per il 2030 conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 e li notifichino nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione deve valutare entro il 31 ottobre 2022 se l’Unione abbia conseguito gli obiettivi 2020 e, entro il 2023, valutare gli obiettivi 2030 in vista di una possibile revisione al rialzo. È previsto inoltre un riesame generale della direttiva entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni.

Obbligo di risparmio energetico 2021-2030

L’articolo 7 è riscritto per prorogare l’obbligo di risparmio energetico oltre il 2020: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 gli Stati membri devono realizzare nuovi risparmi annui pari almeno allo 0,8% del consumo energetico annuo finale medio del triennio precedente il 1° gennaio 2019. Per Cipro e Malta l’obbligo è ridotto allo 0,24%. È confermata la possibilità di usare risparmi derivanti da misure introdotte fino al 31 dicembre 2020, purché generino nuove azioni dopo tale data, e di ripartire liberamente il conseguimento dei risparmi nel periodo, purché a fine periodo sia raggiunto il volume cumulato richiesto.

Flessibilità nel calcolo, esclusioni e limiti alle compensazioni

L’articolo 7 consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di scegliere modalità di calcolo alternative, di escludere in tutto o in parte i trasporti dal benchmark, di escludere alcune vendite/consumi legati alle attività industriali dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e di contabilizzare alcuni risparmi specifici. Nel periodo 2014-2020 le opzioni alternative non possono superare il 25% del volume richiesto; nel periodo 2021-2030 la riduzione massima ammessa tramite tali opzioni non può superare il 35% del volume calcolato. I risparmi conseguiti dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere imputati al periodo 2014-2020.

Regimi obbligatori di efficienza energetica

Il nuovo articolo 7 bis disciplina i regimi obbligatori: gli Stati membri che scelgono questo strumento devono designare, con criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra distributori, venditori al dettaglio di energia e operatori del carburante per trasporto; devono fissare per ciascuna parte obbligata un volume di risparmi espresso in energia finale o primaria; devono istituire sistemi di misurazione, controllo e verifica indipendenti, basati su campioni statisticamente significativi e rappresentativi; e possono consentire ai soggetti obbligati di ricorrere a risparmi certificati di terzi o al contributo a un fondo nazionale per l’efficienza energetica. È richiesta anche la pubblicazione annuale dei risparmi conseguiti da ciascuna parte obbligata.

Misure politiche alternative

Il nuovo articolo 7 ter consente agli Stati membri di adempiere all’obbligo tramite misure politiche alternative, purché i risparmi siano realizzati presso i clienti finali e siano previsti sistemi di monitoraggio, controllo e verifica indipendenti per le misure non fiscali. L’allegato V disciplina i criteri di addizionalità, rilevanza, trasparenza, misurazione e notifica di tali misure. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione il metodo dettagliato di funzionamento dei regimi e delle misure alternative nei piani nazionali integrati energia e clima.

Povertà energetica e dimensione sociale

L’articolo 7 impone agli Stati membri di tenere conto dell’esigenza di alleviare la povertà energetica, prevedendo che una parte adeguata delle misure sia attuata in via prioritaria presso famiglie vulnerabili, comprese quelle in povertà energetica e, se del caso, negli alloggi sociali. Le relazioni nazionali intermedie devono informare sui risultati delle misure adottate in materia. I considerando sottolineano che le politiche di efficienza energetica devono essere inclusive e complementari alle politiche sociali.

Misurazione, contabilizzazione e lettura da remoto

Gli articoli 9, 9 bis, 9 ter e 9 quater rafforzano la disciplina di misurazione e contabilizzazione: per energia elettrica e gas gli Stati membri devono assicurare contatori individuali a condizioni di fattibilità tecnica, ragionevolezza economica e proporzionalità; per teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda sanitaria sono previsti contatori dedicati e, nei condomini e negli edifici polifunzionali, contatori individuali o contabilizzatori di calore, con criteri nazionali trasparenti per verificare la fattibilità tecnica e l’efficienza in termini di costi. I contatori e contabilizzatori installati dopo il 25 ottobre 2020 devono essere leggibili da remoto; quelli già installati devono essere resi leggibili da remoto entro il 1° gennaio 2027, salvo prova di non convenienza economica.

Informazioni di fatturazione e consumo

Gli articoli 10, 10 bis, 11 e 11 bis, insieme all’allegato VII bis, rafforzano il diritto degli utenti a informazioni affidabili, precise, frequenti e comprensibili sulla fatturazione e sul consumo. Per il riscaldamento/raffrescamento/acqua calda, le informazioni basate sul consumo effettivo devono essere fornite almeno annualmente e, in presenza di contatori leggibili da remoto, almeno trimestralmente dal 25 ottobre 2020 e almeno mensilmente dal 1° gennaio 2022, salvo eccezioni per il riscaldamento/raffrescamento fuori stagione. Le fatture devono includere informazioni minime su prezzi, consumi, mix di combustibili, emissioni, confronti storici e contatti per efficienza energetica e reclami; i costi dell’accesso alle fatture e ai dati devono essere gratuiti, salvo la ripartizione senza scopo di lucro dei costi di contabilizzazione divisionale, se ragionevoli.

Finanziamento, investimenti privati e supporto UE

L’articolo 20 introduce obblighi per la Commissione e per gli Stati membri di favorire la mobilitazione di finanziamenti privati per misure di efficienza energetica e ristrutturazioni, anche tramite dialogo con istituti finanziari, miglioramento dei dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie e orientamenti agli Stati membri entro il 1° gennaio 2020. È inoltre richiamato il ruolo di fondi e istituzioni finanziarie europee, tra cui BEI e BERS.

Poteri delegati, monitoraggio e adeguamenti tecnici

L’articolo 22 amplia la delega alla Commissione per aggiornare allegati e coefficienti di base, mentre l’articolo 23 proroga la delega per cinque anni dal 24 dicembre 2018, con rinnovo tacito salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La Commissione deve consultare esperti degli Stati membri prima dell’adozione degli atti delegati. L’allegato IV aggiorna il coefficiente di base per l’energia elettrica, prevedendo un coefficiente di 2,1 salvo motivata scelta nazionale diversa, e una revisione da parte della Commissione entro il 25 dicembre 2022 e poi ogni quattro anni.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 25 giugno 2020. Per i punti da 5 a 10 dell’articolo 1 e i punti 3 e 4 dell’allegato, il termine è il 25 ottobre 2020. La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieefficienza energeticaenergiamercato interno dell’energiaediliziaprotezione dei consumatori

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