Direttiva 2018/1972
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rifonde e sostituisce il precedente quadro normativo delle telecomunicazioni, introducendo un corpus unico e più coerente per reti e servizi di comunicazione elettronica. L’obiettivo centrale è favorire investimenti, concorrenza sostenibile, interoperabilità, sicurezza e diffusione delle reti ad altissima capacità, rafforzando al contempo la tutela degli utenti finali e l’accessibilità per le persone con disabilità. Il testo disciplina in modo dettagliato autorizzazioni, accesso e interconnessione, spettro radio, numerazione, servizio universale, diritti contrattuali, emergenze e obblighi di consultazione e trasparenza. La direttiva deve essere recepita entro il 21 dicembre 2020, con alcune applicazioni specifiche già dal 20 dicembre 2018 e dal 31 dicembre 2020 per disposizioni puntuali.
Istituzione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, con disciplina armonizzata di reti, servizi, spettro radio, numerazione, accesso, servizio universale, diritti degli utenti finali e sicurezza.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle reti di comunicazione elettronica, ai servizi di comunicazione elettronica, alle risorse e ai servizi correlati e a taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Riguarda operatori, fornitori di reti e servizi, imprese titolari di diritti d’uso dello spettro radio o di numerazione, autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti; include anche aspetti relativi ai consumatori e agli utenti finali, con particolare attenzione agli utenti con disabilità, alle microimprese, piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro in specifiche disposizioni. Restano escluse, in linea generale, le discipline sui contenuti, sulla politica audiovisiva, sulla protezione dei dati e privacy, sul roaming e sull’accesso a internet aperto, nonché le misure di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa previste dal diritto dell’Unione o nazionale.
Direttiva (UE) 2018/1972 - codice europeo delle comunicazioni elettroniche
La direttiva rifonde l’intero quadro regolatorio UE delle telecomunicazioni, sostituendo le quattro direttive del 2002 e riordinando in un unico testo la disciplina di reti, servizi, spettro radio, numerazione, accesso, servizio universale, diritti degli utenti finali e sicurezza. Il testo risponde all’evoluzione tecnologica verso IP, servizi convergenti e reti ad altissima capacità, con forte attenzione a investimenti, concorrenza sostenibile, interoperabilità, coerenza del mercato interno e tutela dei consumatori.
Obiettivi e logica del quadro regolatorio
La direttiva si fonda su quattro assi principali: connettività diffusa, concorrenza, mercato interno e interesse dei cittadini. Le autorità nazionali devono intervenire solo con misure necessarie e proporzionate, privilegiando la neutralità tecnologica e la riduzione progressiva della regolazione ex ante man mano che il mercato diventa effettivamente concorrenziale. Il legislatore UE sottolinea inoltre la necessità di separare la disciplina delle reti e dei servizi dalla disciplina dei contenuti, che resta regolata da altri atti dell’Unione o dagli Stati membri nei limiti delle rispettive competenze.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito oggettivo comprende reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate, risorse di numerazione e taluni profili delle apparecchiature terminali. Sono centrali le nuove definizioni di servizio di comunicazione elettronica, servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero e indipendente dal numero, rete ad altissima capacità, accesso, interconnessione, comunicazione di emergenza, punti di accesso senza fili di portata limitata e sicurezza delle reti e dei servizi. Le definizioni sono formulate in modo tecnologicamente neutro per ricomprendere sia i servizi tradizionali sia quelli equivalenti dal punto di vista funzionale.
Architettura istituzionale: autorità nazionali, BEREC e Commissione
Gli Stati membri devono garantire che ogni compito previsto dalla direttiva sia assegnato a un’autorità competente, con un nucleo di competenze riservate alle autorità nazionali di regolamentazione: regolazione ex ante, risoluzione delle controversie, spettro radio, tutela utenti finali, portabilità, servizio universale, accesso aperto a internet e mappatura del mercato. Le autorità devono essere indipendenti dalle imprese del settore, dotate di risorse adeguate, con mandati protetti e bilanci autonomi. Il BEREC svolge un ruolo trasversale di coordinamento, elaborazione di linee guida e supporto tecnico, mentre la Commissione conserva poteri di armonizzazione, raccomandazione, atti di esecuzione e atti delegati.
Autorizzazione generale, diritti d’uso e oneri amministrativi
La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è, in linea di principio, soggetta al solo regime di autorizzazione generale. È ammessa una semplice notifica dichiarativa, senza provvedimenti autorizzativi espliciti, con un set limitato di informazioni standardizzate e senza ulteriori obblighi nazionali di notifica. Le condizioni applicabili sono tassative e contenute nell’allegato I; gli oneri amministrativi devono coprire solo i costi amministrativi effettivi del sistema e devono essere trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Le imprese che operano al pubblico ottengono anche il diritto di negoziare interconnessione, richiedere diritti di passaggio e, ove previsto, essere designate per elementi del servizio universale.
Spettro radio: gestione, autorizzazione, durata e concorrenza
Il testo dedica ampio spazio alla gestione dello spettro radio come bene pubblico limitato. Gli Stati membri devono gestirlo in modo efficace, secondo criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali e non discriminatori, promuovendo armonizzazione, uso condiviso, prevenzione delle interferenze e coordinamento transfrontaliero. Il regime preferenziale è quello meno oneroso possibile, con preferenza per autorizzazioni generali salvo quando siano necessari diritti individuali. Per le bande armonizzate destinate al broadband wireless, la direttiva prevede una forte prevedibilità regolatoria: durata minima di 15 anni, garanzia di almeno 20 anni di stabilità regolatoria e regole trasparenti di rinnovo, trasferimento e affitto. La Commissione deve adottare, entro il 31 dicembre 2020, una tariffa unica massima UE per la terminazione delle chiamate vocali e, entro il 31 dicembre 2020, gli Stati membri devono intervenire sulle bande 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz per favorire il 5G.
Accesso, interconnessione e misure correttive
La direttiva struttura l’intervento regolatorio in modo progressivo: prima analisi di mercato, poi eventuale designazione di significant market power e infine imposizione di rimedi proporzionati. Gli obblighi possibili includono trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture civili, accesso a elementi di rete e risorse correlate, controllo dei prezzi e, in casi eccezionali, separazione funzionale. Le autorità devono valutare sempre se misure meno intrusive bastino a correggere il fallimento di mercato e se esistano accordi commerciali o coinvestimenti capaci di ridurre la necessità di regolazione. Il framework valorizza altresì l’impresa attiva solo all’ingrosso, per la quale è previsto un regime più leggero quando non vi sia attività retail e siano assenti rischi di discriminazione downstream.
Coinvestimento, reti ad altissima capacità e migrazione infrastrutturale
Uno degli elementi innovativi del codice è il trattamento regolatorio favorevole degli investimenti condivisi nelle reti ad altissima capacità. Se un’impresa con significativo potere di mercato offre un coinvestimento aperto, trasparente, non discriminatorio, sostenibile nel lungo periodo e conforme ai criteri dell’allegato IV, l’autorità può rendere vincolante l’offerta e astenersi dall’imporre ulteriori obblighi sulla nuova rete. La direttiva tutela però la concorrenza e consente interventi correttivi se permangono gravi problemi di mercato. In parallelo, per la migrazione dalle infrastrutture legacy, in particolare dal rame, sono richiesti preavviso, trasparenza, prodotti alternativi comparabili e un percorso ordinato che consenta agli operatori di adeguarsi senza pregiudizio per utenti finali e concorrenza.
Servizio universale e tutela sociale
La direttiva ridefinisce il servizio universale in chiave moderna: tutti i consumatori devono avere accesso, a prezzo abbordabile, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale in postazione fissa. Gli Stati membri definiscono il contenuto del servizio adeguato sulla base delle condizioni nazionali e della larghezza di banda normalmente disponibile, con un riferimento all’insieme minimo di servizi dell’allegato V. In caso di non accessibilità economica, gli Stati membri devono adottare misure per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari e per gli utenti con disabilità. Le misure possono includere sostegno diretto, tariffe sociali, opzioni specifiche o designazione di uno o più fornitori. Gli eventuali costi netti degli obblighi di servizio universale possono essere compensati con fondi pubblici o ripartiti tra gli operatori, ma solo secondo criteri trasparenti, obiettivi e minimamente distorsivi.
Numerazione, numeri speciali e uso extraterritoriale
La disciplina delle risorse di numerazione mira a garantire disponibilità adeguata, gestione efficiente e non discriminatoria dei piani nazionali, con possibilità di concedere diritti anche a soggetti diversi dai fornitori di reti e servizi. È prevista la promozione dell’uso extraterritoriale di certe numerazioni nell’Unione, con obblighi specifici di tutela dei consumatori negli Stati membri di utilizzo, nonché la possibilità di armonizzazione UE di numeri o serie di numeri specifici quando vi sia domanda transfrontaliera o paneuropea non soddisfatta. Sono previsti numeri di pubblica utilità come il 116000 per i minori scomparsi e il 112 per le emergenze, oltre a regole su portabilità e accesso ai numeri nazionali e internazionali.
Diritti degli utenti finali: contratto, trasparenza, passaggio, pacchetti
Il codice introduce una forte armonizzazione dei diritti degli utenti finali. Prima della conclusione del contratto il consumatore deve ricevere informazioni complete e una sintesi contrattuale standardizzata; il modello di sintesi è demandato alla Commissione. Il contratto non può prevedere impegni superiori a 24 mesi, il rinnovo automatico deve essere accompagnato da diritto di recesso, e ogni modifica sfavorevole dà diritto al recesso senza costi, salvo eccezioni limitate. Il passaggio a un altro fornitore deve essere semplice e rapido, con interruzione massima di un giorno lavorativo e portabilità del numero in un giorno lavorativo. Le offerte in bundle sono disciplinate in modo da evitare lock-in artificiale: il recesso su un elemento del pacchetto può trascinarsi su tutti gli elementi, e i diritti si estendono, in gran parte, anche a microimprese, piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
Emergenze, localizzazione del chiamante e allarme pubblico
La direttiva rafforza l’accesso ai servizi di emergenza e al numero unico europeo 112. Gli utenti devono poter chiamare gratuitamente i soccorsi da qualsiasi servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero e, per quanto tecnicamente possibile, anche da altri servizi pertinenti. Le informazioni sulla localizzazione del chiamante devono essere trasmesse senza indugio al PSAP più adatto e gratuitamente per l’utente. Entro il 21 giugno 2022 gli Stati membri devono garantire sistemi di allarme pubblico per notificare gravi emergenze e catastrofi, con possibilità di utilizzo di SMS, servizi mobili o applicazioni dedicate purché l’efficacia sia equivalente. Per gli utenti con disabilità sono richieste misure di accesso equivalenti, coerenti con la normativa UE sull’accessibilità.
Regolazione del mercato interno, notifiche e procedure UE
La direttiva costruisce un meccanismo di controllo preventivo delle misure nazionali che possono incidere sul mercato interno. Le autorità nazionali devono notificare taluni progetti di misure alla Commissione, al BEREC e alle altre autorità, con sospensioni e possibili decisioni di ritiro nei casi di ostacolo al mercato interno o incompatibilità con il diritto UE. In parallelo, la Commissione può adottare raccomandazioni, linee guida e atti di esecuzione per l’applicazione armonizzata, in particolare in materia di analisi di mercato, numerazione, spettro radio, emergenze e standard tecnici. Il testo prevede anche procedure di valutazione tra pari sulle assegnazioni di spettro, per favorire coerenza e best practices tra Stati membri.
Recepimento, applicazione e abrogazioni
Il termine generale di recepimento è fissato all’21 dicembre 2020, con applicazione da quella data; alcune norme sullo spettro radio e sul 5G si applicano già dal 20 dicembre 2018 o dal 31 dicembre 2020 a seconda delle bande e delle misure tecniche di attuazione. Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE sono abrogate dal 21 dicembre 2020, salvo obblighi residui relativi ai precedenti termini di recepimento e alle date di applicazione. La direttiva si presenta come rifusione e consolidamento, destinata a sostituire il quadro precedente con un codice unico più coerente e adattabile all’evoluzione tecnologica e di mercato.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e ambito materiale
L’articolo 1 istituisce un quadro normativo armonizzato per reti, servizi, risorse e servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Gli scopi sono: realizzare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche con diffusione delle reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità, accessibilità e sicurezza; e garantire servizi accessibili al pubblico di buona qualità e a prezzi abbordabili, con diritti specifici degli utenti finali quando il mercato non è sufficiente. L’articolo 1, paragrafo 3, salva in particolare le misure su contenuti, privacy, audiovisivo, ordine pubblico, sicurezza e difesa.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce nozioni centrali come rete di comunicazione elettronica, rete ad altissima capacità, servizio di comunicazione elettronica, servizio di comunicazione interpersonale, servizi basati sul numero e indipendenti dal numero, interconnessione, accesso, spettro radio armonizzato, interferenza dannosa, autorizzazione generale, punti di accesso senza fili di portata limitata, RLAN, PSAP, comunicazione di emergenza, informazioni sulla localizzazione del chiamante e incidente di sicurezza. Le definizioni sono tecnicamente neutrali e costruite per ricomprendere anche i servizi over-the-top funzionalmente equivalenti ai servizi tradizionali.
Obiettivi generali e principi regolatori
L’articolo 3 impone alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti di adottare misure necessarie e proporzionate per perseguire connettività, concorrenza, mercato interno e interessi dei cittadini. Gli Stati membri devono promuovere prevedibilità regolatoria, non discriminazione, neutralità tecnologica, investimenti efficienti, innovazione e revoca graduale degli obblighi ex ante quando non più necessari. L’intervento regolatorio deve essere limitato a quanto occorre per una concorrenza effettiva e sostenibile.
Spettro radio: pianificazione, coordinamento e armonizzazione
L’articolo 4 prevede cooperazione tra Stati membri e Commissione per pianificazione strategica, coordinamento e armonizzazione dello spettro radio, con coinvolgimento del gruppo "Politica dello spettro radio" e del BEREC. La Commissione può presentare proposte per programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio e per mettere a disposizione spettro armonizzato per uso condiviso o non soggetto a diritti individuali.
Assetto istituzionale: autorità nazionali, indipendenza e risorse
Gli articoli 5-11 disciplinano i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti, che devono essere designate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Sono previsti indipendenza giuridica e funzionale, separazione dalle imprese del settore, autonomia di bilancio, mandato minimo di tre anni per i vertici, motivazione e sindacato giurisdizionale per la revoca, obbligo di relazione annuale e cooperazione con BEREC e Commissione. Il recepimento deve preservare la stabilità delle competenze delle autorità regolatorie nazionali.
Autorizzazione generale e notifiche
Gli articoli 12-16 prevedono che la fornitura di reti e servizi, salvo eccezioni specifiche, sia soggetta al solo regime di autorizzazione generale, con una notifica dichiarativa e senza decisioni amministrative preventive. La notifica si limita a informazioni essenziali sul fornitore e sull’attività; il BEREC mantiene una banca dati delle notifiche. Le condizioni applicabili sono tassative e contenute nell’allegato I; i diritti amministrativi possono coprire solo i costi amministrativi reali e devono essere trasparenti, proporzionati e non discriminatori.
Separazione contabile e trasparenza finanziaria
L’articolo 17 impone, per imprese con diritti speciali o esclusivi in altri settori, separazione contabile o strutturale per le attività di comunicazione elettronica. Se non soggette alle norme societarie e non qualificabili come PMI, i rendiconti finanziari devono essere sottoposti a revisione indipendente e pubblicati.
Modifica, limitazione e revoca di diritti e condizioni
Gli articoli 18 e 19 consentono modifiche dei diritti e degli obblighi solo per ragioni obiettivamente giustificate e proporzionate, con consultazione pubblica e preavviso adeguato, salvo modifiche minori. La limitazione o revoca anticipata di diritti d’uso dello spettro o di numerazione è ammessa solo in casi motivati, con eventuale compensazione e con consultazione delle parti interessate.
Informazioni, mappatura geografica e trasparenza procedurale
Gli articoli 20-24 impongono obblighi informativi proporzionati alle imprese e alle autorità, anche per analisi di mercato, mappatura geografica, monitoraggio della copertura e pubblicazione di dati aperti. L’articolo 22 impone una mappatura geografica della copertura broadband entro il 21 dicembre 2023 e aggiornamenti triennali, con possibilità di previsioni su reti ad altissima capacità e procedure per aree non coperte o previste. L’articolo 23 prevede consultazione pubblica con termine ordinario non inferiore a 30 giorni e un punto informativo unico.
Risoluzione delle controversie e coordinamento transfrontaliero
Gli articoli 25-28 disciplinano l’ADR con consumatori, le controversie tra imprese e quelle transnazionali, prevedendo decisioni vincolanti entro quattro mesi, ove possibile, e il coinvolgimento del BEREC nelle controversie cross-border. L’articolo 28 attribuisce al gruppo "Politica dello spettro radio" un ruolo di coordinamento nelle interferenze transfrontaliere e consente alla Commissione di adottare decisioni di esecuzione per risolvere tali interferenze.
Sanzioni, controllo e ricorsi
L’articolo 29 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche pecuniarie o periodiche. L’articolo 30 disciplina il controllo dell’osservanza delle condizioni dell’autorizzazione e dei diritti d’uso, con poteri di cessazione, sanzioni e, nei casi gravi o reiterati, sospensione o revoca dei diritti; l’articolo 31 garantisce il diritto di ricorso a un organo indipendente e un sistema di raccolta dati sui ricorsi.
Procedure di consolidamento del mercato interno
Gli articoli 32-34 introducono il meccanismo di notifica e controllo sui progetti di misure nazionali che incidono sugli scambi tra Stati membri o su mercati rilevanti. La Commissione può imporre il ritiro del progetto in casi di ostacolo al mercato interno o incompatibilità con il diritto UE; il BEREC emette pareri e la Commissione può adottare raccomandazioni e linee guida per l’applicazione armonizzata.
Assegnazione coerente dello spettro radio e valutazione tra pari
Gli articoli 35-38 disciplinano il forum di valutazione tra pari sulle procedure di selezione dello spettro, l’assegnazione armonizzata, i processi congiunti tra Stati membri e le procedure di armonizzazione. L’articolo 36 impone il rispetto degli atti e accordi UE/internazionali per lo spettro armonizzato; l’articolo 37 consente procedure congiunte; l’articolo 38 consente alla Commissione, in caso di divergenze regolatorie, di adottare raccomandazioni o decisioni di esecuzione.
Normalizzazione e interoperabilità
L’articolo 39 prevede un elenco UE di norme e specifiche e incentiva l’uso di standard europei e internazionali per garantire interoperabilità, con possibilità di rendere obbligatorie alcune norme tramite atti di esecuzione. Il meccanismo non si applica ai requisiti essenziali e alle norme armonizzate sotto la direttiva 2014/53/UE.
Sicurezza delle reti e gestione degli incidenti
Gli articoli 40-41 impongono ai fornitori di reti pubbliche e servizi accessibili al pubblico misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate, obbligo di notifica degli incidenti di sicurezza significativi e poteri di istruzione, audit e indagine per le autorità competenti. ENISA e i CSIRT cooperano nel supporto tecnico; la Commissione può adottare atti di esecuzione su misure di sicurezza e notifiche.
Contributi per diritti d’uso e diritti di passaggio
L’articolo 42 consente contributi per i diritti d’uso dello spettro e per i diritti di installare strutture, purché obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L’articolo 43 impone procedure semplici e rapide per i diritti di passaggio, con decisione entro sei mesi, e l’articolo 44 consente coubicazione e condivisione di infrastrutture e proprietà per ambiente, salute, sicurezza e pianificazione urbana/rurale.
Gestione dello spettro radio: neutralità, uso condiviso e limitazioni
Gli articoli 45-47 fissano i principi di gestione efficiente dello spettro, neutralità tecnologica e neutralità dei servizi, con possibilità di limiti proporzionati per interferenze, salute pubblica, qualità tecnica e obiettivi di interesse generale. Sono previsti uso condiviso, obblighi di copertura e qualità, nonché criteri trasparenti per l’uso e il rinnovo dei diritti d’uso individuali.
Concessione, durata, rinnovo e trasferimento dei diritti d’uso dello spettro
Gli articoli 48-51 prevedono il rilascio dei diritti d’uso individuali a richiesta, tramite procedure aperte e obiettive, con decisione entro sei settimane per lo spettro disponibile a servizi di comunicazione elettronica. Per le bande armonizzate destinate al broadband wireless, l’articolo 49 garantisce almeno 20 anni di prevedibilità regolatoria e una durata minima di 15 anni, salvo deroghe; il rinnovo va deciso con adeguato anticipo e può essere accompagnato da revisione dei contributi. L’articolo 51 favorisce trasferimento e affitto dei diritti, con procedure semplici e pubblicità delle informazioni pertinenti.
Concorrenza nello spettro radio
L’articolo 52 consente misure per evitare distorsioni concorrenziali nella concessione, modifica e rinnovo dei diritti d’uso, inclusi limiti di quantità, riserve per nuovi entranti, condizioni di accesso all’ingrosso o roaming, e restrizioni ai trasferimenti. Le decisioni devono basarsi su valutazione prospettica del mercato, degli investimenti e degli effetti sulla concorrenza.
Coordinamento temporale delle assegnazioni e obiettivi 5G
L’articolo 53 prevede il coordinamento delle date di autorizzazione per bande armonizzate e consente rinvii limitati in caso di interferenze transfrontaliere, sicurezza nazionale, difesa o forza maggiore. L’articolo 54 impone, entro il 31 dicembre 2020, la riorganizzazione della banda 3,4-3,8 GHz e la disponibilità di almeno 1 GHz nella banda 24,25-27,5 GHz per agevolare il 5G, salvo proroghe giustificate.
Procedure per limitare il numero dei diritti d’uso
L’articolo 55 disciplina le procedure competitive o comparative quando il numero dei diritti d’uso dello spettro è limitato, imponendo consultazione pubblica, motivazione degli obiettivi, criteri obiettivi e trasparenti e termini procedurali fino a otto mesi. L’articolo si applica senza pregiudizio per il trasferimento dei diritti d’uso.
RLAN e punti di accesso senza fili di portata limitata
Gli articoli 56-58 favoriscono la diffusione delle RLAN e dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Le RLAN e gli hotspot possono essere offerti con minori oneri autorizzativi; i punti di accesso di piccola portata non richiedono permessi urbanistici individuali salvo eccezioni, la Commissione definisce le loro caratteristiche tecniche e gli Stati membri devono consentire l’accesso a infrastrutture pubbliche idonee, con soli oneri amministrativi limitati.
Accesso e interconnessione: principi generali
Gli articoli 59-60 vietano restrizioni ingiustificate alla negoziazione di accordi di accesso e interconnessione e riconoscono agli operatori di reti pubbliche il diritto e, in certi casi, l’obbligo di interconnettersi. Le informazioni ricevute nelle negoziazioni devono essere usate solo per gli scopi per cui sono state fornite.
Poteri regolatori in materia di accesso e interoperabilità
L’articolo 61 attribuisce alle autorità nazionali la facoltà di imporre obblighi di accesso, interconnessione, interoperabilità e accesso al cablaggio fino al primo punto di concentrazione o oltre, se necessari per la concorrenza e i diritti degli utenti. Sono previste eccezioni e esenzioni per reti nuove, economicamente sostenibili e, in taluni casi, finanziate con fondi pubblici. Il BEREC deve pubblicare linee guida su punto terminale di rete e punti di concentrazione.
Accesso condizionato e risorse correlate nella diffusione radiotelevisiva
L’articolo 62 disciplina le condizioni di accesso condizionato ai servizi radiotelevisivi digitali e, se necessario, i requisiti per API ed EPG, con possibilità di revoca/modifica degli obblighi dopo analisi di mercato. Gli Stati membri possono riesaminare tali condizioni con cadenza periodica.
Analisi di mercato, definizione dei mercati e significativo potere di mercato
Gli articoli 63-67 definiscono il concetto di significativo potere di mercato come posizione equivalente alla dominanza e stabiliscono la procedura per individuare i mercati rilevanti, redigere raccomandazioni UE, elaborare linee guida SPM e svolgere analisi prospettiche. Il test dei tre criteri dell’articolo 67, paragrafo 1, è la base per l’imposizione di obblighi ex ante. Le analisi di mercato devono essere condotte, di regola, ogni cinque anni; il termine può essere prorogato in casi limitati.
Misure correttive ex ante e obblighi specifici
L’articolo 68 stabilisce che gli obblighi di cui agli articoli 69-74 e 76-81 possono essere imposti solo alle imprese con significativo potere di mercato, con misure proporzionate e meno intrusive possibile. In casi eccezionali, la Commissione può autorizzare o vietare obblighi ulteriori su richiesta dell’autorità nazionale.
Obblighi di trasparenza, non discriminazione e separazione contabile
Gli articoli 69-71 consentono di imporre obblighi di trasparenza, non discriminazione ed equivalenza degli input, nonché separazione contabile, con offerte di riferimento e pubblicazione di informazioni tecniche, di prezzo e di qualità. Il BEREC deve elaborare linee guida sui criteri minimi delle offerte di riferimento entro il 21 dicembre 2019.
Accesso a infrastrutture civili, elementi di rete, roaming localizzato e condivisione
Gli articoli 72-73 consentono obblighi di accesso alle infrastrutture civili e ad altri elementi di rete, inclusi accesso disaggregato, accesso attivo o virtuale, interfacce tecniche, servizi correlati e roaming localizzato, se necessario per rimuovere ostacoli alla concorrenza. Gli obblighi possono estendersi oltre il primo punto di concentrazione in caso di forti barriere fisiche o economiche non transitorie.
Controllo dei prezzi e contabilità dei costi
L’articolo 74 disciplina i controlli di prezzo, l’orientamento ai costi e i sistemi di contabilità dei costi, richiedendo un ragionevole profitto sul capitale investito e la considerazione della prevedibilità e della stabilità dei prezzi all’ingrosso. Il sistema di contabilità dei costi deve essere pubblicato e verificato annualmente da un organismo indipendente.
Tariffe di terminazione delle chiamate vocali
L’articolo 75 impone alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, di adottare un atto delegato che fissi una tariffa unica massima UE per la terminazione delle chiamate vocali su reti mobili e fisse. L’allegato III stabilisce i criteri di calcolo basati sui costi efficienti di un operatore efficiente; gli Stati membri e le autorità nazionali devono garantire il rispetto della tariffa massima.
Coinvestimento in nuove reti ad altissima capacità
L’articolo 76 prevede un trattamento regolatorio favorevole per le nuove reti ad altissima capacità costruite su base di coinvestimento, se l’offerta è aperta, trasparente, non discriminatoria, sostenibile nel lungo periodo e conforme ai criteri dell’allegato IV. Se i criteri sono soddisfatti e almeno un coinvestitore aderisce, l’autorità nazionale può astenersi da ulteriori obblighi su quella nuova rete, salvo casi giustificati di grave problema concorrenziale.
Separazione funzionale e separazione volontaria
L’articolo 77 consente, in via eccezionale, la separazione funzionale di un’impresa verticalmente integrata quando gli obblighi meno incisivi non siano efficaci; la Commissione deve approvare il progetto di misura. L’articolo 78 disciplina invece la separazione volontaria e l’eventuale resa vincolante degli impegni dell’impresa, con nuova analisi di mercato e possibilità di revisione degli obblighi.
Impegni regolatori
L’articolo 79 consente alle imprese con significativo potere di mercato di offrire impegni su accesso, coinvestimento o separazione volontaria; l’autorità nazionale effettua un test del mercato e può rendere gli impegni vincolanti per un periodo determinato, in particolare per almeno sette anni per i coinvestimenti vincolanti ex articolo 76.
Trattamento delle imprese attive solo all’ingrosso
L’articolo 80 prevede un regime meno intrusivo per le imprese attive esclusivamente all’ingrosso, limitando gli obblighi, di regola, a non discriminazione, accesso e prezzi equi e ragionevoli, se l’impresa non opera a valle e non è vincolata da accordi di esclusiva con una sola impresa downstream.
Migrazione dalle infrastrutture preesistenti
L’articolo 81 impone obblighi di preavviso e trasparenza per la dismissione o sostituzione di parti di rete, in particolare nella migrazione dalle reti in rame verso nuove infrastrutture. L’autorità può revocare gli obblighi su rete legacy solo se è assicurato un percorso di migrazione adeguato e prodotti alternativi comparabili.
Linee guida sulle reti ad altissima capacità
L’articolo 82 incarica il BEREC di adottare linee guida entro il 21 dicembre 2020, e poi periodicamente, per i criteri di qualificazione delle reti ad altissima capacità in termini di banda, resilienza, errori e latenza.
Controllo normativo sui servizi al dettaglio
L’articolo 83 consente obblighi retail solo se il mercato al dettaglio non è effettivamente competitivo e gli obblighi wholesale non bastano. Sono ammessi controlli di prezzo, divieti di prezzi eccessivi o predatori, e sistemi di contabilità dei costi, ma soltanto in mercati non effettivamente concorrenziali.
Servizio universale: accesso a internet a banda larga e telefonia vocale
Gli articoli 84-92 istituiscono il servizio universale quale rete di sicurezza per garantire a tutti i consumatori un accesso adeguato e a prezzo abbordabile a internet a banda larga e servizi di comunicazione vocale in postazione fissa, con possibilità di estensione a servizi mobili o ad altri servizi in casi nazionali. Gli Stati membri definiscono il contenuto minimo dell’accesso a banda larga, con supporto almeno ai servizi dell’allegato V; possono prevedere misure di accessibilità economica per consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, e specifiche misure per utenti con disabilità. Se necessario, possono designare uno o più fornitori e compensare il costo netto con fondi pubblici o ripartizione tra operatori; il calcolo e il finanziamento devono essere trasparenti, obiettivi e minimamente distorsivi.
Numerazione: gestione, diritti d’uso, extraterritorialità e armonizzazione
Gli articoli 93-95 disciplinano i piani nazionali di numerazione, la concessione dei diritti d’uso, l’uso extraterritoriale dei numeri nell’Unione, il prefisso internazionale 00, la promozione della fornitura via etere delle numerazioni e la possibile armonizzazione UE di numeri o serie di numeri. Le autorità possono concedere diritti anche a imprese non fornitrici di reti/servizi, se adeguatamente capaci, e possono imporre contributi numerici trasparenti e proporzionati.
Numeri di assistenza ai minori e servizi di emergenza
L’articolo 96 impone il numero 116000 per le segnalazioni di minori scomparsi e richiede informazione al pubblico; l’articolo 97 garantisce l’accesso a numeri e servizi non geografici e consente il blocco di numeri o servizi in caso di frodi o abusi.
Diritti degli utenti finali: non discriminazione e livello di armonizzazione
Gli articoli 98-101 introducono una deroga per alcune microimprese che forniscono solo servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e sanciscono il divieto di discriminazione in base a cittadinanza, residenza o stabilimento. Il livello di armonizzazione è generalmente pieno per gli articoli 102-115, con limitate eccezioni transitorie fino al 21 dicembre 2021 per disposizioni nazionali più rigorose già vigenti.
Informazioni contrattuali, sintesi del contratto e monitoraggio del consumo
L’articolo 102 obbliga i fornitori a fornire, prima del vincolo contrattuale, informazioni precontrattuali e una sintesi contrattuale concisa, con modello standard che la Commissione deve adottare entro il 21 dicembre 2019. Le informazioni diventano parte integrante del contratto. Sono previste regole su fatturazione, monitoraggio dei consumi, blocco selettivo delle chiamate e sistemi di pagamento anticipato.
Trasparenza, comparazione e informazione di pubblico interesse
L’articolo 103 impone la pubblicazione di informazioni chiare e comparabili sulle offerte e l’accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di comparazione; l’articolo 104 consente di richiedere la pubblicazione di dati sulla qualità del servizio. È prevista anche la diffusione di informazioni di pubblico interesse su usi illeciti, contenuti dannosi e sicurezza personale.
Durata, rinnovo, modifiche e recesso dei contratti
L’articolo 105 limita a 24 mesi il periodo di impegno nei contratti con consumatori, disciplina la proroga automatica, e garantisce il recesso senza costi in caso di modifiche non favorevoli o di discrepanze significative e continuative della prestazione. L’articolo 107 estende alcune tutele ai pacchetti che includano almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero.
Passaggio di fornitore e portabilità del numero
L’articolo 106 impone il passaggio entro un giorno lavorativo, continuità del servizio, portabilità del numero, rimborso del credito residuo nei servizi prepagati e risarcimento in caso di ritardi o abusi. Il fornitore ricevente gestisce il passaggio e i fornitori devono cooperare in buona fede; gli Stati membri devono prevedere sanzioni specifiche.
Disponibilità dei servizi, emergenze e allarme pubblico
Gli articoli 108-110 disciplinano continuità dei servizi, accesso gratuito al numero unico europeo 112, comunicazioni di emergenza e sistemi di allarme pubblico. Gli Stati membri devono garantire accesso equivalente per gli utenti con disabilità, localizzazione del chiamante, informazione sul 112 e, entro il 21 giugno 2022, la trasmissione di allarmi pubblici ai destinatari interessati. La Commissione deve riferire periodicamente sull’efficacia del 112 e può adottare atti delegati per l’interoperabilità delle comunicazioni di emergenza.
Accesso equivalente, elenchi e interoperabilità terminale
Gli articoli 111-113 garantiscono accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità, servizi di consultazione degli elenchi e interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei televisori digitali di consumo. L’allegato XI definisce requisiti minimi di interoperabilità, inclusa la ricezione digitale terrestre nei veicoli nuovi categoria M a partire dal 21 dicembre 2020.
Obblighi di trasmissione e servizi supplementari
Gli articoli 114-115 consentono obblighi di must-carry per specifici canali e servizi complementari, inclusi servizi di accessibilità e dati per televisione connessa e EPG, nonché prestazioni supplementari gratuite o a disponibilità nazionale. Gli obblighi devono essere ragionevoli, proporzionati e riesaminati periodicamente.
Adeguamento degli allegati e poteri delegati
L’articolo 116 autorizza la Commissione ad aggiornare con atti delegati gli allegati V, VI, IX, X e XI. L’articolo 117 disciplina durata quinquennale della delega a decorrere dal 20 dicembre 2018, proroga tacita, revoca e opposizione di Parlamento e Consiglio.
Comitologia, scambio di informazioni e pubblicazione
Gli articoli 118-121 disciplinano il comitato per le comunicazioni, il comitato spettro radio, lo scambio di informazioni, la pubblicazione delle informazioni sull’attuazione, le notifiche alla Commissione delle imprese con obblighi di servizio universale e degli SMP, e la trasmissione dei testi nazionali rilevanti.
Revisioni periodiche del quadro normativo
L’articolo 122 prevede la prima revisione della direttiva entro il 21 dicembre 2025 e poi ogni cinque anni, con valutazione degli strumenti ex ante, delle strutture oligopolistiche e del contenuto del servizio universale. L’articolo 123 impone al BEREC una revisione specifica dei diritti degli utenti finali ogni tre anni e della loro adeguatezza rispetto all’evoluzione tecnologica e di mercato.
Recepimento, applicazione e abrogazione
L’articolo 124 impone il recepimento entro il 21 dicembre 2020 e l’applicazione da tale data, con applicazione anticipata di talune disposizioni sullo spettro e su altri specifici aspetti. L’articolo 125 abroga le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE dal 21 dicembre 2020 e sopprime l’articolo 5 della decisione n. 243/2012/UE.
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