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direttiva

Direttiva 2018/1910

Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri

Normativa europea32018L1910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE per semplificare e armonizzare alcune regole IVA applicabili agli scambi di beni tra Stati membri. Introduce una disciplina comune del call-off stock, chiarisce l’imputazione del trasporto nelle operazioni a catena e rende il numero IVA e la corretta comunicazione negli elenchi riepilogativi elementi decisivi per l’esenzione delle cessioni intracomunitarie. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2019 e applicarle dal 1° gennaio 2020.

Armonizzazione e semplificazione di alcune regole IVA per gli scambi intracomunitari B2B, in particolare call-off stock, operazioni a catena, numero IVA e elenchi riepilogativi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli scambi intracomunitari di beni tra soggetti passivi IVA e, in parte, anche a taluni enti non soggetti passivi identificati ai fini IVA, nell’ambito della direttiva 2006/112/CE. Incide sulle operazioni di trasferimento di beni in regime di call-off stock, sulle cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario (operazioni a catena), sulle cessioni intracomunitarie esenti e sugli obblighi di tenuta dei registri e di presentazione degli elenchi riepilogativi. Non disciplina l’IVA interna in generale, ma interviene su specifiche fattispecie transfrontaliere; la sua applicazione richiede recepimento nazionale entro il 31 dicembre 2019 con applicazione dal 1° gennaio 2020.

Armonizzazione e semplificazione di determinate norme IVA negli scambi tra Stati membri

La direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio modifica la direttiva 2006/112/CE per rafforzare la coerenza e la semplicità delle regole IVA applicabili alle operazioni intracomunitarie tra imprese. Essa si colloca nel contesto del passaggio, ancora non realizzato, dal regime transitorio dell’IVA a un regime definitivo, e risponde all’esigenza di ridurre incertezze applicative, doppie imposizioni, non imposizioni e rischi di frode.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore unionale richiama l’obiettivo storico di un sistema comune IVA pienamente funzionante all’interno dell’Unione, già prospettato nel 1967 ma mai completato per ragioni politiche e tecniche. In attesa del sistema definitivo, la direttiva interviene su alcune fattispecie transfrontaliere ritenute prioritarie dalla Commissione e dal Consiglio: call-off stock, operazioni a catena, valore del numero di identificazione IVA e rilevanza degli elenchi riepilogativi.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano la disciplina delle cessioni di beni nell’ambito dell’IVA intracomunitaria, con focus sui rapporti B2B. Sono interessati i soggetti passivi IVA che spostano beni tra Stati membri, i soggetti passivi destinatari delle cessioni e, per alcuni profili, gli enti non soggetti passivi identificati ai fini IVA. La direttiva non introduce un regime generale nuovo, ma modifica disposizioni puntuali della direttiva 2006/112/CE.

Regime di call-off stock: disciplina armonizzata

La nuova disciplina dell’articolo 17 bis stabilisce che il trasferimento di beni verso un altro Stato membro, effettuato da un soggetto passivo in previsione di una successiva cessione a un acquirente già individuato, non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, purché ricorrano condizioni tassative.

Le condizioni essenziali sono le seguenti:

  • i beni devono essere spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo per suo conto, verso un altro Stato membro, per essere ceduti successivamente a un altro soggetto passivo che avrà il diritto di acquisirne la proprietà;
  • il cedente non deve avere stabilito la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione nello Stato membro di destinazione;
  • il destinatario deve essere identificato ai fini IVA nello Stato membro di arrivo e il suo numero IVA deve essere noto al cedente all’inizio della spedizione o del trasporto;
  • il trasferimento deve essere registrato nel registro di cui all’articolo 243, paragrafo 3, e l’acquirente deve essere indicato nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262.

Se tali condizioni sono soddisfatte e la cessione al destinatario avviene entro 12 mesi dall’arrivo dei beni, si applica una fictio iuris: la cessione intracomunitaria esente si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni, e l’acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario nello Stato membro di arrivo.

La norma disciplina inoltre le ipotesi in cui il regime non produce il trasferimento assimilato:

  • se i beni vengono rispediti nello Stato membro di origine entro 12 mesi e il rientro è registrato;
  • se il destinatario viene sostituito da un altro soggetto passivo entro il termine e la sostituzione è annotata nel registro;
  • se una delle condizioni viene meno, il trasferimento si considera effettuato nel momento in cui la condizione cessa di essere soddisfatta;
  • se i beni sono ceduti a un soggetto diverso, spediti in un altro paese o distrutti/persi/rubati, la cessazione della condizione è temporalmente ancorata, rispettivamente, al momento immediatamente precedente la cessione o la nuova spedizione, oppure al giorno della rimozione/distruzione o, se non determinabile, al giorno dell’accertamento della distruzione o scomparsa.

Operazioni a catena

L’articolo 36 bis introduce una regola comune per le operazioni a catena, cioè le cessioni successive di uno stesso bene oggetto di un unico trasporto intracomunitario. In via generale, il trasporto è imputato a una sola cessione, e precisamente a quella effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.

L’operatore intermedio è definito come il cedente nella catena diverso dal primo cedente, che organizza o esegue il trasporto direttamente o tramite un terzo. La regola cambia se l’operatore intermedio comunica al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro da cui i beni partono: in tale caso il trasporto viene imputato unicamente alla cessione effettuata dall’operatore intermedio.

La finalità è evitare approcci divergenti tra Stati membri, con conseguenti doppie imposizioni o non imposizioni, e aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici.

Esenzione delle cessioni intracomunitarie e numero IVA del cessionario

L’articolo 138 è modificato in senso più stringente. L’esenzione per le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dallo Stato membro di origine ma all’interno dell’Unione si applica solo se:

  • il bene è ceduto a un altro soggetto passivo, oppure a un ente non soggetto passivo che agisce in quanto tale, in uno Stato membro diverso da quello in cui inizia il trasporto;
  • il cessionario è identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello di partenza e ha comunicato al cedente tale numero.

Il nuovo paragrafo 1 bis attribuisce al numero IVA e agli adempimenti dichiarativi un ruolo sostanziale: l’esenzione non si applica se il cedente non ha presentato l’elenco riepilogativo previsto dagli articoli 262 e 263, oppure se l’elenco non riporta informazioni corrette ai sensi dell’articolo 264. È tuttavia salva la possibilità per il cedente di giustificare debitamente l’inadempimento secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Registri ed elenchi riepilogativi

Per il regime di call-off stock viene imposto un obbligo specifico di tenuta dei registri. Il soggetto che trasferisce i beni deve tenere un registro idoneo a consentire il controllo da parte delle autorità fiscali; anche il soggetto destinatario della cessione deve tenere un registro dei beni ricevuti.

Inoltre, l’articolo 262 viene integrato per richiedere che l’elenco riepilogativo includa, oltre alle informazioni ordinarie, anche i dati relativi al numero di identificazione IVA dei soggetti cui sono destinati i beni spediti o trasportati in regime di call-off stock, nonché le eventuali modifiche delle informazioni trasmesse.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2019. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Valutazione operativa per gli operatori

Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva è rilevante soprattutto per la gestione documentale e sostanziale delle operazioni intracomunitarie: corretta qualificazione del call-off stock, verifica preventiva del numero IVA del cessionario, tenuta dei registri, compilazione degli elenchi riepilogativi e corretta imputazione del trasporto nelle catene di cessioni. La disciplina riduce alcuni margini di incertezza, ma rende più sensibili gli adempimenti formali, che possono incidere direttamente sulla spettanza dell’esenzione.

Disposizioni principali

Finalità e contesto della modifica

La direttiva interviene sulla direttiva 2006/112/CE per migliorare il funzionamento del regime IVA negli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B), in attesa del futuro regime definitivo. L’obiettivo è armonizzare e semplificare norme specifiche relative a call-off stock, operazioni a catena, ruolo del numero di identificazione IVA e prova/adempimenti connessi alle cessioni intracomunitarie.

Disciplina del call-off stock (art. 17 bis)

Viene introdotta una disciplina speciale per il trasferimento di beni in regime di call-off stock: non si considera cessione a titolo oneroso il trasferimento di beni verso un altro Stato membro se ricorrono condizioni puntuali (spedizione verso un acquirente già individuato, assenza di stabile organizzazione del cedente nello Stato di destinazione, identificazione IVA dell’acquirente nota al momento della spedizione, registrazione e indicazione negli elenchi riepilogativi). Se le condizioni sono rispettate e il trasferimento avviene entro 12 mesi, la cessione e il corrispondente acquisto intracomunitario si considerano effettuati al momento del passaggio del diritto di disporre dei beni. Sono previste ipotesi che evitano il trasferimento assimilato (rientro dei beni, sostituzione del destinatario entro il termine, cessazione delle condizioni, distruzione/perdita/furto).

Operazioni a catena (art. 36 bis)

Per le cessioni successive di uno stesso bene con un unico trasporto intracomunitario, il trasporto è imputato unicamente a una cessione, di regola a quella effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. In deroga, il trasporto è imputato alla cessione dell’operatore intermedio se quest’ultimo comunica al cedente il numero IVA attribuitogli dallo Stato membro di partenza. L’operatore intermedio è definito come il cedente nella catena diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni direttamente o tramite terzi. La norma non si applica alle situazioni di cui all’articolo 14 bis.

Esenzione delle cessioni intracomunitarie e ruolo del numero IVA (art. 138)

L’articolo 138, paragrafo 1, è riscritto: gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio ma all’interno dell’Unione se i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello di inizio del trasporto, e se il cessionario è identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello di partenza e ha comunicato tale numero al cedente. Con il nuovo paragrafo 1 bis, l’esenzione non si applica se il cedente non ha presentato l’elenco riepilogativo o se lo ha presentato con informazioni non corrette, salvo giustificazione debitamente accettata dalle autorità competenti.

Obblighi di registrazione e elenco riepilogativo (artt. 243 e 262)

Il soggetto passivo che trasferisce beni in regime di call-off stock deve tenere un registro che consenta alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione della disciplina; anche il soggetto passivo destinatario deve tenere un registro di tali beni. L’articolo 262 è modificato per richiedere, oltre ai dati ordinari degli elenchi riepilogativi, anche le informazioni sul numero di identificazione IVA dei destinatari dei beni spediti o trasportati in call-off stock e sulle eventuali modifiche dei dati trasmessi.

Abrogazione di disposizioni obsolete

Sono soppressi gli articoli 403 e 404 della direttiva 2006/112/CE.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2019 e applicarle dal 1° gennaio 2020. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntoscambi intracomunitarifiscalità indirettalotta alla frode fiscalearmonizzazione normativa

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