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Sentenza

Sentenza n. 378/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza totale dall’aiuto, revoca del contributo e recupero del 110% dell’anticipo erogato, nonché disposizione del bando relativa al termine ultimo per la conclusione dei lavori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto un contributo nell’ambito della misura regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e aveva ricevuto l’80% dell’aiuto in via anticipata. Dopo varie proroghe dei termini, il termine per la conclusione dei lavori era stato fissato al 25 giugno 2024. L’impresa aveva ultimato i lavori il 2 luglio 2024, deducendo che il ritardo fosse stato causato da eccezionali precipitazioni verificatesi, in particolare, tra il 23 e il 26 giugno 2024. La Regione aveva invece dichiarato la decadenza totale dall’aiuto, revocato il contributo, disposto il recupero del 110% dell’anticipo e negato il saldo. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’istituto della forza maggiore, del principio di proporzionalità, nonché contraddittorietà, difetto di istruttoria e arbitrarietà, sostenendo che le precipitazioni avessero impedito l’ultimazione tempestiva dei lavori. Con il secondo motivo è stata contestata l’erronea quantificazione della parte di intervento non realizzata alla scadenza e si è sostenuto che, ai sensi della disciplina unionale, avrebbe dovuto essere eventualmente ridotto l’aiuto, anziché disposta la decadenza totale. Con il terzo motivo è stata invocata la disciplina che consente il pagamento delle singole azioni realizzate quando le restanti non siano state eseguite per forza maggiore o quando l’obiettivo generale dell’operazione sia stato comunque raggiunto. Con il quarto motivo sono state dedotte la violazione della circolare AGEA del 1° giugno 2024, dell’art. 10-bis l. 241/1990 e l’illogicità manifesta, sostenendo che il termine del 15 luglio 2024 fissato da AGEA per le domande di saldo dovesse valere anche per la conclusione dei lavori. È stata inoltre contestata la clausola del bando che escludeva la possibilità di ultimare i lavori oltre il termine indicato anche in presenza di forza maggiore o circostanze eccezionali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza, disponendo l’ammissione della società al beneficio. Il Collegio ha ritenuto che la forza maggiore richieda una circostanza imprevedibile ed eccezionale, estranea alla sfera di controllo dell’operatore e non fronteggiabile con la normale diligenza. L’elenco delle calamità naturali e degli eventi riconducibili alla forza maggiore contenuto nella normativa unionale e nella disciplina del bando è stato qualificato come non esaustivo. Pertanto, precipitazioni piovose di eccezionale intensità e frequenza possono integrare una causa di forza maggiore, anche se non accompagnate da un evento formalmente qualificabile come alluvione o da danni catastrofici estesi. Nel caso concreto, le piogge cadute tra il 23 e il 26 giugno 2024, pari a 120 mm in tre giorni, si inserivano in un quadro di precipitazioni reiterate che aveva già reso impraticabili i terreni e rallentato i lavori; tali circostanze non erano state contestate dall’amministrazione e avevano impedito l’ultimazione entro il 25 giugno. La valutazione regionale, secondo cui le precipitazioni non potevano costituire forza maggiore perché non avevano prodotto un impatto catastrofico, è stata ritenuta illogica, contraddittoria e smentita sia dai dati fattuali sia dalle precedenti proroghe disposte dalla stessa Regione per eventi piovosi eccezionali. Il TAR ha inoltre escluso la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal bando, rilevando che la società aveva rappresentato la causa delle piogge durante il sopralluogo del 27 giugno 2024, entro il termine previsto. La clausola originaria che fissava il termine al 31 maggio 2023 anche in presenza di forza maggiore non è stata annullata, poiché doveva essere letta nel contesto della dotazione finanziaria riferita all’esercizio 2023 e, comunque, la Regione aveva successivamente disposto proroghe proprio in ragione di eventi atmosferici eccezionali. Le restanti censure sono state assorbite. La Regione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 46 Regolamento (UE) n. 1308/2013

    La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è diretta a sostenere la competitività dei produttori di vino e deve essere applicata secondo la disciplina unionale di settore.

  • art. 54 Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149

    “il sostegno (...) viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali (...) o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto”

    La disposizione consente il pagamento delle singole azioni realizzate quando le restanti non siano state eseguite per forza maggiore o quando l’obiettivo generale dell’operazione sia comunque raggiunto, con le conseguenze sanzionatorie previste per le azioni non completate.

  • art. 2 Regolamento (UE) n. 702/2014

    “forti piogge o grave siccità”

    L’elenco delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche assimilabili non è esaustivo; forti piogge possono integrare una calamità naturale o un evento assimilabile quando presentino intensità e caratteristiche eccezionali.

  • art. 3 Regolamento (UE) n. 2021/2116

    “una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l’azienda”

    L’elenco delle ipotesi di forza maggiore e circostanze eccezionali è non esaustivo. La forza maggiore può ricorrere quando un evento meteorologico grave colpisca seriamente l’azienda e sia imprevedibile o non governabile con la normale diligenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è stata assorbita e non ha costituito la principale ragione della decisione.

Massime di principio

  • Nell’ambito dei regimi di sostegno agricolo, la forza maggiore richiede un evento anormale, imprevedibile o caratterizzato da un grado di improbabilità tale da rendere trascurabile il rischio per un operatore diligente, estraneo alla sfera di controllo del beneficiario e non fronteggiabile senza sacrifici eccessivi.
  • Gli elenchi di calamità naturali, eventi meteorologici e circostanze integranti la forza maggiore contenuti nella normativa unionale e nei bandi non sono esaustivi; precipitazioni piovose possono costituire forza maggiore quando, per intensità, frequenza e incidenza sulla lavorabilità dei terreni, impediscano concretamente l’esecuzione dei lavori entro il termine.
  • È illogica e contraddittoria la decadenza fondata sull’esclusione astratta delle precipitazioni piovose dalla forza maggiore quando la stessa amministrazione abbia riconosciuto l’eccezionalità di eventi piovosi analoghi e abbia disposto proroghe dei termini proprio per tali eventi.
  • Il beneficiario adempie all’obbligo di comunicare la causa di forza maggiore quando la rappresenti all’amministrazione entro il termine previsto dal bando e comunque in occasione del primo sopralluogo utile successivo all’evento, se tale comunicazione consente l’istruttoria sulla causa impeditiva.
  • Le clausole del bando che fissano termini finanziari o temporali devono essere interpretate nel contesto complessivo della disciplina applicabile e delle successive proroghe adottate dall’amministrazione; l’amministrazione non può invocare rigidamente il termine originario dopo averlo derogato proprio in ragione di eventi qualificati come eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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