Cassazione Civile, Ordinanza n. 23647/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una finanziaria contro un fideiussore e contro la società che aveva acquistato da quest'ultimo quote di diritti reali su immobili, assumendo che tali atti dispositivi pregiudicassero la garanzia patrimoniale del credito. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo irrilevante la presenza di ipoteche sui beni e sufficiente, per l'elemento soggettivo, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente, anche in ragione dei rapporti familiari e dell'incompletezza del pagamento del prezzo. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe considerato la circostanza che i beni erano gravati da ipoteca e che, in presenza di tali vincoli, il credito chirografario dell'attrice non avrebbe potuto comunque soddisfarsi; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avrebbe implicitamente riconosciuto la legittimazione del cessionario del credito intervenuto in giudizio senza adeguata motivazione. La parte controricorrente è la società cessionaria del credito, intervenuta nel giudizio di appello quale successore nel diritto controverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formalmente costruito come omesso esame di un fatto decisivo, mentre la doglianza reale riguardava l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle ipoteche; ha aggiunto che, comunque, secondo un orientamento consolidato, la presenza di ipoteca sul bene non esclude l'eventus damni nell'azione revocatoria, essendo la valutazione da compiere in chiave prognostica e potendo rilevare il possibile venir meno o ridimensionamento della garanzia ipotecaria. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il cessionario del credito può intervenire nel processo ex art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio anche in materia di revocatoria ordinaria. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto dispositivo arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie; l'eventus damni va apprezzato anche in presenza di beni gravati da ipoteca, con giudizio prognostico sul futuro valore di garanzia del bene.
art. 702 bis c.p.c.
È stato il rito utilizzato per introdurre il giudizio di primo grado.
art. 111 c.p.c.
Il cessionario del credito, intervenuto nel corso del giudizio, può spiegare intervento quale successore nel diritto controverso affermato in giudizio.
art. 112 c.p.c.
L'omessa considerazione di un motivo di appello integra, semmai, omessa pronuncia e non omesso esame di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è lo strumento corretto quando la censura investe l'omessa pronuncia su un motivo; il fatto dedotto deve essere davvero decisivo e non solo dotato di rilevanza giuridica.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Invocati per la dedotta nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione sulla legittimazione del cessionario.
art. 360-bis, n. 2 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando si contrasta un orientamento giurisprudenziale consolidato senza confrontarsi con esso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha costituito il presupposto per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, la presenza di un'ipoteca sul bene alienato non esclude di per sé l'eventus damni: occorre valutare in modo prognostico se l'atto possa compromettere o ridurre la garanzia patrimoniale del creditore anche in futuro.
- Quando il giudice d'appello omette di esaminare un motivo concernente la presenza di ipoteche, la censura va incardinata come omessa pronuncia sul motivo di appello ex art. 112 c.p.c., non come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., se il fatto era già oggetto di decisione nel merito.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se, pur formalmente formulato sotto un vizio, in realtà mira a contestare un diverso error in procedendo o se non è esposto con sufficiente chiarezza da consentirne la riqualificazione.
- L'orientamento giurisprudenziale secondo cui il cessionario del credito non può intervenire ex art. 111 c.p.c. in un giudizio revocatorio è stato superato: il cessionario può intervenire come successore nel diritto di credito azionato, poiché la revocatoria è strumentale alla soddisfazione del credito.
- La valutazione dell'eventus damni non dipende solo dall'esistenza attuale di vincoli reali sul bene, ma anche dalla loro possibile evoluzione, dal grado dell'ipoteca e dall'effettivo residuo valore di realizzo del bene.
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