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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35659/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Levakovic, gravemente indiziato di più cessioni di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Teramo che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa ha denunciato violazioni di legge, anche processuali, richiamando le lettere b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. L'ordinanza impugnata era stata comunicata il 2 maggio 2022; il ricorso è stato depositato il 6 maggio 2022 presso la cancelleria del Tribunale di Teramo e pervenuto alla cancelleria del Tribunale di L'Aquila il 13 maggio 2022. Ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'impugnazione deve essere presentata esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione (o, in casi particolari, presso il giudice che ha emesso l'ordinanza) e rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente; il termine di 10 giorni utile per proporre impugnazione era pertanto scaduto il 12 maggio 2022. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale contestata: disciplina le sanzioni per la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; è il titolo di reato per cui è stata applicata la misura cautelare.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui le lettere b) e c) richiamate dalla difesa); nel caso di specie le censure dedotte non sono state esaminate nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari, Rv. 280167)

    Principio giurisprudenziale richiamato: nelle impugnazioni cautelari il ricorso deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente, non quella in cui è depositato in altra cancelleria.

  • art. 311 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato come ipotesi in cui l'impugnazione può essere proposta presso il giudice che ha emesso l'ordinanza; conferma l'eccezione prevista dalla normativa sull'ufficio competente per il deposito.

  • art. 582 comma 2 cod. proc. pen.

    Interpretazione utilizzata: la cancelleria cui viene depositato l'atto non ha l'obbligo di trasmettere d'ufficio gli atti al giudice competente ai fini della tempestività; dunque la trasmissione non fa decorrere un termine utile se la presentazione non è alla cancelleria competente.

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    Riferimento alle pronunce conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità: la Corte ha applicato le conseguenze previste dall'articolo per i casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 94 comma 1-ter disposizioni att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (adempimenti esecutivi e di trasmissione o registrazione previsti dalle disposizioni attuative).

Massime di principio

  • Il termine per proporre impugnazione cautelare decorre dalla comunicazione dell'atto e la presentazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento: la data utile è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente.
  • Depositare il ricorso presso una cancelleria diversa comporta il rischio di inammissibilità per tardività, poiché la cancelleria ricevente non è obbligata a trasmettere gli atti al giudice competente ai fini della tempestività.
  • Se si è in dubbio sulla competenza dell'ufficio, è prudente inviare immediatamente il ricorso anche alla cancelleria competente (es. tramite PEC o altro mezzo che garantisca prova di ricezione), per non perdere il termine perentorio.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni formali (ad es. tardività), le censure di merito non vengono esaminate; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • Richiamare la giurisprudenza di legittimità (es. Sezioni Unite) in materia di impugnazioni cautelari è utile per argomentare correttamente sulla competenza e sulla tempestività del deposito.

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