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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato. Il ricorrente deduce vizi di motivazione: secondo la difesa la condanna si sarebbe basata sull'unico dato delle impronte digitali rinvenute sull'autovettura (corrispondenti a vecchio cartellino fotodattiloscopico), senza prova che tali impronte non fossero state depositate anteriormente ai fatti; in sede di ricorso sono stati poi depositati motivi nuovi relativi all'assenza di contatti telefonici dai tabulati e alla non valorabilità del silenzio dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: l'atto di appello era aspecifico e non contestava nell'analitica le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di merito; la sentenza di primo grado aveva valutato un compendio probatorio articolato (quattro impronte attribuite a Di Meda rinvenute in vari punti dell'auto e la corrispondenza della descrizione fornita dalla teste De Luigi con l'imputato), sicché la censura basata solo sulle impronte risultava manifestamente infondata; i motivi nuovi sono stati trasmessi ma dichiarati inammissibili (riferimento generico ai tabulati senza esiti specifici e inconferente; il richiamo al diritto al silenzio non bastava a scalfire il compendio probatorio in assenza di spiegazioni alternative). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176; decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 (art. 23, comma 8 e art. 16)

    Richiamate rispetto alla richiesta di discussione orale in udienza formulata dal difensore: si indica il quadro normativo che ha disciplinato la possibilità di discussione orale nel periodo emergenziale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti procedurali nell'ammettere nuovi motivi in cassazione rispetto a quanto già dedotto in appello; il ricorso è stato valutato nei limiti di tale disposizione.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'inammissibilità del ricorso si estende anche ai motivi nuovi: la corte ha trasmesso e dichiarato inammissibili i nuovi motivi depositati in cassazione.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza richiamata sul principio che l'atto di impugnazione deve essere specifico nell'enunciazione e nell'argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto della decisione impugnata; atto aspecifico conduce a inammissibilità.

  • Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 (Pezzo)

    Richiama il principio della necessaria correlazione puntuale tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure svolte nel ricorso; mancanza di tale correlazione comporta inammissibilità o manifesta infondatezza.

  • Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019 (Di Giacinto)

    Giurisprudenza che conferma l'applicazione dell'art. 585, comma 4, con trasmissione dell'inammissibilità ai motivi nuovi; citata per dichiarare inammissibili i motivi aggiunti in cassazione.

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione generico o aspecifico rispetto alle contestazioni di fatto e alle motivazioni della sentenza di merito è suscettibile di inammissibilità in cassazione: è necessario enunciare criticamente e puntualmente i rilievi contro le determinazioni probatorie del giudice di merito.
  • La censura diretta a un solo elemento probatorio (es. impronte digitali) può essere inefficace se la condanna è sorretta da un compendio probatorio articolato e convergente (impronte, riscontri sulle cose, indicazioni di testi). In tal caso il ricorso rischia di essere dichiarato manifestamente infondato.
  • I motivi nuovi introdotti in cassazione sono soggetti a limiti stringenti: vanno ammessi solo se rispettano i presupposti e risultano rilevanti e adeguatamente specificati; riferimenti generici a documenti o tabulati senza esiti concreti sono ininfluenti.
  • Il diritto al silenzio dell'imputato non equivale di per sé a elemento favorevole all'accusa né a causa di esclusione della responsabilità; l'assenza di spiegazioni alternative convincenti all'interno del compendio probatorio può legittimare la valutazione di responsabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e, se non dimostrata la mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, sanzione alla Cassa delle ammende).

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