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Sentenza

Sentenza n. 1017/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento codice pratica -OMISSIS-, datato 22 luglio 2025 e notificato a mezzo PEC in pari data, emesso dalla Prefettura di La Spezia, Sportello Unico per l'Immigrazione avente ad oggetto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato

Giustizia amministrativa202501245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia per motivi di studio e reperito un impiego a tempo indeterminato, aveva chiesto la conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato. La Prefettura, dopo il preavviso, ha revocato il nulla osta motivando con il mancato possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio e con la mancata presentazione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione e, dall’altro, di avere prodotto il contratto di soggiorno e di non essere in possesso del permesso per motivi di studio esclusivamente perché la Questura non aveva ancora definito l’istanza presentata nel novembre 2023.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha dichiarato superfluo esaminare il difetto di motivazione. Quanto al contratto di soggiorno, dagli atti risultavano gli elementi essenziali della proposta, tra cui contratto collettivo applicabile, orario settimanale, rapporto a tempo indeterminato, categoria e mansioni; inoltre, il datore di lavoro indicato coincideva con quello risultante dalle buste paga. Le eventuali carenze documentali dovevano quindi ritenersi superate. Quanto al permesso per motivi di studio, il mancato rilascio non risultava imputabile al ricorrente, ma al ritardo della Questura, presso la quale la pratica era ancora in trattazione. L’art. 6 del d.lgs. 286/1998 richiede, in via ordinaria, il possesso di un valido permesso di soggiorno per motivi di studio prima della conversione; tuttavia, tale requisito non può essere applicato in modo avulso dalla realtà procedimentale quando il titolo non sia stato rilasciato per ritardo dell’amministrazione e l’interessato possieda i requisiti formali e sostanziali per ottenerlo. Il ritardo amministrativo non può ricadere sul richiedente. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza: dovrà prima verificare se, al momento della richiesta, sussistevano i presupposti per il rilascio del permesso per motivi di studio e poi esaminare la conversione del titolo non rilasciato in permesso per lavoro subordinato. Spese integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 286/1998

    il ricorrente avrebbe dovuto essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per motivi di studio prima di poterne richiederne la conversione

    Il possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio costituisce, in via ordinaria, presupposto per la conversione; tuttavia, il requisito deve essere interpretato considerando il ritardo dell’amministrazione nel rilascio del titolo, quando l’interessato abbia i requisiti per ottenerlo e il mancato possesso non sia a lui imputabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il requisito del previo possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, richiesto per la conversione in permesso per lavoro subordinato, non può essere applicato in modo da penalizzare il cittadino straniero quando il titolo non sia stato rilasciato per ritardo dell’amministrazione competente e risultino sussistenti i presupposti formali e sostanziali per il suo rilascio.
  • Il ritardo dell’amministrazione nella definizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno non può ricadere sul richiedente che abbia tempestivamente attivato il procedimento e abbia rispettato le prescrizioni relative all’ingresso e al soggiorno.
  • Quando il contratto di soggiorno risulti sostanzialmente documentato attraverso l’indicazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e la coincidenza tra il datore dichiarato e quello che ha effettivamente corrisposto la retribuzione, eventuali carenze formali del documento possono ritenersi superate.
  • In caso di annullamento della revoca del nulla osta alla conversione, l’amministrazione deve riesaminare l’istanza secondo una sequenza logica: verificare preliminarmente se, al momento della domanda, sussistevano i presupposti per il rilascio del permesso per motivi di studio e, successivamente, esaminare la richiesta di conversione in permesso per lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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