Cassazione Civile, Ordinanza n. 19451/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che la sentenza impugnata era stata oggetto di revocazione accolta dalla medesima CTR del Veneto, sicché è venuto meno l'oggetto del presente ricorso. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., compensando le spese in ragione dell'esito e delle ragioni dell'estinzione. Non vi è stata decisione nel merito sui due motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta, all'esito della quale l'Ufficio contestava irregolarità fiscali relative all'anno d'imposta 2007, in particolare connesse alla fatturazione di prestazioni pubblicitarie. Dopo la definizione agevolata mediante adesione al processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997 e il mancato pagamento delle rate successive alla prima, l'Agenzia iscriveva a ruolo l'intero importo anche a carico della persona che aveva rivestito la carica di legale rappresentante dell'associazione. Il contribuente impugnava la cartella e la CTR del Veneto rigettava l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la riferibilità della responsabilità al medesimo e comunque insussistente il presupposto per applicare l'art. 38 c.c. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more rappresentava che la stessa sentenza impugnata era stata revocata dalla CTR con successiva decisione, chiedendo pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato come base della definizione degli importi dovuti a seguito dell'adesione al processo verbale di constatazione
art. 38 c.c.
evocato dal giudice di merito come parametro per escludere la responsabilità del rappresentante dell'associazione non riconosciuta in difetto dei presupposti applicativi
artt. 390 e 391 c.p.c.
ritenuti applicabili per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione per sopravvenuto venir meno dell'interesse, a seguito della revocazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata viene meno per effetto di revocazione accolta dal giudice che l'ha pronunciata, il ricorso per cassazione perde il proprio oggetto e può essere dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di estinzione del giudizio di cassazione per sopravvenuto difetto di interesse, la Corte può compensare le spese di lite in considerazione della causa estintiva e delle ragioni che l'hanno determinata.
- L'estinzione per sopravvenuta carenza di interesse è dichiarabile quando l'atto o la decisione impugnata non è più idonea a produrre effetti nel rapporto processuale dedotto in cassazione.
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