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Ordinanza

Ordinanza del 08/03/2019 n. 6824 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della P. Abruzzo Srl contro la sentenza della CTR dell’Aquila, ritenendo infondate o inammissibili le censure relative alla presunta novità della contestazione e alla prova dell’inerenza, certezza, determinabilità e documentazione dei costi addebitati dalla società controllante. La società è stata condannata al pagamento di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Rigetto del ricorso di P. Abruzzo Srl sulla deducibilità e detraibilità dei costi infragruppo ripartiti in base al fatturato.

Ricorso sulla deducibilità dei costi infragruppo

La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato alla P. Abruzzo Srl per l’anno d’imposta 2002, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi addebitati dalla società controllante P. & C. Srl per servizi infragruppo, contestandone la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità ai fini IVA.

Verifica fiscale e rilievi contestati

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza era stato redatto un processo verbale di constatazione relativo agli anni 2001 e 2002. I verificatori avevano formulato due rilievi:

  • la mancata prova dell’effettiva uscita dal territorio comunitario di alcuni beni;
  • la parziale indeducibilità dei costi addebitati dalla controllante alla controllata per servizi resi in favore di quest’ultima, con rilevanza ai fini IVA, IRPEG e IRAP.

L’Agenzia delle Entrate aveva rinunciato al primo rilievo, riconoscendo che la società aveva dimostrato l’avvenuta esportazione delle merci. Aveva invece confermato il secondo rilievo.

Motivazione dell’avviso di accertamento

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la ripartizione dei costi tra controllante e controllata integrava una strumentale duplicazione di servizi. Le attività fatturate dalla controllante, infatti, avrebbero potuto essere svolte autonomamente dalla controllata mediante la propria organizzazione.

Inoltre, i costi erano stati addebitati sulla base del solo ammontare del fatturato, senza l’indicazione di un criterio analitico, anche soltanto approssimativo e onnicomprensivo. L’Agenzia aveva quindi ritenuto che tali costi non fossero adeguatamente documentati e giustificati né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale.

La deduzione era stata esclusa per mancanza dei requisiti di:

  • certezza;
  • determinabilità;
  • documentabilità;
  • inerenza, in quanto i costi sarebbero derivati da una duplicazione di servizi.

Esito dei giudizi di merito

La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che l’inerenza non dovesse essere valutata esclusivamente in relazione ai ricavi conseguiti, ma in rapporto a un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione. La Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila, sezione staccata di Pescara, aveva accolto l’appello, ritenendo che i costi addebitati dalla controllante non fossero effettivamente sopportati da quest’ultima, ma fossero stati calcolati in funzione del fatturato.

La CTR aveva rilevato che la società non aveva dimostrato:

  • che il criterio di ripartizione adottato rispondesse a una logica aziendale;
  • che tale criterio fosse coerente con le esigenze produttive della controllata;
  • che l’entità dei costi variasse effettivamente in ragione del fatturato.

Secondo il giudice regionale, il criterio utilizzato appariva funzionale esclusivamente alla ripartizione interna degli oneri tra le società del gruppo e non all’effettività del costo sostenuto dalla singola società.

Primo motivo di ricorso per cassazione

La società aveva dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, già art. 75, comma 5, e dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

La ricorrente sosteneva che la CTR avesse deciso sulla base di una questione nuova, riguardante l’inidoneità del criterio del fatturato per la quantificazione dei costi, mai contestata nell’avviso di accertamento e non discussa nei precedenti gradi di giudizio.

La Corte ha rigettato il motivo. Dallo stesso contenuto dell’avviso di accertamento riportato nel ricorso emergeva infatti che l’Agenzia aveva già contestato espressamente l’addebito dei costi in base al fatturato, in assenza di un criterio analitico e di adeguata documentazione e giustificazione.

La censura della contribuente si fondava quindi su una lettura parziale dell’avviso, concentrata sulla duplicazione dei servizi e non sull’autonoma contestazione relativa all’inadeguatezza del criterio di quantificazione. Il primo motivo è stato pertanto ritenuto infondato.

Secondo motivo di ricorso per cassazione

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, c.p.c., la società aveva denunciato la violazione dell’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché un vizio di motivazione.

La ricorrente sosteneva che esistesse un collegamento tra i costi addebitati e il fatturato e che la normativa tributaria non richiedesse un diretto collegamento tra costi e ricavi, essendo sufficiente il riferimento più generale all’attività d’impresa.

La Corte ha chiarito che non era contestata l’esistenza di un rapporto matematico tra costi e fatturato, poiché i costi erano stati calcolati in proporzione al fatturato. Il punto decisivo era invece se tale criterio fosse stato dimostrato come legittimo, effettivo e coerente con la concreta realtà aziendale della controllata.

Principi sui costi infragruppo

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare Cass. civ., sez. V, 4 ottobre 2017, n. 23164, e Cass. civ., sez. V, 18 luglio 2014, n. 16480.

In materia di costi infragruppo, quando la capogruppo presta servizi o gestisce attività di interesse comune ripartendone i costi tra le società del gruppo, l’onere della prova dell’esistenza e dell’inerenza dei costi grava sulle società che affermano di aver ricevuto i servizi.

Affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l’IVA assolta sia detraibile, deve essere dimostrato che la società destinataria abbia conseguito dal servizio:

  • un’effettiva utilità;
  • un’utilità obiettivamente determinabile;
  • un’utilità adeguatamente documentata.

La CTR si era conformata a tali principi, rilevando che i costi generali avrebbero potuto essere ripartiti sulla base di parametri diversi dal fatturato, quali il tipo di organizzazione aziendale, il numero degli addetti o il processo produttivo. La società avrebbe dovuto dimostrare che il criterio scelto rispondeva a una logica aziendale e alle proprie esigenze produttive.

La Corte ha inoltre osservato che la contribuente non aveva indicato specificamente quali prove avesse fornito per superare le carenze rilevate dalla CTR. Le critiche erano rimaste generiche e non avevano aggredito adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato quindi dichiarato inammissibile.

Decisione e spese

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla P. Abruzzo Srl.

La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta a Roma il 16 gennaio 2019 e depositata in cancelleria l’8 marzo 2019.

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