Ordinanza del 05/03/2019 n. 6417 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassa con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ritenendo che la notifica della cartella tramite PEC non sia invalida per il solo fatto che il file abbia estensione .pdf anziché .p7m. Sono ammesse firme digitali CAdES e PAdES, equivalenti quanto a validità, e l’eventuale irritualità della notifica può essere sanata quando l’atto abbia raggiunto il destinatario e lo scopo legale della notificazione.
Notifica via PEC della cartella di pagamento in formato PDF e validità dell’atto di pignoramento presso terzi
Validità della notifica della cartella di pagamento tramite PEC
La controversia riguarda l’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi notificato alla società contribuente tramite posta elettronica certificata il 4 maggio 2015. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso nel merito, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo invalida la notifica effettuata mediante PEC perché il file contenente la cartella aveva estensione ".pdf" anziché ".p7m".
Secondo la Commissione Regionale, soltanto il formato ".p7m" avrebbe garantito l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, nonché l’identificabilità dell’autore mediante firma digitale e, quindi, la paternità dell’atto.
Motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi:
- con il primo motivo, ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non ne determina l’invalidità e che la notifica tramite PEC è valida anche quando il file allegato abbia estensione ".pdf" anziché ".p7m";
- con il secondo motivo, ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 19, 21 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la contestazione relativa alla natura del file allegato sarebbe stata formulata dalla società soltanto nelle controdeduzioni in appello;
- con il terzo motivo, ha sostenuto che, anche ammettendo una nullità della notifica, da tale vizio sarebbe potuta derivare al più l’illegittimità del pignoramento, ma non anche quella della cartella di pagamento.
La società contribuente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Riferibilità della cartella all’amministrazione
La Corte ritiene fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta, di per sé, l’invalidità dell’atto.
L’esistenza della cartella non dipende necessariamente dall’apposizione di un sigillo, di un timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla possibilità di riferire in modo inequivocabile il documento all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
L’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che la cartella, quale documento destinato alla riscossione degli importi iscritti a ruolo, sia predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale. Tale modello non richiede la sottoscrizione dell’esattore, ma contempla l’intestazione dell’atto e l’indicazione della causale mediante apposito codice.
La Corte richiama, in particolare, Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773, secondo cui la cartella è valida quando sia riconducibile all’organo amministrativo competente. Inoltre, in tema di requisiti formali del ruolo, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede una specifica sanzione per l’omessa sottoscrizione.
Opera quindi la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana. Il contribuente che intenda contestare tale riferibilità deve fornire la prova contraria, allegando elementi specifici e concreti; non è sufficiente una contestazione generica dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto.
La Corte evidenzia inoltre la natura vincolata del ruolo, che non presenta margini di discrezionalità amministrativa nella fase di formazione e redazione. Ne deriva l’applicazione del principio generale di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento previsto dall’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. Sul punto viene richiamata Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561.
Validità dei formati digitali .pdf e .p7m
La Corte esclude che l’utilizzo del formato ".pdf", anziché ".p7m", determini automaticamente l’invalidità della notifica tramite PEC.
Viene richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l’irritualità della notificazione mediante posta elettronica certificata non comporta la nullità dell’atto quando la consegna abbia comunque consentito al destinatario di conoscerne il contenuto e abbia realizzato il raggiungimento dello scopo legale della notificazione. In tal senso sono citate Cass. 28 settembre 2018, n. 23620, e Cass. 18 aprile 2016, n. 7665, relativa a un file trasmesso con estensione ".doc" anziché nel formato ".pdf".
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, nel processo telematico, le firme digitali di tipo "CAdES" e "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, pur utilizzando differenti estensioni:
- la firma CAdES è associata all’estensione ".p7m";
- la firma PAdES è associata all’estensione ".pdf".
Tale equivalenza deriva dall’art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014, adottato ai sensi dell’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 del Ministero della Giustizia, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 e dalla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015.
Il principio di equivalenza è stato ritenuto applicabile anche alla firma digitale per autentica della procura speciale necessaria nel giudizio di cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19-bis, commi 2 e 4, del decreto dirigenziale citato. La pronuncia richiamata è Cass. 27 aprile 2018, n. 10266.
Raggiungimento dello scopo della notificazione
La Corte considera decisivo il principio del raggiungimento dello scopo. Anche qualora la notifica telematica presenti irregolarità formali, essa non è nulla se il destinatario ha ricevuto l’atto e ne ha avuto effettiva conoscenza.
La cartella di pagamento ha natura sostanziale e non processuale, ma ciò non impedisce l’applicazione di istituti propri del diritto processuale quando la disciplina tributaria vi faccia espresso rinvio.
In particolare, l’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, in materia di notifica della cartella di pagamento, rinvia all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che a sua volta richiama le norme sulle notificazioni nel processo civile. Da tale sistema di rinvii deriva l’applicabilità, anche alla notifica della cartella, della sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c.
La notifica non può quindi essere dichiarata invalida per il solo formato del documento allegato alla PEC, quando la trasmissione abbia concretamente consentito la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Decisione della Corte
Ritenuto fondato il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi affermati dalla Corte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019.
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