Ordinanza n. 115/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento dell'Ordinanza Polizia Locale e Commercio n. 32/2022 avente ad oggetto “LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI FRAZIONE PASCOLO OBBLIGO DI DIREZIONE IN VIA DONIZETTI, CAVOUR, TRENTO” emessa in data 23.05.2022 e pubblicata all'Albo Pretorio dal 23.05.2022 al 07.06.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti nella frazione Pascolo, con obbligo di direzione su specifiche vie
Esito
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno proposto un ricorso per l’annullamento dell’ordinanza della Polizia Locale e Commercio n. 32/2022, concernente limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti e l’obbligo di direzione su alcune strade comunali. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano esposti né esaminati gli specifici vizi di legittimità dedotti con il ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori affinché le imprese ricorrenti dichiarino motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione di merito; in caso affermativo, dovranno aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre ordinato al Comune di fornire documentati chiarimenti aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già presenti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l’eventuale inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse attuale, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata ordinata alla segreteria la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, dall’inerzia rispetto all’incombente relativo alla permanenza dell’interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al procedimento camerale e alla decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina al ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione fattuale e processuale, indicando gli eventi o gli atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di istruttoria, nonché ordinare all’amministrazione il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo e la produzione di chiarimenti aggiornati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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