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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41017/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di riesame avverso l'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari (GIP 22/10/2024). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione per mancata ottemperanza alle indicazioni della Corte in sede di annullamento con rinvio, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato i rilievi difensivi sulla mancanza di gravità indiziaria circa la partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e circa l'applicabilità delle aggravanti "metodo" e "finalità" di agevolazione mafiosa in relazione ai reati contestati (capi 15 e 73: turbativa d'asta e tentata estorsione). Contestava inoltre la valutazione e l'interpretazione delle conversazioni intercettate, deducendo travisamento della prova e motivazione apparente, illogica o contraddittoria; denunciava infine inosservanza delle prescrizioni processuali impartite dalla Corte rescindente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale onerato del rinvio abbia effettivamente valutato le questioni indicate dalla decisione rescindente e abbia motivato la conferma della misura cautelare sulla base di un compendio indiziario convergente: conversazioni intercettate che mostrano la disponibilità del ricorrente a contribuire all'attività del sodalizio (partecipazione a episodi 'fine' quali turbativa d'asta e tentata estorsione e collaborazione tecnica per la scansione elettronica degli automezzi), ruolo determinante nello svolgimento delle estorsioni e nella conservazione del vincolo associativo. La Corte ha ritenuto che le interpretazioni alternative proposte dalla difesa costituiscano un diverso apprezzamento della prova non idoneo a dimostrare la manifesta illogicità o la nullità della motivazione. Sull'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, la Corte ha osservato che la contestazione non apporta rilievi rilevanti ai fini della qualificazione della misura cautelare; ha inoltre dichiarato inammissibili o prive di interesse alcune doglianze in relazione ai limiti di ammissibilità delle censure ex art. 606 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 6 novembre 2025.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la formalità del ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti da tale disciplina.

  • art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.

    Regole sui motivi di cassazione e sui limiti di censura della motivazione; la Corte ha ritenuto che molte delle censure attinenti alla valutazione della prova non superino i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La disposizione sull'associazione di tipo mafioso è stata interpretata in chiave valutativa: la gravità indiziaria può desumersi dalla convergenza di elementi (comportamenti operativi, partecipazione a reati 'fine', conversazioni intercettate) che evidenziano contributo e ruolo nell'organizzazione.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Riferimento alle aggravanti correlate al metodo e alle finalità di agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la censura sull'applicazione di tali aggravanti non incida in modo decisivo sulla legittimità o sull'entità della misura cautelare qui impugnata.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari valgono a giustificare la misura.

  • art. 278, 303 e 304 cod. proc. pen.

    Norme richiamate con riguardo all'individuazione dei massimi edittali e dei termini di custodia; la Corte ha osservato che le censure non incidono sui profili che governano la durata e la fase della custodia cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per censurare l'omessa o errata valutazione degli elementi acquisiti; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile nei termini prospettati alla luce dei limiti di cui all'art. 606.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare si fonda su un compendio indiziario convergente (più elementi che si rafforzano a vicenda), le interpretazioni alternative avanzate dalla difesa difficilmente costituiscono motivo sufficiente per la cassazione, salvo manifesta illogicità o travisamento evidente della prova.
  • Le conversazioni intercettate, se nella lettura complessiva appaiono univocamente significative della partecipazione e del ruolo nel sodalizio, possono essere valorizzate come prova indiziaria di partecipazione associativa anche in sede di incidente cautelare.
  • Le istruzioni e i rilievi formulati da una Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio devono essere affrontati dal giudice di rinvio; tuttavia una motivazione che dia conto dell'esame concreto degli elementi richiesti è sufficiente a evitare una nuova censura, purché logica e congrua.
  • I limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione (art. 606 c.p.p.) impediscono che ogni diverso apprezzamento della prova diventi motivo di cassazione: occorre dimostrare vizi formali, manifesta illogicità o violazioni di legge.
  • La contestazione delle aggravanti legate al metodo o alle finalità mafiose può non essere decisiva ai fini dell'applicazione o del mantenimento della misura cautelare, se tale contestazione non incide sulla valutazione complessiva delle esigenze cautelari e sulla gravità indiziaria.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre indicare in modo preciso e concreto quali elementi specifici siano stati omessi o valutati in modo contraddittorio e perché ciò comporti un vizio insanabile della motivazione.

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