Cassazione Penale, Sentenza n. 47697/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per motivazione apparente e violazione di legge; dedotta errata applicazione dell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 149 del d.lgs. 42/2003 e all'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 31/2017, nonché inosservanza dell'art. 12, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non aveva valutato nuovi elementi significativi (sentenza TAR 18.11.2022 che riconosceva la legittimità della SCIA del 25.3.2022 per manutenzione straordinaria, due consulenze di parte) dai quali sarebbe emersa la natura conservativa delle opere e la loro legittimità anche in pendenza di domanda di condono; inoltre rilevava un presunto giudicato favorevole in ordine alla legittimità della piscina (sentenza n. 2405/2021 del Tribunale di Napoli Nord). Chiedeva annullamento dell'ordinanza di rigetto dell'appello cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano essenzialmente doglianze di merito sulla motivazione del Tribunale e questioni di fatto non rilevabili in cassazione per violazione di legge. Il Collegio ha ricordato la giurisprudenza secondo cui ogni intervento su un immobile realizzato abusivamente integra ripresa dell'attività illecita (art. 44 d.P.R. 380/2001) e che non sono ammissibili in appello cautelare motivi nuovi non dedotti in primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. n. 380/2001
La Corte interpreta la norma nel senso che qualsiasi intervento su costruzione realizzata abusivamente costituisce ripresa dell'attività criminosa e non può essere considerato lecito neppure se qualificato in astratto come manutenzione ordinaria o straordinaria, a meno che l'immobile non sia stato previamente sanato o condonato.
art. 149 d.lgs. 42/2003
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di erronea applicazione dell'art. 44; la sentenza non riconosceva una violazione specifica di questa norma, essendo la questione risolta sul principio generale di illegittimità degli interventi su immobili abusivi.
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 31/2017
Richiamato dal ricorrente come corollario alla disciplina urbanistica; la Corte non ha dato rilievo autonomo alla norma rispetto al principio applicato dall'art. 44 DPR 380/2001.
art. 12, comma 3, cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come presunta inosservanza procedurale; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione di questa disposizione alla luce della natura prettamente fattuale delle censure.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e per mancanza fisica della motivazione o per motivazione apparente, non per meri vizi logici o censure di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria dovuta in caso di ricorso dichiarato inammissibile, quando non venga riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è limitato a violazioni di legge e a casi di mancanza o motivazione apparente; non è via per rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove fatta dal giudice di merito.
- Secondo costante giurisprudenza, qualsiasi intervento edilizio su un immobile originariamente abusivo integra ripresa dell'attività illecita: neppure la qualificazione formale dell'intervento come manutenzione, SCIA o CILA lo rende lecito se l'immobile non è stato previamente sanato o condonato.
- In sede di appello cautelare non si possono introdurre nuovi motivi o questioni non proposte nell'istanza di primo grado; il giudice ad quem è limitato al decisum e ai motivi di primo grado.
- Se si intendono far valere decisioni amministrative o giurisdizionali favorevoli (es. sentenze TAR o giudicato), occorre averle dedotte tempestivamente nel procedimento e, se pertinenti, presentarle nelle sedi e nei tempi utili; altrimenti il loro rilievo può essere escluso.
- Proporre censure essenzialmente fattuali o critiche sulla motivazione espone al rischio di inammissibilità in cassazione e al conseguente addebito delle spese e sanzioni pecuniarie.
- Quando si opera in ambito edilizio su immobili con possibili abusi pregressi, conviene ottenere prima una pronuncia definitiva di sanatoria/condono o un accertamento di conformità; in mancanza, anche interventi apparentemente 'conservativi' possono essere ritenuti penalmente illeciti.
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