Cassazione Civile, Ordinanza n. 08614/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, confermativa del rigetto dell’opposizione proposta avverso un’intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali presupposte. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla nullità dell’intimazione per mancato perfezionamento della notifica delle cartelle prodromiche, assumendo la mancanza di prova dell’invio delle raccomandate informative previste dalla disciplina sulla notificazione a mezzo posta. Con il secondo motivo, in subordine, ha lamentato violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e, come conseguenza, la nullità dell’intimazione e la prescrizione/decadenza dell’azione di riscossione. Con il terzo motivo ha censurato la declaratoria di inammissibilità delle doglianze sul merito della pretesa tributaria, sostenendo che l’intimazione fosse autonomamente impugnabile anche per vizi riferiti alla cartella. Con il quarto motivo ha denunciato omessa pronuncia per avere la CTR considerato assorbite ulteriori censure, tra cui la tardività dell’intimazione per intervenuta prescrizione, il difetto di motivazione dell’atto, l’assenza di allegazione degli atti prodromici e il vizio di sottoscrizione da parte di funzionari asseritamente privi di poteri o delega.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo. Il secondo motivo è stato esaminato per ragione più liquida ed è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva accertato la notifica delle cartelle a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in conformità alla giurisprudenza consolidata che esclude, in tale ipotesi, la necessità delle raccomandate informative richieste dalla disciplina delle notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’intimazione di pagamento non può essere utilizzata per far valere vizi propri delle cartelle già notificate e non tempestivamente opposte. Il quarto motivo è stato invece accolto nei limiti in cui la CTR aveva erroneamente dichiarato assorbite le censure relative alla tardività dell’intimazione per intervenuta prescrizione e ai vizi propri dell’atto intimatorio; la Corte ha chiarito che tali questioni erano autonome rispetto alla definitiva cartella e dovevano essere esaminate nel merito. La sentenza impugnata è stata dunque cassata in relazione al quarto motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3, 4; art. 360 bis, n. 1
i motivi sono stati valutati, per quanto rilevante, alla luce dei limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e dell’inammissibilità quando la decisione sia conforme a giurisprudenza consolidata.
art. 112 c.p.c.
è richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia; la Corte distingue l’omessa pronuncia dall’assorbimento solo apparente e ne ravvisa la violazione per alcune censure non esaminate.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
consente la notificazione della cartella a mezzo raccomandata postale; in tale ipotesi si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella speciale delle notifiche dell’ufficiale giudiziario, senza necessità delle raccomandate informative invocate dal ricorrente.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come disposizione di raccordo, ma non idoneo a escludere la notificazione semplificata prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
Legge n. 890/1982
la Corte afferma che la disciplina speciale sulle notifiche a mezzo posta dell’ufficiale giudiziario non si applica quando l’ufficio finanziario o il concessionario utilizza la notificazione diretta semplificata consentita dalla legge.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
ciascun atto impugnabile può essere gravato solo per vizi propri, salvo il caso di atti presupposti non notificati; non è ammissibile impugnare l’intimazione per contestare vizi della cartella già regolarmente notificata e non opposta.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in combinazione con l’art. 19 ai fini dell’ammissibilità delle impugnazioni nel processo tributario.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
l’avviso di intimazione è atto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, e per la sua validità è sufficiente il richiamo alla cartella precedentemente notificata.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato per la natura vincolata della cartella e per la predisposizione secondo modello ministeriale.
art. 21-octies L. n. 241/1990
è utilizzato per sostenere l’irrilevanza dei vizi formali di atti vincolati quando non incidano sul contenuto dispositivo e sul diritto di difesa.
art. 21-septies L. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che, nel caso concreto, i vizi dedotti integrino un’inesistenza/nullità dell’intimazione.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a supporto della doglianza di omessa pronuncia.
art. 2948 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’intervenuta prescrizione del credito azionato.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
richiamato dal ricorrente nel dedurre la prescrizione/decadenza della pretesa riscossiva.
art. 28 L. n. 689/1981
richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto prescrizionale.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della motivazione e/o sottoscrizione dell’atto.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta prescrizione/decadenza e dei vizi della pretesa.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente come parametro di motivazione e allegazione degli atti richiamati.
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione e allegazione.
art. 42 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente nel contesto della pretesa carenza di poteri di sottoscrizione; la Corte non fonda su tale norma la decisione.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto.
Massime di principio
- Quando la cartella esattoriale è notificata direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non si applica la disciplina delle notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario e non è necessaria la prova dell’invio delle raccomandate informative previste dalla L. n. 890/1982 in quel diverso schema notificatorio.
- Nel processo tributario, l’atto impugnabile può essere contestato solo per vizi propri; i vizi dell’atto presupposto già notificato e non tempestivamente impugnato non possono essere fatti valere mediante impugnazione dell’intimazione di pagamento.
- L’avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 ha contenuto vincolato e può ritenersi sufficientemente motivato se richiama la cartella di pagamento già notificata, senza necessità di una motivazione ulteriore o analitica.
- Per gli atti vincolati della riscossione, l’omessa o contestata sottoscrizione non comporta automaticamente invalidità dell’atto, se la sua provenienza dall’organo amministrativo è comunque inequivocabilmente desumibile; grava sul contribuente l’onere di allegare elementi specifici idonei a superare la presunzione di riferibilità dell’atto.
- L’assorbimento di una censura è erroneo e integra omessa pronuncia quando la questione non è logicamente superata dalla decisione su un diverso capo e conserva autonoma rilevanza giuridica, come nel caso della dedotta prescrizione maturata tra cartella e intimazione.
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