Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre censure principali: (1) violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la fattispecie di appropriazione indebita anziché quella di truffa; (2) vizio della motivazione per contraddittorietà nella ricostruzione dell'elemento soggettivo e nell'attribuzione alla ricorrente dei fatti contestati; (3) mancanza di motivazione quanto alla determinazione della pena, con omessa indicazione del reato più grave ai fini della disciplina del reato continuato e omissione dell'indicazione dei singoli aumenti in continuazione per ciascun reato satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti: i primi due motivi costituivano una impermissibile richiesta di rinnovata valutazione del fatto e delle prove riservata al giudice del merito; il terzo motivo non era consentito per mancata deduzione specifica in appello (interruzione della catena devolutiva). Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; non sono liquidate spese a favore della parte civile in ragione della mancanza di contributo effettivo della stessa alla fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Predisposizione dei limiti della motivazione riportata nella relazione del Consigliere; il ricorso è stato esaminato nei limiti strettamente necessari per motivare, conformemente all'articolo citato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sulla inammissibilità di rinnovata valutazione del fatto)
numerose pronunce citate in motivazione (es. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia; ecc.)
È inammissibile in cassazione chiedere una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che si tratti di vizio della motivazione, manifesta illogicità o omissione di atti probatori essenziali.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina le questioni di fatto o la valutazione della prova compiuta dal giudice del merito: i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono generalmente inammissibili.
- Le censure sulla motivazione sono ammissibili in cassazione solo se riguardano la sua manifesta illogicità, contraddittorietà o la sua carenza rispetto ad atti probatori essenziali; semplici contestazioni di persuasività o credibilità non sono sufficienti.
- Questioni relative alla determinazione della pena e all'applicazione della continuazione devono essere specificamente dedotte già in sede di impugnazione nei gradi precedenti; la mancata deduzione in appello può precludere il relativo esame in cassazione.
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese di legittimità solo se ha effettivamente contribuito, con memorie o attività specifica, alla decisione; una mera richiesta generica non è sufficiente.
- Per rendere ammissibile un ricorso in cassazione è necessario formulare motivi chiari, specifici e circostanziati, evitando doglianze meramente ripetitive o generiche rispetto alla decisione impugnata.
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