Cassazione Penale, Sentenza n. 34277/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per cessione continuata di stupefacenti; censura limitata al rigetto della richiesta di retrodatazione dei termini della misura cautelare alla data dell'11/10/2019 (ordinanza GIP di Torre Annunziata poi dichiarata incompetente per territorio). Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e illogicità della motivazione, sostenendo: i) i fatti del nuovo procedimento sarebbero stati commessi anteriormente alla prima ordinanza; ii) sussisterebbe una connessione qualificata/unicità del disegno criminoso tra i fatti (omogeneità delle condotte, vicinanza temporale); iii) gli elementi a supporto della seconda ordinanza sarebbero stati desumibili dagli atti del primo procedimento già all'emissione della prima ordinanza (riferendosi anche all'informativa depositata il 6/05/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto gli argomenti del ricorrente generici e manifestamente infondati e ha condiviso le argomentazioni del Tribunale che aveva escluso "stesso fatto" e continuazione tra i procedimenti, nonché la sussistenza di una connessione qualificata. Ha altresì escluso la "desumibilità" dagli atti del primo procedimento, al momento della prima ordinanza, degli elementi giustificanti la seconda misura, evidenziando l'onere probatorio a carico del ricorrente e la necessità che le risultanze rilevanti fossero effettivamente confluite negli atti del primo procedimento prima della richiesta cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
la disposizione prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza"
Regola la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari; applicabile automaticamente solo in specifiche ipotesi (stesso fatto diversamente qualificato o fatti collegati da continuazione/connessione teologica) e, nelle altre fattispecie, richiede che gli elementi giustificativi della seconda misura fossero desumibili dagli atti della prima ordinanza al momento della sua emissione.
art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen. (connessione qualificata)
Definisce le forme di connessione qualificata (concorso formale, reato continuato, connessione teleologica); la retrodatazione può essere riconosciuta tra procedimenti diversi solo se sussiste tale connessione qualificata e, in caso di procedimenti diversi, con i limiti precisati dalla giurisprudenza.
legge 8 agosto 1995, n. 302 (modifica all'art. 297 c.p.p.)
Ha delimitato originariamente l'ambito di operatività della retrodatazione; richiamata per spiegare l'evoluzione normativa e interpretativa della disciplina delle misure cautelari.
sentenza Corte Costituzionale n. 408 del 2005
Ha ampliato l'applicabilità della retrodatazione (dichiarando illegittima la parte dell'art. 297 che la escludeva anche per fatti diversi non connessi quando gli elementi erano già desumibili dagli atti della prima ordinanza).
giurisprudenza di riferimento (Sezioni Unite e pronunce della Corte di Cassazione)
Sez. U., n. 23166 del 28/5/2020 (Mazzitelli); Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia); Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006 (Librato); Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Forniscono l'ermeneutica consolidata della retrodatazione: individuano le tre ipotesi in cui la norma opera, precisano i limiti quando i procedimenti sono diversi e i criteri per riconoscere l'unicità del disegno criminoso (indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità).
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di una misura cautelare opera solo per fatti commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; non può "coprire" condotte successive alla prima ordinanza.
- Occorre distinguere tre casi: (a) più ordinanze nello stesso procedimento per lo stesso fatto (o fatti collegati da continuazione/concorso) dove la retrodatazione opera automaticamente; (b) ordinanze in procedimenti diversi ma con connessione qualificata, in cui la retrodatazione è possibile solo se i fatti erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio; (c) ordinanze in procedimenti diversi senza connessione qualificata, in cui la retrodatazione richiede che gli elementi giustificativi della seconda misura fossero già desumibili dagli atti della prima ordinanza al momento della sua emissione.
- La "desumibilità" non significa mera conoscibilità storica del fatto: occorre che, dagli atti esistenti al momento della prima ordinanza, emerga un quadro di indizi con specifica significanza processuale, capace di giustificare un apprezzamento prognostico sulla gravità e concludenza degli elementi e quindi l'adozione di una misura cautelare.
- L'onere di provare la sussistenza della desumibilità grava sulla parte che invoca la retrodatazione; è necessario dimostrare che le risultanze rilevanti siano effettivamente confluite negli atti del primo procedimento prima della richiesta cautelare.
- Per riconoscere l'unicità del disegno criminoso (continuazione/connessione qualificata) occorrono indicatori concreti (omogeneità di condotte e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione), non bastano affermazioni generiche o la mera prossimità temporale.
- Se le ordinanze sono state emesse da uffici giudiziari diversi, la retrodatazione è ammessa con maggiore rigore: va dimostrata la connessione qualificata tra i fatti o la desumibilità degli elementi dal primo procedimento secondo i criteri sopra indicati.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato le argomentazioni giurisdizionali; argomentazioni generiche e apodittiche sulla sussistenza dei requisiti per la retrodatazione sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
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