Cassazione Civile, Ordinanza n. 22624/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato di ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità, con decorrenza 1 dicembre 2006, in misura più elevata rispetto a quella liquidata dalla cassa professionale. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della cassa, ritenendo che il principio del pro rata impedisse di applicare alle pensioni liquidate prima dell'1 gennaio 2007 le delibere della cassa che, dal 2002, avevano modificato i criteri di calcolo. In cassazione la cassa propone due motivi: con il primo denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non avrebbe esaminato la questione del coefficiente di neutralizzazione; con il secondo denuncia violazione della disciplina del pro rata e della legge n. 335 del 1995 per avere la corte territoriale escluso l'applicabilità del coefficiente di neutralizzazione al caso concreto.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo insussistente l'omessa pronuncia perché la decisione impugnata conteneva una statuizione implicita di rigetto della questione relativa al coefficiente di neutralizzazione, avendo comunque respinto l'appello della cassa per incompatibilità con il principio del pro rata. Accoglie invece il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e periti commerciali, il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalle delibere del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 non viola il principio del pro rata e non è soggetto a tale principio, poiché non incide su diritti quesiti né introduce prelievi forzosi, ma rappresenta una legittima misura di graduazione della prestazione funzionale all'equilibrio finanziario del sistema e correlata alla scelta dell'assicurato di accedere alla pensione continuando l'attività professionale. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie applicando i principi di diritto indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione complessiva del giudice di merito implica il rigetto della domanda o dell'eccezione non espressamente esaminata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per violazione di legge con riferimento alla disciplina del pro rata e al coefficiente di neutralizzazione.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per nullità della sentenza derivante da asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
È la norma richiamata per il principio del pro rata; la Corte afferma che, nel caso delle pensioni di anzianità dei ragionieri e periti commerciali, il coefficiente di neutralizzazione non ne viola la portata e non vi resta soggetto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama i precedenti conformi rinviando al loro supporto argomentativo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione del giudice di merito, pur senza affrontare espressamente una specifica questione, ne comporti il rigetto in via implicita attraverso la complessiva statuizione adottata.
- In materia di pensioni di anzianità delle casse professionali, una misura di abbattimento o neutralizzazione collegata alla prosecuzione dell'attività professionale può essere legittima anche se incide sul calcolo della prestazione, purché non determini prelievi forzosi, massimali o soppressione di diritti quesiti e sia funzionale all'equilibrio finanziario del sistema.
- Il principio del pro rata non impedisce in assoluto modifiche regolamentari della disciplina pensionistica delle casse professionali; occorre verificare se la singola modifica incida su diritti già consolidati oppure se si configuri come criterio di graduazione della prestazione compatibile con il nuovo assetto del sistema.
- Quando la prestazione pensionistica è collegata alla scelta dell'assicurato di accedere al trattamento pur potendo continuare l'attività professionale, il legislatore o la cassa possono introdurre meccanismi di neutralizzazione della anzianità maturata successivamente a determinate delibere, se la misura è non irragionevole e coerente con la finalità di contenimento dell'onere previdenziale.
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