Sentenza n. 992/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'accertamento di conformità edilizia relativo a un manufatto realizzato nel 2012, nonché gli atti procedimentali connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune di Eboli aveva respinto, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 4 l.r. Campania n. 19/2009, la domanda di sanatoria presentata il 28 settembre 2022 per un manufatto costituito da struttura in muratura e pilastrini con vetrate amovibili, copertura in legno lamellare e pannelli coibentati. Ha dedotto la mancata istruttoria sulla doppia conformità urbanistico-edilizia, l'erronea esclusione dell'applicabilità della disciplina regionale del cosiddetto Piano Casa e il difetto di motivazione, anche per l'omesso adeguato esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha presentato una nuova istanza di sanatoria, relativa al medesimo intervento edilizio, ai sensi degli artt. 36, 36-bis e 37 d.P.R. n. 380/2001, nel quadro normativo sopravvenuto, e il Comune ha avviato il nuovo procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro il diniego originario. La nuova istanza di sanatoria, avente a oggetto il medesimo intervento, ha riattivato il potere dell'Amministrazione nell'ambito di un autonomo procedimento fondato anche su presupposti normativi diversi e più ampi. È quindi venuta meno l'utilità concreta e attuale della decisione sull'atto impugnato, poiché il ricorrente potrà impugnare l'eventuale nuovo diniego, mentre l'eventuale accoglimento della nuova domanda potrebbe determinare la cessazione dell'intera materia del contendere. Il giudice ha inoltre rilevato che la richiesta spontanea di sanatoria è, in linea di principio, incompatibile con la contemporanea pretesa di piena legittimità delle opere, secondo il principio nemo potest venire contra factum proprium. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Disciplina l'accertamento di conformità edilizia; la nuova istanza relativa al medesimo intervento ha riattivato il potere amministrativo e ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sul precedente diniego.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
È richiamato quale base normativa della nuova istanza di sanatoria, inserita nel quadro sopravvenuto e ritenuto più ampio rispetto a quello esaminato nel procedimento originario.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato quale ulteriore base normativa della nuova istanza di regolarizzazione edilizia.
art. 4 l.r. Campania n. 19/2009
Costituiva una delle basi normative della domanda originaria di accertamento di conformità e della disciplina regionale invocata dal ricorrente.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto, rispetto al quale il ricorrente aveva presentato osservazioni; le relative censure non sono state esaminate per la sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
Il loro richiamo documenta l'avvio del nuovo procedimento amministrativo conseguente alla seconda istanza di sanatoria.
art. 73 c.p.a.
È richiamato con riguardo alla memoria nella quale il ricorrente ha rappresentato la presentazione della nuova istanza di sanatoria, elemento decisivo per la declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La presentazione, nel corso del giudizio, di una nuova istanza di sanatoria relativa al medesimo intervento edilizio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro il precedente diniego quando l'Amministrazione abbia effettivamente riattivato il proprio potere nell'ambito di un autonomo procedimento.
- La riattivazione del potere amministrativo mediante una nuova domanda fondata anche su una disciplina normativa sopravvenuta o più ampia priva di utilità concreta e attuale la pronuncia sull'originario provvedimento, poiché l'interessato potrà contestare l'eventuale nuovo diniego.
- L'eventuale accoglimento della nuova istanza di sanatoria può determinare la cessazione dell'intera materia del contendere; fino a quel momento, il giudizio sull'originario diniego è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La spontanea richiesta di sanatoria dell'intervento edilizio costituisce, in linea di principio, una condotta incompatibile con la contemporanea affermazione della piena legittimità delle opere, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium.
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