Cassazione Penale, Sentenza n. 15420/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava la mancata e insufficiente motivazione della Corte d'Appello riguardo alla richiesta di esclusione dell'aggravante della recidiva (art. 99, comma 4, c.p.). La Corte d'Appello aveva affermato che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva, mentre dalla motivazione della sentenza di primo grado emergeva invece che la recidiva era stata ritenuta sussistente e calcolata nella determinazione della pena. Ne derivava che la Corte d'Appello non aveva motivato sulla specifica doglianza dell'imputato circa l'esclusione della recidiva facoltativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, il giudice è tenuto a fornire una motivazione specifica sia quando affermi sia quando escluda la recidiva. Ha inoltre richiamato che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la motivazione può prevalere sul dispositivo se da essa si ricostruisce chiaramente l'iter logico-decisorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della recidiva e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha autorizzato motivazione in forma semplificata data la natura non complessa della questione e la consolidata giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen., comma 4
La norma riguarda la recidiva: la decisione indica che l'applicazione o l'esclusione della recidiva facoltativa richiede specifica e chiara motivazione da parte del giudice
art. 619 cod. proc. pen.
Richiamato come rimedio procedurale: se la discrasia tra dispositivo e motivazione è dovuta a errore materiale ed è ricostruibile il percorso logico del giudice, la motivazione può prevalere e l'errore può essere rettificato ai sensi di questa norma
Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 e Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022)
"in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione"
I precedenti stabiliscono che la motivazione può prevalere sul dispositivo se mostra elementi certi e logici tali da rendere errato il dispositivo; inoltre richiamano l'obbligo di motivare specificamente la recidiva facoltativa
Massime di principio
- Se viene contestata l'applicazione o l'esclusione della recidiva facoltativa, il giudice deve fornire una motivazione specifica e comprensibile: l'assenza di tale motivazione è motivo di annullamento.
- In presenza di discrepanza tra dispositivo e motivazione, non si deve automaticamente considerare prevalente il dispositivo: la motivazione può prevalere se ricostruisce chiaramente il procedimento decisionale e dimostra un errore materiale nel dispositivo.
- La parte che impugna può validamente fondare il ricorso sulla carenza di motivazione circa la recidiva, soprattutto quando la determinazione della pena evidenzia l'avvenuta applicazione della recidiva contraddicendo il dispositivo.
- In caso di errore materiale evidente e ricostruibile nella determinazione della pena, è possibile la rettifica secondo la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p.; altrimenti la Corte Suprema può annullare e rinviare per nuovo esame.
- La valutazione sulla recidiva incide direttamente sulla quantificazione della pena e sul calcolo dei termini di prescrizione: quindi il giudice d'appello deve affrontare espressamente la questione quando sollevata.
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