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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22211/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente era destinataria di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria le contestava, quale coobbligata solidale con una società titolare di centro di trasmissione dati, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'annualità 2011, oltre interessi e sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. In via pregiudiziale ha dedotto: (i) la falsa applicazione della normativa di stabilità 2011, sostenendo che il sistema avrebbe equiparato il gioco lecito e quello illecito ai fini dell'imposta; (ii) la violazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, chiedendo altresì rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nel merito ha censurato: la soggettività passiva dell'imposta, il presupposto territoriale, la violazione del diritto UE e del principio di legittimo affidamento, nonché la mancata applicazione delle esimenti previste per l'obiettiva incertezza normativa e delle norme interne in tema di sanzioni e tutela dell'affidamento. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure, richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale già formatasi sulla materia: l'imposta colpisce l'attività di gestione delle scommesse, svolta sia dal bookmaker sia dal ricevitore/CTD; per le annualità successive al 2010, la disciplina interpretativa consente l'assoggettamento all'imposta anche dei soggetti operanti senza concessione, purché la traslazione del tributo sia negozialmente possibile; non sussiste discriminazione rispetto agli operatori nazionali, né violazione del legittimo affidamento, né ragione per nuovo rinvio pregiudiziale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società bookmaker. Ha ritenuto che, per l'annualità 2011, la disciplina interpretativa dell'imposta unica e la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia già escludessero ogni dubbio sulla soggettività passiva del bookmaker che opera in Italia per il tramite di CTD/ricevitorie, sulla territorialità del presupposto e sull'assenza di discriminazione o violazione del legittimo affidamento. Ha inoltre escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, poiché le questioni erano già state definite dalle pronunce sovranazionali richiamate. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1

    La disposizione, come interpretata dalla legge di stabilità 2011, ricomprende l'imposta unica anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia della concessione.

  • D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3

    È soggetto passivo chiunque, anche senza concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse; se l'attività è svolta per conto terzi, il mandante è obbligato in solido.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 64

    La disposizione indica gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni criminali, nonché del recupero di base imponibile e gettito.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b)

    Ha natura interpretativa ai soli fini tributari e chiarisce che soggetto passivo è chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, anche all'estero; per le annualità successive al 2010 consente l'imposizione anche sui CTD/ricevitorie operanti per bookmaker privi di concessione.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. a)

    Conferma l'assoggettamento a imposta unica delle raccolte di gioco effettuate in assenza o inefficacia della concessione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Richiamato dalla ricorrente in tema di esimenti, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie perché non sussiste obiettiva incertezza normativa dopo il chiarimento del 2010.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 4

    Invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza e dell'affidamento, ma escluso nel caso concreto poiché la disciplina era stata chiarita dalla normativa interpretativa e dalla giurisprudenza.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5, comma 1

    Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ha escluso che la controversia involgesse profili sanzionatori autonomi tali da incidere sull'imposta dovuta.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma 2

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha escluso l'operatività delle dedotte cause di esclusione per la natura non sanzionatoria della pretesa esaminata.

  • TFUE, art. 56

    La Corte ha ribadito, sulla scorta della Corte di giustizia, che la normativa italiana non ostacola in modo discriminatorio la libera prestazione dei servizi per bookmakers esteri e CTD.

  • TFUE, art. 57

    Richiamato unitamente all'art. 56 nel ricorso, ma le questioni sono state ricondotte alla disciplina della libera prestazione dei servizi e dichiarate infondate.

  • TFUE, art. 52

    Evocato nel ricorso in combinazione con gli altri articoli del TFUE, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • TFUE, art. 49

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha escluso la violazione della libertà di stabilimento e la sussistenza di una discriminazione.

  • TFUE, art. 267, terzo comma

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché le questioni risultavano già risolte da precedenti della Corte di giustizia.

  • Regolamento di procedura della Corte di giustizia, art. 104, terzo comma

    Richiamato dalla ricorrente per un ulteriore rinvio interpretativo, ma la Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata.

  • Regolamento di procedura della Corte di giustizia, art. 158

    Invocato per il rinvio alla grande sezione, ma escluso per la presenza di una giurisprudenza unionale già chiarificatrice.

  • Statuto della Corte di giustizia, art. 16

    Richiamato nel motivo pregiudiziale, senza che ciò imponesse un nuovo rinvio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le motivazioni di precedenti conformi sono state espressamente richiamate e condivise.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'attività di gestione delle scommesse, non la sola conclusione del contratto di scommessa: ne rispondono sia il bookmaker sia il soggetto che, tramite ricevitoria o CTD, cura l'offerta, la raccolta, la trasmissione e il pagamento delle vincite.
  • Dopo la disposizione interpretativa del 2010, per le annualità successive è soggetto passivo anche chi gestisce scommesse per conto di terzi senza concessione, con obbligazione solidale del mandante estero, purché la struttura negoziale consenta la traslazione del tributo.
  • La territorialità dell'imposizione è integrata quando le attività materiali essenziali della gestione delle scommesse si svolgono in Italia per il tramite della ricevitoria, essendo irrilevante il solo luogo di stabilimento del bookmaker.
  • Non vi è violazione della libera prestazione dei servizi né discriminazione se la normativa fiscale si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse sul territorio nazionale, indipendentemente dallo Stato di stabilimento, e se la situazione del CTD che opera per un operatore estero è oggettivamente diversa da quella degli intermediari di operatori nazionali.
  • Il legittimo affidamento e l'esimente dell'obiettiva incertezza non sono invocabili quando la disciplina interpretativa e la giurisprudenza costituzionale e unionale hanno già chiarito l'ambito soggettivo dell'imposta per il periodo considerato.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già stata risolta da pronunce precedenti pertinenti e coerenti con il caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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