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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11984/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato l'ordinanza del GIP: il ricorrente contestava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (tra cui associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. e tentata estorsione aggravata), deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. In particolare si lamentava: adesione acritica alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vinciguerra e Porto senza adeguata valutazione di attendibilità; genericità e aspecificità della chiamata in correità; travisamento e irrilevanza delle intercettazioni telefoniche e ambientali, con richiamo alle conversazioni al progressivo 2157 dell'08/07/2019 e al progressivo 2891/2892 (intercettazione Quattrocchi del 16/04/2019); assenza di elementi che dimostrino che il ricorrente abbia effettivamente posto in essere o impartito ordini per attività estorsive nei confronti dei Costanzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione organica, ampia e approfondita, con analisi specifica degli elementi probatori (dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e riscontri tecnici) e con ricostruzione logica del ruolo del Patanè nell'ambito dell'associazione mafiosa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in Cassazione non è consentito rivedere la valutazione di merito su attendibilità delle fonti o ricostruzione fattuale salvo violazione di legge o manifesta illogicità; ha dunque escluso tali profili nel caso concreto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta la rilevanza delle dichiarazioni di soggetti "intranei" all'associazione e delle informazioni circolanti all'interno del sodalizio: tali contenuti possono essere utilizzati direttamente per configurare la partecipazione all'associazione mafiosa quando risultino coerenti e corroborati.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio secondo cui l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiesto che, quando le intercettazioni costituiscono elemento indiziario, esse debbano formare un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti; il Tribunale aveva ritenuto che tale requisito fosse rispettato nel caso concreto.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria in seguito alla condanna per spese e sanzione pecuniaria derivante dall'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione di attendibilità delle prove di merito: può intervenire solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le censure generiche o alternative ricostruttive (proporsi come diversa lettura dei fatti) non sono idonee: il ricorso deve individuare specifiche contraddizioni o travisamenti decisivi nel provvedimento impugnato.
  • Le dichiarazioni di collaboratori "intranei" all'associazione mafiosa possono costituire prova diretta e vengono valutate tenendo conto della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca; non occorre sempre un riscontro esterno quando il patrimonio informativo interno è coerente.
  • Le intercettazioni, anche se criptiche, costituiscono prova diretta valutabile dal giudice di merito; sono ammissibili censure in Cassazione solo se si dimostra un travisamento della prova o una difformità decisiva tra contenuto reale e indicato nel provvedimento.
  • Per contestare misure cautelari fondate su indizi, è strategico dimostrare l'assenza di un quadro 'grave, preciso e concordante' degli indizi o provare specifiche incongruenze logiche nel ragionamento del giudice del riesame.
  • Quando il provvedimento del riesame si fonda su più elementi (collaboratori, captazioni, riscontri tecnici, dichiarazioni terzi), il ricorso deve aggredire specificamente la fondatezza e la connessione probatoria tra tali elementi, non limitarsi a negazioni generiche.
  • Le richieste in Cassazione hanno maggiori chance se puntano a profili di diritto (violazione di norme procedurali, mancanza di motivazione su requisiti legali) piuttosto che a una semplice ritrattazione del materiale probatorio.

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