Cassazione Civile, Ordinanza n. 16542/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di contraddittorio su studi di settore, con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito dichiarato da una società attiva nella logistica automobilistica in area portuale, ritenendo ingiustificato il persistente scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo studio di settore, nonché l'antieconomicità della gestione. L'Ufficio ha valorizzato, oltre allo scostamento, i costi elevati per servizi, personale dipendente e interinale e il fatto che, per più anni, i ricavi non coprissero i costi. La società aveva replicato che la perdita dipendeva dalla fase di avvio dell'attività, dalla limitata disponibilità di spazi di stoccaggio rispetto a quelli necessari e dal controllo doganale continuo dell'area portuale. La CTP aveva annullato l'atto; la CTR, in primo grado di appello, aveva confermato il rigetto dell'accertamento; la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio per violazione di legge. In sede di rinvio, la CTR ha nuovamente respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che le giustificazioni della società integrassero prova idonea a superare la presunzione derivante dagli studi di settore. Con l'odierno ricorso, l'Agenzia denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c., degli artt. 2729 e 2697 c.c., dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. 331/1993, sostenendo che il giudice del rinvio non si è attenuto al principio di diritto già fissato dalla Corte, ha valorizzato come prove mere affermazioni difensive, ha omesso di considerare i dati contabili e di settore relativi ai costi e ha indebitamente ritenuto superata la presunzione di inattendibilità della dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il giudice del rinvio non si sia conformato ai principi già espressi nella precedente ordinanza rescindente, perché ha attribuito valore probatorio decisivo a giustificazioni non supportate da specifici elementi di prova, senza spiegare in modo coerente perché la società avrebbe sostenuto per anni costi elevati e antieconomici in rapporto ai ricavi dichiarati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi di diritto già fissati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene valorizzando elementi già ritenuti insufficienti.
art. 2729 c.c.
Gli studi di settore operano come presunzioni semplici e richiedono elementi gravi, precisi e concordanti; le contestazioni del contribuente devono essere sorrette da prova contraria idonea.
art. 2697 c.c.
L'onere di dimostrare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento dai parametri di settore grava sul contribuente.
art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
Consente la rettifica del reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano incongruenze e indici di inattendibilità sostanziale.
art. 62-bis del D.L. 30/08/1993 n. 331
Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi utilizzabili ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa.
art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30/08/1993 n. 331
Legittima l'accertamento fondato su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato nel principio generale per cui l'accertamento può fondarsi su presunzioni semplici in caso di dichiarazioni inattendibili e gestione antieconomica.
Massime di principio
- Gli studi di settore possono fondare l'accertamento anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ma il loro valore presuntivo può essere superato solo da una prova contraria specifica, concreta e non meramente assertiva.
- Un comportamento imprenditoriale palesemente antieconomico, caratterizzato da un rilevante squilibrio tra costi sostenuti e ricavi dichiarati, integra una grave incongruenza idonea a giustificare la rettifica del reddito.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riproporre una motivazione già censurata, né attribuire efficacia probatoria a meri enunciati difensivi privi di riscontro.
- Le giustificazioni del contribuente sono idonee a superare la presunzione di inattendibilità solo se supportate da elementi di fatto verificabili che spieghino in modo plausibile e specifico le ragioni economiche dello scostamento dai parametri standard.
- L'assenza di rilievi da parte di altri organi amministrativi e la regolarità formale della contabilità, da sole, non bastano a neutralizzare un accertamento fondato su studi di settore e antieconomicità della gestione.
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