Regolamento (UE) 2022/1463
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione del 5 agosto 2022 che definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e l’applicazione del principio «una tantum» a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’architettura, i ruoli e le regole operative del sistema tecnico una tantum (OOTS), destinato a permettere alle amministrazioni di scambiarsi in modo automatizzato e transfrontaliero le prove necessarie per talune procedure online. Il sistema si fonda su componenti nazionali e comuni, sull’autenticazione tramite eIDAS, su canali di comunicazione sicuri eDelivery e su repertori comuni per la mappatura dei tipi di prove. Il testo dettaglia inoltre governance, registrazione degli scambi, sicurezza, manutenzione, responsabilità dei titolari del trattamento e tempi di disponibilità del sistema.
Definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico "una tantum" per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove nell’ambito dello sportello digitale unico.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi transfrontalieri di prove richieste per le procedure online di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724, nonché alle procedure previste dalle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE richiamate da tale articolo. Coinvolge la Commissione, gli Stati membri, i richiedenti prove, i fornitori di prove e, ove pertinente, le piattaforme di intermediazione, i nodi eIDAS, i punti di accesso eDelivery, i repertori e i servizi nazionali collegati al sistema. Le disposizioni si applicano dal 12 dicembre 2023; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti le esclusioni e le particolarità previste dal regolamento (UE) 2018/1724, in particolare per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, dove non operano alcuni passaggi di anteprima/consenso.
Sistema tecnico una tantum per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove
Il regolamento definisce l’architettura operativa del sistema tecnico una tantum (OOTS) previsto dal regolamento (UE) 2018/1724 per consentire alle amministrazioni pubbliche di scambiarsi prove in modo elettronico, sicuro e transfrontaliero. L’obiettivo è ridurre gli oneri per cittadini e imprese nelle procedure online, facendo leva su componenti riutilizzabili, interoperabili e compatibili con le infrastrutture nazionali esistenti.
Ambito e finalità del sistema
Il sistema riguarda le prove richieste per le procedure online di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724, incluse quelle previste dalle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE richiamate da tale disposizione. Il testo precisa che l’uso del sistema deve essere volontario per l’utente e che il progetto si inserisce nel quadro più ampio dell’identità digitale europea, dell’eDelivery e dell’interoperabilità tra sistemi pubblici.
Componenti del sistema tecnico
Il sistema è composto da portali per le procedure, servizi dati dei fornitori di prove, piattaforme di intermediazione, spazi di anteprima, registri e servizi nazionali, nodi eIDAS, punti di accesso eDelivery, servizi comuni e interfacce di integrazione. La struttura è pensata per permettere sia soluzioni centralizzate sia modelli nazionali decentrati, con possibilità per gli Stati membri di utilizzare uno o più punti di accesso eDelivery e di collegarsi a infrastrutture già esistenti.
Servizi comuni: repertorio dei servizi dati, intermediario di prove e repertorio semantico
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce tre servizi comuni: il repertorio dei servizi dati, l’intermediario di prove e il repertorio semantico. Il repertorio dei servizi dati registra i fornitori di prove e i tipi di prove disponibili, includendo il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica e, se necessario, attributi aggiuntivi utili all’identificazione del fornitore.
L’intermediario di prove serve a stabilire quali tipi di prove rilasciati in altri Stati membri corrispondono ai requisiti di una procedura nazionale, fungendo da strumento di mappatura tra sistemi e ordinamenti. Il repertorio semantico contiene il modello di metadati generico e, per le prove strutturate, i modelli di dati, i formati di serializzazione, gli elenchi di codici e i meccanismi di conversione in formato leggibile dall’uomo. Sono previsti versioning, tracciamento delle modifiche, metodologie per nuovi modelli e uno strumento informatico della Commissione per verificare la conformità delle prove.
Registri e servizi nazionali equivalenti
Gli Stati membri che dispongono di registri o servizi nazionali equivalenti al repertorio dei servizi dati o all’intermediario di prove possono evitare la duplicazione del lavoro di registrazione, ma devono consentire agli altri Stati membri di consultare tali registri oppure trasferire le informazioni nei servizi comuni. In ogni caso, il collegamento funzionale con il sistema comune deve essere garantito e realizzato secondo i documenti tecnici di progettazione.
Ruolo del richiedente prove e informazione all’utente
Il richiedente prove, cioè l’autorità competente responsabile della procedura, deve spiegare all’utente il funzionamento del sistema, chiarendo che l’uso è volontario, che è possibile esaminare le prove in uno spazio di anteprima e che, quando possibile, l’utente può operare anche tramite rappresentante. Il regolamento precisa però che tali informazioni non sono richieste nelle procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724.
Il richiedente deve consentire la selezione dei tipi di prove richieste e autenticare l’utente tramite mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) 910/2014. Dopo la selezione, deve informare l’utente sugli eventuali attributi aggiuntivi richiesti e sul reindirizzamento verso il fornitore di prove o la piattaforma di intermediazione per l’anteprima.
Richiesta di prove e metadati obbligatori
La richiesta di prove deve contenere una serie dettagliata di informazioni: identificativo unico, tipo di prova richiesto, data e ora della richiesta esplicita, procedura interessata, dati del richiedente e della piattaforma di intermediazione, attributi dell’utente e del rappresentante, livello di garanzia e identificazione del fornitore di prove registrato nel repertorio. Devono inoltre essere indicati l’eventuale necessità di richiesta esplicita dell’utente e l’eventuale obbligo di anteprima.
Il regolamento insiste sulla distinzione tra gli attributi scambiati tramite eID e gli eventuali attributi aggiuntivi richiesti per identificare correttamente il fornitore di prove.
Ruolo del fornitore di prove e anteprima delle prove
Il fornitore di prove, o la piattaforma di intermediazione se presente, deve ricevere la richiesta via eDelivery, interpretarla e, previa identificazione corretta dell’utente, recuperare le prove corrispondenti. Prima del trasferimento definitivo, salvo le eccezioni previste, l’utente deve poter vedere le prove in uno spazio di anteprima e scegliere quali di esse autorizza a trasmettere al richiedente.
La risposta relativa alle prove, oltre alle prove stesse, deve essere accompagnata da metadati identificativi, tra cui l’identificativo della richiesta, la data e l’ora di generazione, l’identificazione univoca delle prove e del fornitore, nonché, se necessario, una versione leggibile dall’uomo delle prove strutturate non conformi al modello di dati pertinente. In caso di errore o di prove ancora in conversione, il sistema restituisce una segnalazione specifica con i relativi metadati e, se possibile, un’indicazione della data prevista di disponibilità.
Corrispondenza identità/prove e mancato scambio
Il fornitore di prove può richiedere una nuova identificazione e autenticazione per verificare la corrispondenza tra utente e prove. Lo scambio avviene solo se gli attributi dell’utente e, se del caso, del rappresentante coincidono con quelli detenuti dal fornitore o dalla piattaforma. In caso di mancata corrispondenza o di corrispondenza multipla, l’utente non può accedere all’anteprima e le prove non vengono scambiate; il richiedente riceve un errore e l’utente un messaggio automatizzato che spiega l’impossibilità di ottenere le prove.
Registrazione degli scambi e conservazione
Per ogni richiesta di prove devono essere registrati la richiesta, la risposta o l’errore e i dati eDelivery relativi allo scambio. Deve inoltre essere registrata la decisione dell’utente dopo l’anteprima, oppure il fatto che l’utente abbia abbandonato il processo senza decisione. Commissione e Stati membri registrano anche tutte le interazioni con i servizi comuni. Le registrazioni vanno conservate per 12 mesi, salvo termini più lunghi imposti dal diritto nazionale.
Governance del sistema e sottogruppi tecnici
La governance è affidata al gruppo di coordinamento dello sportello, che in cooperazione con la Commissione supervisiona l’istituzione e l’avvio del sistema, fissa le priorità, programma gli aggiornamenti dei documenti tecnici di progettazione e organizza revisioni tra pari. I sottogruppi tecnici elaborano proposte su standardizzazione dei modelli di dati, mappatura delle prove, interpretazione dei documenti tecnici, accordi operativi, sicurezza e collaudo dell’interoperabilità. Le decisioni sono adottate per consenso, oppure, se necessario, con maggioranza semplice dei presenti secondo le regole procedurali del sottogruppo.
Sostegno tecnico, monitoraggio e gestione degli incidenti
La Commissione designa un punto di contatto unico per il sostegno tecnico dei servizi comuni e ciascuno Stato membro un punto di contatto unico per i componenti nazionali di propria responsabilità. Tali strutture forniscono supporto tecnico, risolvono incidenti, gestiscono le violazioni di sicurezza e coordinano la richiesta e la trasmissione delle registrazioni quando vi siano dubbi sulla liceità di una richiesta di prove o sospetti di incidente.
La Commissione istituisce inoltre un pannello di gestione del sostegno tecnico per facilitare la comunicazione tra tutti i punti di contatto, l’invio di segnalazioni sugli incidenti sostanziali e le richieste di assistenza o di registrazioni. I coordinatori nazionali e la presidenza del gruppo di coordinamento hanno accesso al pannello.
Responsabilità, sicurezza e disponibilità del sistema
La Commissione è proprietaria e responsabile dei servizi comuni e del pannello di gestione; gli Stati membri sono responsabili dei componenti nazionali, inclusi i nodi eIDAS, i punti di accesso eDelivery e i registri nazionali. Entrambe le parti devono informarsi reciprocamente su modifiche e aggiornamenti e garantire la sicurezza dei rispettivi componenti.
Il sistema deve essere operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un livello di disponibilità almeno pari al 98% per punti di accesso eDelivery, spazi di anteprima e servizi comuni, al netto della manutenzione programmata. Sono previsti termini di preavviso per gli interventi di manutenzione di 5, 10 o 30 giorni lavorativi a seconda della durata o della natura dell’intervento. In caso di guasto imprevisto, gli Stati membri o la Commissione devono informare tempestivamente gli altri soggetti interessati e indicare, se nota, la prevista ripresa del servizio.
Protezione dei dati personali
Il regolamento attribuisce alle autorità competenti degli Stati membri, quando agiscono come richiedenti o fornitori di prove, la qualifica di titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Il richiedente prove è responsabile della completezza e liceità della richiesta e deve assicurare che le prove siano necessarie per la procedura concreta; una volta ricevute, deve garantire un livello di protezione dei dati non inferiore a quello che si avrebbe con una presentazione diretta delle prove da parte dell’utente.
Il fornitore di prove deve verificare che esista corrispondenza tra utente e prove e che l’utente abbia il diritto di utilizzare la prova richiesta. Quando la piattaforma di intermediazione mette a disposizione lo spazio di anteprima, opera come responsabile del trattamento per conto del fornitore di prove.
Avvio, collaudo ed entrata in applicazione
Prima della messa a disposizione agli utenti, tutti i componenti devono superare i test previsti secondo un calendario e indicatori adottati nel quadro del gruppo di coordinamento dello sportello. La Commissione fornisce strumenti di collaudo e assistenza tecnica agli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 dicembre 2023.
Disposizioni principali
Definizioni e architettura del sistema
L’articolo 1 definisce i concetti chiave: sistema tecnico una tantum, fornitore di prove, richiedente prove, punto di accesso eDelivery, nodo eIDAS, piattaforma di intermediazione, repertorio dei servizi dati, intermediario di prove, repertorio semantico, documenti tecnici di progettazione, servizi dati, modelli di dati, spazio di anteprima, prove strutturate e non strutturate, tipo di prova, incidente e portale per le procedure. L’articolo 2 elenca i componenti del sistema: portali per le procedure e servizi dati, piattaforme di intermediazione, spazi di anteprima, registri e servizi nazionali, nodi eIDAS, punti di accesso eDelivery, servizi comuni e interfacce di integrazione.
Servizi comuni e registri
Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano i servizi comuni istituiti dalla Commissione con gli Stati membri: repertorio dei servizi dati, intermediario di prove e repertorio semantico. Gli Stati membri devono registrare i fornitori di prove e i tipi di prove pertinenti, mantenere aggiornate le informazioni e garantire il collegamento tecnico dei portali e dei servizi nazionali. Il repertorio dei servizi dati deve includere anche il livello di garanzia e, se necessario, attributi aggiuntivi per identificare il fornitore di prove. L’intermediario di prove serve a mappare i tipi di prove di uno Stato membro rispetto ai requisiti probatori di un altro; la Commissione coordina la standardizzazione e la mappatura tramite i sottogruppi. Il repertorio semantico contiene i modelli di metadati e, per le prove strutturate, modelli di dati, versioning, materiali di supporto e strumenti di verifica. Gli Stati membri che dispongono di registri nazionali equivalenti possono evitare la duplicazione, purché consentano l’accesso agli altri Stati membri o copino le informazioni nei servizi comuni.
Flusso della richiesta di prove e ruolo del richiedente
Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 impongono ai richiedenti prove di informare gli utenti sul carattere volontario del sistema, sulla possibilità di anteprima e sull’eventuale rappresentanza. Il richiedente prove deve consentire la selezione dei tipi di prove richiesti, autenticare l’utente mediante mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 e, dopo la selezione, indicare i dati necessari, i fornitori di prove coinvolti e i campi da scambiare. La richiesta di prove deve contenere un elenco dettagliato di metadati, tra cui identificativo unico, tipo di prova, procedura, dati del richiedente, attributi dell’utente e del rappresentante, livello di garanzia e necessità di richiesta esplicita o anteprima. Dopo la richiesta, l’utente è reindirizzato al fornitore di prove o alla piattaforma di intermediazione per l’anteprima, salvo le eccezioni previste per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724.
Ruolo del fornitore di prove e corrispondenza identità/prove
L’articolo 15 stabilisce che i fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione devono ricevere e interpretare le richieste tramite eDelivery, recuperare le prove corrispondenti, consentire l’anteprima e restituire le risposte o, in caso di problemi, le segnalazioni di errore o di conversione. L’articolo 16 disciplina la determinazione della corrispondenza tra identità dell’utente e prove: può essere richiesto un nuovo processo di identificazione/autenticazione e le prove possono essere scambiate solo se i dati dell’utente e, se del caso, del rappresentante corrispondono a quelli detenuti dal fornitore. In caso di mancata corrispondenza o corrispondenza multipla, l’utente non accede all’anteprima e lo scambio non avviene.
Sistema di registrazione, conservazione e accesso
L’articolo 17 impone la registrazione delle richieste, delle risposte o degli errori, e dei dati eDelivery relativi allo scambio, nonché della decisione dell’utente dopo l’anteprima. Commissione e Stati membri registrano inoltre tutte le interazioni con i servizi comuni. Le registrazioni sono conservate per 12 mesi, salvo termini più lunghi previsti dal diritto nazionale. In caso di sospetti incidenti o controlli di sicurezza, le registrazioni devono essere messe a disposizione tramite il pannello di gestione del sostegno tecnico.
Governance e coordinamento
Gli articoli 18 e 19 attribuiscono al gruppo di coordinamento dello sportello un ruolo centrale nella supervisione dell’istituzione e dell’avvio del sistema, nella definizione delle priorità, nel calendario degli aggiornamenti dei documenti tecnici di progettazione e nelle revisioni inter pares. I sottogruppi operano su standardizzazione dei modelli di dati, mappatura delle prove, revisione dei documenti tecnici, governance operativa, sicurezza, test e implementazione. Le proposte dovrebbero essere adottate per consenso, altrimenti con voto a maggioranza semplice dei presenti secondo le regole del sottogruppo.
Sostegno tecnico e gestione degli incidenti
Gli articoli 20, 21 e 22 prevedono un punto di contatto unico della Commissione e punti di contatto unici nazionali per il sostegno tecnico, incaricati di assicurare il funzionamento, risolvere problemi, gestire incidenti e violazioni di sicurezza e coordinare le richieste di registrazioni. La Commissione istituisce un pannello di gestione per la comunicazione tra i punti di contatto, per la segnalazione degli incidenti sostanziali e per la richiesta di assistenza e di dati registrati.
Responsabilità di manutenzione, sicurezza e disponibilità
Gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 ripartiscono le responsabilità: la Commissione è proprietaria e responsabile dei servizi comuni e del pannello di gestione; gli Stati membri sono responsabili dei componenti nazionali. La Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente sulle modifiche e sugli aggiornamenti, con comunicazione immediata per quelli critici. Il sistema deve operare 24/7 con disponibilità minima del 98% per punti di accesso eDelivery, spazi di anteprima e servizi comuni, esclusa la manutenzione programmata; sono previsti termini di preavviso di 5, 10 o 30 giorni lavorativi a seconda dell’intervento. Sono stabiliti obblighi di sicurezza, non disconoscibilità, registrazione degli eventi di sicurezza e monitoraggio regolare dei componenti. La Commissione istituisce inoltre un sistema di gestione dell’amministrazione per autenticazione e autorizzazione ai servizi comuni e al pannello di gestione.
Collaudo, assistenza e avvio operativo
L’articolo 31 prevede un calendario di collaudo e indicatori di esito, con servizi di test messi a disposizione dalla Commissione; solo i componenti con esito positivo sono resi disponibili agli utenti. L’articolo 32 affida alla Commissione una squadra di esperti per assistere i punti di contatto nazionali e i coordinatori nazionali con orientamenti, seminari e risposte a quesiti. L’articolo 36 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 12 dicembre 2023.
Trattamento dei dati personali
Gli articoli 33, 34 e 35 qualificano le autorità competenti degli Stati membri come titolari del trattamento quando agiscono come richiedenti o fornitori di prove, con applicazione del regolamento (UE) 2016/679. Il richiedente prove è responsabile della completezza e liceità della richiesta e deve garantire che le prove siano necessarie per la specifica procedura; una volta ricevute, deve assicurare un livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello che l’utente avrebbe se presentasse direttamente le prove. Il fornitore di prove è responsabile di verificare la corrispondenza tra utente e prove e il diritto dell’utente a utilizzarle; la piattaforma di intermediazione, quando mette a disposizione lo spazio di anteprima, opera come responsabile del trattamento per conto del fornitore di prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1369
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1370
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1371
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1372
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1373
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1374
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →